Il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 è quasi pronto ad essere emanato e la bozza è sottoposta agli ultimi accorgimenti. Il provvedimento del ministero delle Imprese e del made in Italy è all’esame del dicastero dell’Economia. E’ costituito da 23 articoli e allegati. Disciplina le regole per accedere ai crediti d’imposta finanziati dal Pnrr con 6,3 miliardi di euro.
Alcune anticipazioni sulle regole che introdurrà sono rese oggi da Il Sole 24 Ore, in un articolo firmato da Carmine Fotina.
“Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che hanno come oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall’investimento almeno del 5%).
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, oppure qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare nel caso si tratti beni materiali e immateriali nuovi strumentali per la digitalizzazione secondo le regole generali previste dall’articolo 109 del Tuir; nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, si considera la «data di fine lavori» dei medesimi beni; nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione fa fede la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito. Il decreto considera incentivabili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario“.
Il decreto Transizione 5.0 prevede inoltre alcune deroghe ai vincoli UE sulle imprese dei settori energivori e per le imprese che gestiscono impianti in concessione.
Nella bozza viene poi regolata la quota di beneficio spettante per attività di formazione sulla transizione energetica (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, e in ogni caso nel massimo di 300mila euro). In particolare, sono agevolabili le spese nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa.
Fonte: Il Sole 24 Ore