Per le concessioni impianti a fune dal Consiglio della Regione Veneto arriva il via libera unanime alla semplificazione delle procedure per il rinnovo. E’ stato infatti approvato il Progetto di legge 122 di iniziativa del vicepresidente Finco.
“Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il Progetto di legge regionale n. 122/2022, di iniziativa del vicepresidente del Consiglio, Nicola Finco (Lega/LV), “Modifiche e integrazioni alla L.R. 21 novembre 2008, n. 21, ‘Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve’”.
La proposta normativa era stata licenziata dalla Seconda commissione permanente e riprende sostanzialmente un Pdl presentato nella scorsa legislatura dall’allora consigliere Franco Gidoni.
Il Progetto di legge, munito della clausola di neutralità finanziaria, semplifica, sotto l’aspetto normativo e procedimentale, il rinnovo delle concessioni degli impianti a fune, accogliendo le esigenze espresse dai territori. Questo, in quanto gli impianti sono soggetti a concessione pubblica e le richieste di rinnovo, ai sensi della L.R. 21/2008, sono molto complicate. Con le modifiche introdotte viene semplificato l’iter di rinnovo della concessione: per un impianto esistente, potrà essere rinnovata nel caso in cui non vi siano state varianti significative all’impianto, mediante la verifica dell’assenza di modifiche alla documentazione richiesta dalla normativa regionale; solo in relazione a eventuali modifiche sostanziali dell’impianto, sarà necessario produrre la documentazione inerente tali modifiche.
Il Relatore Finco ha spiegato che “con questa proposta normativa interveniamo in materia di rinnovo delle concessioni degli impianti a fune, soggetti a concessione pubblica, rilasciata nella maggioranza dei casi per una durata pari alla vita tecnica dell’impianto, e sulla disciplina del procedimento amministrativo di rinnovo, sotto il profilo della documentazione richiesta. Con l’entrata in vigore dell’articolo 31 bis (Operatività degli impianti a fune) della Legge n. 164/2014, e dei successivi criteri definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 dicembre 2015, n. 203, è stato superato il concetto di vita tecnica dell’impianto, peraltro non previsto dalla normativa di rango europeo, prevedendo che se l’impianto è positivo alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali la vita tecnica è spostata di dieci anni, e questo può essere ripetuto più volte. Recepiamo nell’ordinamento regionale il nuovo quadro normativo, introducendo nella legge di settore una disciplina degli adempimenti di rinnovo in termini semplificati, nel caso in cui la documentazione richiesta dall’attuale quadro normativo sia la stessa già agli atti della Pubblica Amministrazione, depositata al momento della richiesta della concessione”.
Il Correlatore Andrea Zanoni (Pd) ha osservato che “si tratta di una modifica di carattere prettamente tecnico che recepisce norme superiori e semplifica le procedure di concessione qualora si verifichino varianti non sostanziali all’impianto a fune esistente. Non creiamo quindi scorciatoie in ordine alle procedure di controllo e non riduciamo in alcun modo i necessari standard di sicurezza degli impianti”.