BPVi. L’azione di (ir)responsabilità contro Zonin & c., puntata 22: i soggetti responsabili, i criteri di imputazione

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Consiglio di amministrazione della BPVi riunito davanti all'assemblea dei soci di aprile 2015
Consiglio di amministrazione della BPVi riunito davanti all'assemblea dei soci di aprile 2015

Proseguiamo nella pubblicazione a puntate di alcuni capitoli di “BPVi Risparmiatori ingannati. L’azione di (ir)responsabilità” (qui le ultime copie disponibili), l’azione di responsabilità intentata “in forza di delibera assembleare del 13 dicembre 2016, nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 gennaio 2017…” dalla BPVi ora in Lca rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Pavesi […], Stefano Verzoni […], Paolo Pecorella […].

Qui potete trovare tutte le puntate, mentre in questa, la ventiduesima, prosegue l’ultiimo e fondamentale capitolo, quello specifico sui danni (dopo il pregiudizio economico quello reputazionale, ndr), fermo restando che l’atto completo è scaricabile a pagamento dalla sezione Documenti e Files Premium di Bankileaks.com col titolo Azione di responsabilita della BPVi contro Gianni Zonin c., per completezza di informazione è scaricabile sempre da Bankileaks.com e nella stessa sezione a pagamento la Citazione Gianni Zonin Contro BPVi Del 6 Dicembre 2016, e che la stessa procedura va seguita per scaricare la Comparsa Di Costituzione E Risposta KPMG Per Azioni Di Responsabilità BPVi, 9 Maggio 2018

 

VII.- IL DANNO SUBITO DALLA BANCA E I SOGGETTI RESPONSABILI

2.- I soggetti responsabili: i criteri di imputazione 

Ripercorse in sintesi le varie voci di danno subiti dalla Banca, passiamo ora a indicare, convenuto per convenuto, la responsabilità a ciascuno imputabili.

Nel far questo, per quanto riguarda gli appartenenti alla Direzione Generale, prenderemo in considerazione il periodo di carica di ciascuno di essi, nonché i comportamenti – anche omissivi – che sono agli stessi riconducibili (anche in considerazione delle deleghe loro attribuite).

Per quanto riguarda gli Amministratori e i Sindaci, con riferimento al danno derivante dall’investimento nei fondi lussemburghesi, saranno considerati (i) coloro i quali hanno rivestito la carica al momento della prima deliberazione che ha approvato il plafond per gli investimenti (21 febbraio 2012); (ii) chi ha ratificato gli investimenti nei fondi Athena Balanced Funds e Optimum Evolution Multistrategy 1 (19 marzo 2013) e (iii) coloro che hanno aumentato il plafond a 800 milioni di Euro, autorizzando la controllata BPVi Finance a investire fino a 300 milioni di Euro di tale plafond (23 luglio 2013). Di questi 300 milioni, ricordiamo che ne sono stati investiti 150 in Optimum Evolution Multistrategy II.

In proposito, si precisa che gli Amministratori che hanno cessato la carica prima del 23 luglio 2013 (i dott.ri Bedoni, Tellatin, Ticozzi e Filippi) risponderanno nei limiti del danno maturato in conseguenza dei primi due investimenti.

E va da sé che coloro che si sono insediati in Consiglio (o nel Collegio Sindacale) nel 2014, non saranno chiamati a rispondere dell’illecito qui contestato, giacché il pregiudizio – a quell’epoca – era ormai irreversibile. 

Quanto al fenomeno del ‘capitale finanziato’ e ai danni allo stesso ricollegabili (cfr. VI § 4.1 e segg.), saranno presi in considerazione, oltre a tutti i componenti del Collegio Sindacale, i Consiglieri che hanno rivestito la carica per un tempo apprezzabile nel periodo ricompreso tra il 27 settembre 2011, data in cui è stata adottata la prima delibera – tra quelle oggetto di censura – con cui sono stati approvati finanziamenti con contestuali vendite di azioni ad alcuni clienti e il maggio 2015 e che quindi, per la continuità della presenza, hanno contribuito in modo determinante al diffondersi del fenomeno.

Fanno eccezione, perciò, quei Consiglieri che (i) sono stati solo parzialmente coinvolti in ragione della data di cessazione dalla carica (si tratta del dotto Bedoni, del dott. Ticozzi, del dott. Zeffirino Filippi e del dott. Tellatin); (ii) che sono rimasti in carica per periodi di tempo molto limitati, se raffrontati rispetto all’arco temporale in cui il fenomeno ha avuto diffusione (Alvise Rossi di Schio e Luigi Scianino, cui viene comunque imputata la responsabilità in relazione ai finanziamenti ‘correlati’ che hanno contribuito a deliberare) o (iii) che si sono insediati nella carica in un momento di poco precedente il maggio 2015 (dott. Matteo Marzotto).

Ai Consiglieri e ai Sindaci cui è stato imputato il fenomeno del capitale finanziato, andrà altresì addebitato, in solido, l’importo che la Banca ha corrisposto in data 12 ottobre 2016 a titolo di sanzione amministrativa comminata dall’AGCM, ove questa venisse confermata all’esito del giudizio di gravame o il diverso importo che risulterà dovuto (cfr. supra, VII, § 1.3).

Quanto alla sanzione che potrebbe essere comminata da BCE all’esito del procedimento avviato il 26 luglio 2016, come abbiamo già osservato, la stessa dovrà invece essere – in ipotesi – addebitata ai soli Amministratori (e Sindaci) che hanno approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero l’informativa trimestrale al 31 marzo 2015 sui fondi propri (documenti, questi, che costituiscono la base della violazione contestata da BCE).

Trattandosi però, come già accennato, di una violazione che presuppone una partecipazione da parte del convenuto al più generale fenomeno del capitale finanziato, la contestazione non viene rivolta a quei Consiglieri insediatisi in epoca recente o che hanno comunque rivestito la carica per un periodo, antecedente l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, trascurabile. Sulla base di questi criteri, risulta pertanto escluso dalla contestazione il dott. Matteo Marzotto (insediatosi tre mesi prima dell’approvazione del bilancio 2014).

Discorso a parte va fatto per il danno che deriva dal rilascio delle lettere d’impegno, nonché dal riconoscimento di storni ingiustificati a favore della clientela. Infatti, sebbene queste condotte si inseriscano nel più ampio contesto del capitale finanziato, il pregiudizio subito dalla Banca verrà allo stato imputato soltanto al dotto Sorato e al dotto Giustini, benché un’applicazione rigorosa dell’obbligo di diligenza e di agire informato consentirebbe di estendere a tutti i Consiglieri le relative responsabilità.

Ma in questo abbiamo scelto di essere coerenti con i provvedimenti adottati da Consob, la quale ha attribuito le condotte qui esaminate al Direttore Generale e al vice Direttore Generale, dotto Giustini. Tutte le considerazioni svolte con riferimento al capitale finanziato valgono, inoltre, per il danno relativo all’inadeguatezza del processo di negoziazione delle azioni, in relazione al quale saranno presi in considerazione – oltre ai dott.ri Sorato e Giustini – i Consiglieri e i Sindaci che hanno rivestito la carica per un tempo significativo dal 1 aprile 2011 al 3 marzo 2015 (279 nell’originale, ndr).

Quanto, ancora, al danno relativo alle criticità nel comparto creditizio, l’imputazione sarà di volta in volta legata agli sviluppi della specifica posizione. In particolare, la quota di credito irrecuperabile (oltre interessi, rivalutazione e spese) verrà imputata a quei Consiglieri che hanno deliberato la concessione del finanziamento (e, nell’ipotesi di successive tranche, nei limiti dell’importo eventualmente deliberato) e ai Sindaci che, in tali occasioni, hanno omesso qualsivoglia forma di controllo, con la precisazione che, per tutte quelle posizioni contrassegnate da una prima erogazione, seguita da rinnovi e/o rimodulazioni delle linee di credito, il danno sarà addebitato ai soli Amministratori e Sindaci che hanno partecipato all’intero iter deliberativo ovvero alle sue fasi principali (e, in tutti i casi, nei limiti ovviamente della perdita che risulterà subita dalla Banca all’esito del giudizio).

Fermo restando che, per quanto riguarda le pratiche Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. e Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l., che sono state gestite in ogni loro aspetto dal solo Comitato Esecutivo, non saranno chiamati a rispondere i Consiglieri non esecutivi ancorché, ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma dieci, dello Statuto e dell’art. 8, terzo comma, del Regolamento del Comitato Esecutivo, avrebbero potuto (dovuto) prendere visione, nei Consigli di Amministrazione, delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo.

Con riferimento al danno reputazionale, saranno presi in considerazione – al pari di quanto detto per il capitale finanziato e per le anomalie nel processo di negoziazione delle azioni – i convenuti che hanno rivestito la carica per un tempo apprezzabile nel periodo ricompreso tra il 27 settembre 2011, data in cui è stato posto concretamente in essere il primo atto di mala gestio oggetto di censura con il presente atto, vale a dire l’adozione della prima delibera di finanziamento ‘correlato’ e il maggio 2015 e che quindi, per la continuità della presenza, hanno contribuito, in modo sostanziale alla grave crisi in cui è precipitata BPVi.

Da ultimo, si precisa che la decisione di escludere, con riferimento a tal une contestazioni, alcuni degli ex Consiglieri in carica all’epoca dei fatti è dettata unicamente dalla scelta di individuare, anche per ragioni di economia processuale, i convenuti sulla base di criteri di omogeneità e non costituisce in alcun modo una forma, anche solo implicita, di rinuncia a far valere, se accertate, loro responsabilità, né potrà essere utilizzata dagli altri convenuti per invocare mitigazioni nella valutazione delle loro responsabilità o ancor meno essere interpretata come una forma di tolleranza o ancor meno di acquiescenza rispetto a comportamenti o omissioni censurati nel presente atto.