BPVi e Veneto Banca, il punto del prof. avv. Rodolfo Bettiol su aggredibilità si Intesa Sanpaolo, effetti della prescrizione e della costituzione di parte civile

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Occorre chiarirsi le idee. Alla luce della situazione di fatto e di diritto al momento dell’udienza preliminare dei due procedimenti un recupero effettivo del danno attraverso la costituzione di parte civile appariva poco realistica. I patrimoni dei responsabili non sono certo in grado di soddisfare migliaia di richieste, nel mentre appariva (come appare) problematica la possibilità di citare come responsabile civile Banca Intesa Sanpaolo (ex ati. 3 D.L. 99/2017) e le banche in liquidazione (art.83 L. bancaria). La situazione appare modificata in seguito all’ammessa citazione di Banca Intesa dal parte del GUP di Roma.
Si tratterebbe in tal caso di un soggetto con risorse patrimoniali idonee a soddisfare le domande dei danneggiati azionisti di Veneto Banca.
Il GUP di Vicenza, al contrario, ha respinto la domanda di citazione di Banca Intesa quale responsabile civile ammettendo peraltro quella di Banca Popolare di Vicenza in liquidazione.
Una recente sentenza del giudice civile di Vicenza ha dichiarato invece il non luogo a procedere nei confronti di B.P.VI. ammettendo la citazione di Banca Intesa.
Il punto interrogativo è se la citazione delle due banche come responsabili civili resisteranno. Va, invero, rilevato come la eventuale condanna di Banca Intesa può in effetti dare un ristoro effettivo alle parti civili. Dubbio è che tale ristoro possa essere dato dalla eventuale condanna di BPVi considerando che i mezzi patrimoniali della stessa sono costituiti dagli N.P.L. e che vi è un credito dello Stato e di altri soggetti creditori.
Ancora BPVi può essere condannata ad una sanzione ex lege 231/2001.
Occorre dunque tenere presente che i divergenti orientamenti giurisdizionali non danno alcuna certezza in diritto.
In fatto, l’unico patrimonio utilmente approdabile appare quello di Banca Intesa sempre che la citazione della stessa quale responsabile civile resti in piedi nel corso del processo che inevitabilmente si svolgerà in tre gradi dal primo sino alla Corte di Cassazione.
I risparmiatori costituiti o costituenti parti civili debbono dunque essere avvertiti di giocare una partita a rischio non potendosi dare assicurazione sull’effettivo conseguimento di un ristoro.
Va detto che solo la prescrizione in primo grado impedisce la condanna al risarcimento del danno.
Una eventuale prescrizione in grado di appello o in Cassazione non pregiudica la possibilità di tenere ferma la sentenza di condanna in primo grado quanto alle statuizioni civili.
Va tenuto presente, che per contro, intervenuta la prescrizione dei reati, graverà solo sulle spalle delle parti civili l’affermazione di responsabilità che non potranno contare sull’intervento dei pubblici ministeri.
I costi della difesa non potranno dunque essere simbolici. Detto questo per una compiuta valutazione sul da farsi occorre attendere l’emanazione del decreto che regola l’accesso al fondo di ristoro per le vittime dei reati finanziari.
E’ auspicabile per come si è ripetutamente fatto presente l’accesso al fondo sia semplificato riconoscendo all’azionista in quanto tale il diritto al risarcimento del danno.
Inevitabili ulteriori requisiti potrebbero portare a considerare opportuna la costituzione di parte civile per il dibattimento nei processi in corso nei confronti degli amministratori e sindaci delle due banche.
Dovrà in tale contesto anche valutarsi l’atteggiamento dei liquidatori delle stesse in merito alle domande di insinuazione. In conclusione non è da escludersi a priori la costituzione di parte civile, o autonoma azione civile, perché sia chiaro che nessuna assicurazione può essere data circa l’effettivo recupero del credito e che le spese per la difesa non possono limitarsi ad entità simboliche e corrono il rischio di non essere rimborsate.
Alcune precisazioni.
La costituzione di parte civile non da diritto da sola ad risarcimento del danno.
Occorre la sentenza di condanna.
E’ inammissibile la costituzione di parte civile nell’eventuale processo da instaurarsi per bancarotta fraudolenta.
Eventuali responsabilità di Banca d’Italia e CONSOB possono essere acce1iate esclusivamente con distinti processi civili.
Avv. Prof. Rodolfo Bettiol