Autonomia, presidente Zaia: “Promulgazione del Capo dello Stato Mattarella è pietra miliare nella Storia della Repubblica”

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Autonomia differenziata, Mattarella promulga la legge
Autonomia differenziata, Mattarella promulga la legge

“Se il 19 giugno è la data che è entrata nella storia per l’approvazione parlamentare dell’Autonomia, il 26 giugno sarà una data ricordata per essere il giorno in cui il Presidente Sergio Mattarella ha promulgato la legge. Non nascondo il grande entusiasmo con cui ho appreso la notizia. Con la firma del Capo dello Stato, che ringrazio per l’attenzione dedicata, è sancita la linearità con il dettato costituzionale della riforma. Siamo orgogliosi di aver lavorato a questo obiettivo e raggiunto questa tappa, una pietra miliare nella storia della Repubblica Italiana”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha appreso la promulgazione della legge sull’autonomia differenziata da parte del Capo dello Stato.

“Ora attenderemo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – conclude – per ripartire con le trattative rispetto alle materie previste dalla Costituzione. Si apre la più grande opportunità di una vera riforma, l’unica possibile, per il nostro Paese. È il momento di abbandonare le discussioni che fino ad ora hanno prodotto soltanto divisione e lavorare al futuro con lo spirito dei Padri costituenti che hanno pensato una repubblica una e indivisibile ma rispettosa e promotrice delle autonomie locali”.


Cos’è l’Autonomia differenziata e come funziona

L’autonomia differenziata è il riconoscimento, da parte dello Stato, dell’attribuzione a una Regione di una maggiore autonomia legislativa su materie di competenza concorrente e, in tre casi, su materie di competenza esclusiva dello Stato. Questo significa che le Regioni possono trattenere una parte del gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale secondo le necessità collettive.

La legge offre la possibilità di riconoscere livelli di autonomia alle Regioni italiane a statuto ordinario e speciale, così come alla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. Questa legge è una norma procedurale attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001.

Contenuto della legge

In 11 articoli, la nuova norma definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione di quanto previsto dalla Costituzione, regolando le procedure per intese tra lo Stato e le Regioni che decideranno di richiedere una autonomia differenziata in 23 materie. Prima di presentare la richiesta, ogni singola Regione dovrà acquisire pareri dai Comuni, dalle Province e dagli enti regionali del suo territorio. Le materie per cui è possibile questa richiesta includono salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio con l’estero. Per 14 di queste materie devono essere definiti i Livelli Essenziali di Prestazione (LEP).

Procedura e tempistiche

Lo Stato e la Regione richiedente avranno cinque mesi dalla richiesta della Regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a dieci anni e poi essere rinnovate, con la possibilità di essere interrotte prima della scadenza con un preavviso di almeno 12 mesi. Il cuore della riforma sono i LEP, che rappresentano il servizio minimo da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard avviene sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.

Implementazione dei LEP

L’esecutivo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà emanare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei LEP. Il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni sarà possibile solo successivamente alla determinazione dei LEP e nei limiti delle risorse disponibili nella legge di bilancio. Una cabina di regia del governo nazionale dovrà effettuare una ricognizione periodica del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, individuando materie o ambiti riferibili ai LEP sui diritti civili e sociali, che devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale.

Supervisione e garanzie

Ne fanno parte tutti i ministri competenti, assistiti da una segreteria tecnica presso il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio. Il governo può sostituirsi agli organi di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni quando verifica inadempienze rispetto a trattati internazionali, normative comunitarie o riscontri un pericolo grave per la sicurezza pubblica, inclusa la garanzia dei diritti civili e sociali, e occorra tutelare l’unità giuridica o economica del Paese.