La Corte di Cassazione – scrive Paola Mauro su Fiscal Focus il 18 aprile 2019 – si è recentemente pronunciata riguardo ai doveri del consiglio di amministrazione delle società bancarie ribadendo che essi riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali, per non incorrere in responsabilità, sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, a ostacolare l’evento dannoso.
Il caso
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso riguardante la sanzione amministrativa pecuniaria applicata da Banca d’Italia agli amministratori dell’ex Banca Etruria per le rilevate carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, nella gestione e nel controllo del credito e per omesse e inesatte segnalazioni all’autorità di vigilanza.
Principio di diritto
Per quanto è qui d’interesse, i giudici della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 22 marzo 2019, n.8237, hanno affermato che la normativa vigente sancisce doveri di particolare pregnanza in capo al C.d.A delle società bancarie, che riguardano anche i Consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e a ostacolare l’evento dannoso; e che spetta dunque ai Consiglieri non esecutivi provare di aver tenuto la condotta dovuta (Cass. n. 22848/2015), di avere sollecitato le informazioni mancanti e di essersi rifiutati di deliberare in assenza di adeguate notizie (Cass.n.2737/2013).
Inquadramento normativo
L’art.2381, terzo comma, del codice civile, nel testo sostituito dal D.Lgs. n.6/2003, prevede che il consiglio di amministrazione «può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega» e «valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione».
La stessa disposizione, al sesto comma, invece sancisce l’obbligo di tutti gli amministratori di «agire in modo informato», stabilendo che «ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società».
Il nuovo art. 2392 c.c., a sua volta, continua a prevedere che gli amministratori «sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose».
Dovere di agire informati
Secondo la sentenza in esame, il dovere di agire informati in capo alla compagine dei consiglieri non esecutivi è particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall’art. 47 della Costituzione, la cui rilevanza pubblicistica plasma l’interpretazione delle norme dettate dal codice civile. La diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della «natura dell’incarico» a essi affidato ed è commisurata alle «loro specifiche competenze» (art. 2392 c.c.).
A tal proposito, gli Ermellini hanno precisato che, in materia di società bancarie, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti dei quali la legge onera questi ultimi, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio – al quale è affidata l’approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell’intermediario -,hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo; e ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l’esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione ,di direttiva e di avocazione.
Perciò la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di “agire informati”, sia sulla base delle informazioni che agli amministratori non operativi devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa.
Ne deriva che – chiosano gli Ermellini – «Gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati».
La normativa attuale – nella lettura che ne dà la Suprema Corte prevede che gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali, o abbiano acquisito, in positivo, conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell’articolo 2381 e.e.), oppure dei quali devono acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sens idell’obbligo posto dall’ultimo comma dell’articolo 2381 c.c.
Pertanto la Corte ha affermato che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull’avviso gli amministratori alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze» (Cass.n.17441/2016).
Ebbene, per quanto riguarda gli amministratori dell’ex Banca Etruria, la sentenza impugnata, a parere degli Ermellini, ha fatto corretta applicazione dei su esposti principi, cosicché il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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