Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita le scuole a ricalibrare la propria modulistica inerente alla richiesta dei benefici connessi alla legge 104/92 comma 3, secondo la nuova normativa in vigore Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.
Attualmente in molti casi i modelli in uso presentano ancora diciture e riferimenti alla figura del referente unico, che è stata ormai superata dalle ultime disposizioni: “La norma in esame ha, inoltre, previsto una deroga al principio del cd referente unico di cui all’art. 24 della L. n. 183/2010, in base al quale il diritto non poteva essere riconosciuto a più di un dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Il decreto n. 155/2022 ha statuito innovando che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.” (Comunicazione Inps numero: 003141 del 16/08/2022)
Inoltre ricordiamo che la norma attuale introduce importanti cambiamenti finalizzati alla tutela dell’assistenza in una società in cui il numero degli anziani bisognosi aumenta sempre di più.
“Il legislatore ha esteso, anche, il cd cumulo di permessi statuito dall’art. 6 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 prevedendo che, il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20,della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il dettato normativo, inoltre, prevede espressamente il divieto di discriminare o di riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della L. n.104/92.” (Comunicazione Inps numero: 003141 del 16/08/2022)
È importante che il presente decreto condanni ogni forma di discriminazione e sottolinei la necessità di garantire maggiore assistenza alle famiglie fragili e con minori.
“I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La riformulazione dell’art. 33 ribadisce, inoltre, che: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di disabilità accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale di cui all’art. 33 del d. lgs n. 151/2001, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.” (Comunicazione Inps numero: 003141 del 16/08/2022)
Auspichiamo ulteriormente maggiore sensibilità sull’argomento, all’indomani dei risultati della mobilità che vedono penalizzati enormemente i caregiver e coloro che sono in possesso della legge 104/92 personale, purtroppo costretti a prendere servizio in sedi molto lontane dal proprio congiunto da assistere, in anomala controtendenza con i principi costituzionali di solidarietà e tutela dei soggetti fragili.
prof. Romano Pesavento
presidente CNDDU