Durante il question time alla Camera, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha risposto a un’interrogazione del deputato Pierantonio Zanettin e altri colleghi di Forza Italia dopo che nelle ultime settimane diversi organi di stampa hanno fatto riferimento ad un esposto presentato al Ministro della giustizia da due candidati bocciati al concorso in magistratura svoltosi nel 2019. In merito alla regolarità del concorso è stata aperta anche una pratica in seno alla terza commissione del Consiglio superiore della magistratura.
“Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti – afferma Zanettin – ed aver esaminato, uno per uno, i temi dei 301 ammessi all’esame orale, i due candidati, che nel frattempo hanno anche presentato ricorso al Tar del Lazio, vi avrebbero individuato una serie di imbarazzanti strafalcioni. Secondo quanto riferito nell’esposto, il candidato n. 95 commette un grave errore di diritto, il candidato 757 difetta nell’uso del congiuntivo, il candidato 1037 usa gli apostrofi a casaccio, il candidato 336 cita una sentenza della Corte di cassazione, che non sembrerebbe essere mai stata emanata, nel tema di penale del candidato 1333 alcune frasi e concetti non sono nemmeno di senso compiuto, mentre il candidato 2518 crolla anche sulla analisi logica. Emergerebbe poi un altro dettaglio, che accomuna il concorso del 2019 a quello del 1992, di cui ad un precedente atto di sindacato ispettivo (n. 2-00850): alcuni degli elaborati dei promossi presentano delle stranezze grafiche, che potrebbero renderli riconoscibili”.
“L’attività della commissione esaminatrice del concorso – ha risposto Bonafede – per l’accesso in magistratura è espressione di discrezionalità tecnica, finalizzata all’accertamento di una specifica idoneità all’esito di un giudizio che è frutto della valutazione, da parte della commissione stessa, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento”.
“La commissione del concorso viene nominata con decreto del ministro della Giustizia – ha spiegato – ma a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura che dunque designa i componenti della commissione esaminatrice in conformità ai criteri indicati dalla legge. Le deliberazioni adottate dalla commissione e dalle sottocommissioni in sede di scrutinio dei temi costituiscono provvedimenti amministrativi, sindacabili solo dagli organi della giurisdizione amministrativa, mentre il ministero della Giustizia garantisce il supporto tecnico, curando le attività di segreteria e mettendo a disposizione risorse e personale amministrativo del suo dicastero”.
Nel vigente assetto istituzionale, ha concluso, “la funzione di alta vigilanza assegnata al ministro della Giustizia sulla regolarità degli esami si traduce nella costante verifica della regolarità delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni rispetto alle modalità procedurali indicate dalla legge, ma non può in alcun modo includere il sindacato sul merito delle singole deliberazioni, relative alle valutazioni dei candidati, soggette, come anticipato, solo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo“.