BPVi. L’azione di (ir)responsabilità contro Zonin & c., puntata 20: inizia il capitolo sul “danno subito dalla banca e i responsabili”

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BPVi, Samuele Sorato ora a processo
BPVi, Samuele Sorato "controllato" da Gianni Zonin

PProseguiamo nella pubblicazione a puntate di alcuni capitoli di “BPVi Risparmiatori ingannati. L’azione di (ir)responsabilità” (qui le ultime copie disponibili), l’azione di responsabilità intentata “in forza di delibera assembleare del 13 dicembre 2016, nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 gennaio 2017…” dalla BPVi ora in Lca rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Pavesi […], Stefano Verzoni […], Paolo Pecorella […].

Qui potete trovare tutte le puntate, mentre in questa, la ventesima, inizia un ultimo e fondamentale capitolo, quello specifico sui danni (pregiudizio economico, ndr), fermo restando c he l’atto completo è scaricabile a pagamento dalla sezione Documenti e Files Premium di Bankileaks.com col titolo Azione di responsabilita della BPVi contro Gianni Zonin c., per completezza di informazione è scaricabile sempre da Bankileaks.com e nella stessa sezione a pagamento la Citazione Gianni Zonin Contro BPVi Del 6 Dicembre 2016, e che la stessa procedura va seguita per scaricare la Comparsa Di Costituzione E Risposta KPMG Per Azioni Di Responsabilità BPVi, 9 Maggio 2018

 

VII.- IL DANNO SUBITO DALLA BANCA E I SOGGETTI RESPONSABILI

1.- Il pregiudizio economico

1.1.- I danni subiti da Banca Popolare di Vicenza

Confidiamo di aver compiutamente rappresentato l’illiceità delle diverse fattispecie oggetto di censura. Così come confidiamo di aver illustrato, per ciascuna di tali fattispecie, l’ingente pregiudizio subito dalla Banca, il cui dissesto è stato – come visto – evitato solo grazie all’intervento del Fondo Atlante (cfr. supra, I, § 5.1).

Nonostante tale intervento, l’eredità della disastrosa gestione imputabile ai precedenti vertici aziendali non si è arrestata, come dimostrano le perdite di 1,9 miliardi al 31 dicembre 2016, in larghissima parte riconducibili alla passata gestione (cfr. supra, I, § 5.2). Tant’è che – come abbiamo visto – la Banca si è vista costretta a richiedere l’accesso al sostegno finanziario straordinario e temporaneo da parte dello Stato al fine di soddisfare in via precauzionale e temporanea il fabbisogno di capitale evidenziato nel Piano Industriale 2017-2021 e di preservare il rispetto dei vincoli regolamentari comunitari.

Quanto precede, quindi, dà la misura della drammaticità della complessiva situazione in cui BPVi è precipitata. Con il presente atto, pur nella consapevolezza che la dimensione del danno complessivamente sofferto dalla Banca è di gran lunga superiore, chiederemo – con riserva di contestare la responsabilità dei soggetti convenuti (ovvero di altri, qui non convenuti) per fatti che dovessero in futuro emergere, anche all’esito delle indagini attualmente in corso presso la Procura della Repubblica – il pieno ristoro per i danni, patrimoniali e non, conseguenza immediata e diretta degli atti di mala gestio supra descritti.

Si tratta di danni (ingentissimi), già in parte cristallizzati nel quantum.

a) In primo luogo, vengono in considerazione i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite meglio descritte sub VI, § 3, con riferimento agli investimenti nei fondi lussemburghesi Athena Balanced Fund, Optimum Evolution Multistrategy I e Optimum Evolution Multistrategy II (quest’ultimo effettuato attraverso la controllata BPVi Finance), allo stato quantificati – ma ragionevolmente destinati ad aumentare, vista la qualità degli attivi in cui sono state investite le risorse della Banca – in un importo, a titolo di danno emergente, pari a Euro 199.052.603, cui andrà aggiunto il lucro cessante, connesso alla (colpevole) mancata valorizzazione degli investimenti che la Banca avrebbe potuto conseguire, stimato – come visto sub VI, § 3.7- in un importo pari a circa Euro 34 milioni, oltre alla perdita di margine di interesse per i minori impieghi dovuti all’assorbimento di capitale provocato dall’investimento nei fondi lussemburghesi e ai costi diretti e indiretti, quali, ad esempio, le management fee annue previste e il ‘cost of funding’, da quantificarsi in corso di causa.

b) In secondo luogo, vengono in considerazione i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite meglio descritte sub VI, § 4, connessi al fenomeno del capitale finanziato, che, oltre all’enorme danno reputazionale su cui ci soffermeremo infra (VII § 1.2), si articolano in varie voci e, più specificamente, i) per il solo periodo dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016 in una perdita del margine di interesse sugli impieghi, quantificabile in un importo pari a Euro 99,5 milioni, cui dovrà essere aggiunto per il tempo successivo l’ulteriore mancato guadagno derivante dalla contrazione degli impieghi, a causa della non reversibile riduzione del patrimonio della Banca, causato anch’esso dal fenomeno del capitale finanziato; ii) negli storni di interessi (indebitamente) effettuati a favore di clienti della Banca (meglio descritti sub VI, § 4.5, § 4.8) dal dotto Sorato (per un importo di Euro 2.009.932,37) e dal dott. Giustini (per un importo di Euro 390.404,53); iii) nelle conseguenze derivanti dalle sanzioni che fossero comminate alla Banca in relazione alle contestazioni sollevate da AGCM e da BCE; nonché iv) negli esborsi che la Banca sarà tenuta a sostenere sia a causa del contenzioso promosso da clienti e/o azionisti sia a causa del rilascio delle lettere di impegno (incluse eventuali transazioni), esborsi, in entrambi i casi, oggetto di richiesta di condanna generica.

c) In terzo luogo, per quanto riguarda i danni conseguenti alle condotte illecite meglio descritte sub VI, § 5, con riferimento alle carenze del processo di negoziazione, intermediazione e collocamento delle azioni proprie e di determinazione del loro prezzo, vengono in considerazione tutti gli esborsi – oggetto, per loro natura, di richiesta di condanna generica – che la Banca sarà tenuta a sostenere a causa del contenzioso promosso da clienti, azionisti o soci o che verserà a fronte delle transazioni che dovessero essere stipulate anche in futuro, diverse da quelle richiamate sub VI § 5.l1.1 e § 5.11.2, per le quali la richiesta risarcitoria sarà quantificata in corso di causa.

d) Infine, per i danni conseguenti alle condotte illecite meglio descritte sub VI, § 6, con riferimento al comparto creditizio: a titolo di danno emergente, le perdite che la Banca ha già subito o che subirà, nella misura da quantificarsi in corso di causa, compreso il c.d. ‘costo del capitale’ sostenuto dalla Banca per finanziare un impiego non produttivo, nonché, a titolo di lucro cessante, il rendimento medio che sarebbe stato ragionevole ottenere da impieghi in bonis, calcolato sugli importi complessivi erogati.