Carnevale: divieto di schiuma

168

Vietato utilizzare prodotti schiumogeni nei luoghi delle più importanti manifestazioni carnevalesche veronesi, in particolare:

  • Bacanal del Gnoco
  • Festa de la Renga

Con la deliberazione nr. 60 del 22 settembre 2011, il Consiglio Comunale ha aggiornato l’articolo 14 del regolamento di polizia urbana, che ora proibisce l’uso di alcuni prodotti o sostanze durante i festeggiamenti.

Nelle zone interessate dalle manifestazioni carnevalesche è VIETATO utilizzare:

  1. prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.) che possano imbrattare o molestare le persone o le cose
     

  2. altri prodotti o comunque sostanze che possano imbrattare le persone arrecando danno o molestia, insudiciando il suolo ed i beni esposti al pubblico, fatta eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.

Obiettivi delle disposizioni:

  • evitare pericoli di salute o danni, in particolare agli occhi
     

  • tutelare cittadini e figuranti delle sfilate dall’imbrattamento
     

  • mantenere il decoro della città
     

  • bloccare i venditori ambulanti abusivi, che spesso giungono da fuori Verona proprio in queste occasioni, anche con prodotti d’importazione non conformi alle normative europee.

Previste sanzioni amministrative (da 25,00 a 500,00 euro) e penali, a seconda delle singole responsabilità e dei comportamenti messi in atto.

L’ordinanza del Sindaco rappresenta uno strumento preventivo contro azioni capaci di mettere a repentaglio l’incolumità propria ed altrui.