Centrale rischi, Banca d’Italia: le garanzie erogate per il Covid non vanno segnalate, abusi anche su accordi transattivi “a saldo e stralcio”

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Centrale rischi
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Che il rapporto tra banche e clienti continui ad essere non cristallino lo conferma con una comunicazione/ammonizione sulla gestione delle segnalazioni in Centrale rischi addirittura Banca d’Italia, l’Istituzione che controlla il sistema bancario italiano, per lo meno per le banche non top a cui, comunque detta regole di comportamento, ma che tipicamente non sembra sia sempre attenta ai clienti, vedansi i casi dei crac della Popolari venete e delle 4 banche del centro Italia “risolte”.

Ebbene via Nazionale con una comunicazione urbi et orbi del 19 giugno (“Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie Covid-19 – Accordi “a saldo e stralcio“) entra nel merito della gestione degli aspetti legati al rischio per i finanziamenti garantiti dallo Stato in cui, evidentemente, c’è chi sta giocando sulla pelle dei beneficiari, già in crisi, dei provvendimenti statali per l’immissione di liquidità, che, pure, tarda ancora ad arrivare con i tempi ed i modi giusti.

Banca d’Italia ha, quindi, ritenuto opportuno precisare:

– i casi in cui le garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia da Covid-19 non devono essere segnalate alla Centrale dei rischi;

– i criteri da seguire per le segnalazioni alla Centrale dei rischi degli accordi transattivi “a saldo e stralcio” con la clientela.

Eccoli

1. Garanzie Covid-19

Sono recentemente pervenuti alcuni quesiti volti a chiarire se ricorrano i presupposti per la segnalazione alla Centrale dei rischi delle garanzie rilasciate dallo Stato, da altra Pubblica Amministrazione o concesse a valere su fondi pubblici nell’ambito delle misure connesse all’emergenza Covid-19 o se, invece, queste non debbano essere segnalate in quanto rilasciate ex lege.

Al riguardo si precisa che non devono essere segnalate in CR, nella categoria garanzie ricevute, le garanzie

– pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi; – rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti.

A titolo esemplificativo, non devono essere segnalate tra le garanzie ricevute le garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche e dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.

2. Accordi transattivi “a saldo e stralcio”

Negli ultimi mesi sono pervenuti presso questo Istituto diversi quesiti da parte di clienti segnalati a sofferenza che hanno raggiunto accordi transattivi liberatori (c.d. accordi “a saldo e stralcio”) con gli intermediari. I clienti si dolgono: (i) della mancata concessione di nuovo credito pur avendo estinto la propria pregressa posizione a sofferenza; (ii) del fatto di non essere stati informati preventivamente delle conseguenze di tali accordi sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi vorranno attenersi.

a) Se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze”.
A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta.

b) Se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale.

In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”.
Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata .

c) Se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata , l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.

Si precisa che le segnalazioni appena indicate sono dovute sempre che l’importo da segnalare superi la soglia di segnalazione (Circ. 139/1991, cap. II, sez. 1, par. 5).

Si richiamano gli intermediari al rispetto dei descritti criteri segnaletici e degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela.
Prima di stipulare un accordo “a saldo e stralcio”, avranno cura di chiarire al cliente le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazioni alla Centrale dei rischi. In particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento dell’accordo comporti la segnalazione nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”. Inoltre, dovranno fare presente al cliente che gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre il soggetto segnalato (diretto interessato) può accedere alle informazioni che lo riguardano senza alcun limite di tempo.

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1 Nessuna segnalazione è dovuta nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita.

2 Ad esempio, il cliente si è impegnato ad effettuare i rimborsi secondo l’originario piano di ammortamento fino ad una determinata rata, con l’accordo che la restante parte del debito non rimborsata verrà cancellata ove il cliente provveda regolarmente a pagare una parte del credito.


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