Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato nella seduta odierna, con 22 voti favorevoli, il nuovo Regolamento edilizio e il nuovo Regolamento di igiene per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
La revisione del regolamento edilizio – si legge nelle premesse della delibera approvata – risponde alle indicazioni della delibera di Giunta regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 che, recependo obblighi a livello nazionali relativi al RET – Regolamento Edilizio Tipo, mira a uniformare i Regolamenti edilizi in alcuni aspetti, in modo che sia più semplice confrontare i singoli regolamenti.
In materia di igiene per le attività di alimenti e bevande – viene specificato nel provvedimento – erano in vigore, prima dell’approvazione dei nuovi regolamenti, due distinte regolamentazioni, una per la terraferma, risalente al 1940, e una per Venezia centro storico e isole approvato nel 2000, il che comportava una disparità di trattamento tra le varie attività a seconda della loro collocazione.
Tra i criteri che hanno guidato la revisione dei regolamenti pre-esistenti ci sono esigenze di semplificazione, riunendo in un unico testo norme afferenti allo stesso ambito prima sparse in vari regolamenti, e di chiarezza, fornendo indicazioni univoche che non si prestino a diverse interpretazioni. Particolare importanza è inoltre stata attribuita all’aspetto ambientale (nel Regolamento edilizio) e all’innalzamento degli standard per chi manipola alimenti (nel Regolamento d’igiene).
Principali novità del Regolamento edilizio
Articolo 8
Definisce i 5 punti che dettano la priorità nelle istanze edilizie (interessi pubblici; comprovati casi sociali noti all’Amministrazione comunale o che mettano a repentaglio i livelli occupazionali; agevolazioni a soggetti appartenenti a categorie sociali tutelate per legge; messe in sicurezza di immobili esistenti per particolari emergenze di tipo idraulico o edilizio; definizione di atti di compravendita con preliminari in corso).
Articolo 18
Viene in aiuto ai professionisti che possono richiedere un parere preventivo, valido per 1 anno, prima di presentare il progetto definitivo.
Aspetto ambientale (articolo 38)
Vengono fornite indicazioni progettuali orientate all’ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell’efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.
In particolare:
– viene favorita la realizzazione di pareti verticali e tetti verdi;
– per gli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale, per gli interventi di nuova costruzione ad uso non residenziale con superficie utile superiore a mq. 500 e per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla predisposizione di allaccio per la possibile installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
– per favorire l’efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica dell’edificio, in caso d’intervento di nuova edificazione e/o ristrutturazione integrale,
sia corrispondente alla classe energetica A, il costo di costruzione è ridotto del 50% per destinazione d’uso residenziale, 25% per le altre destinazioni;
– in fase di certificazione il progettista dovrà dichiarare il ciclo di vita dei materiali utilizzati.
Tra le novità (articolo 37, comma 12) anche l’obbligo, introdotto dopo l’acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso, in caso di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni o cambi d’uso dei piani terra nel centro storico di Venezia, di paratie, impianto elettrico rialzato ad almeno 110 centimetri dal pavimento, pompa ad immersione e gruppo di continuità che assicuri il funzionamento delle pompe per almeno sei ore in caso di black out.
Articolo 63
Il nuovo articolato chiarisce meglio le modalità di applicazione della Legge Speciale per Venezia in materia di scarichi. In particolare viene limitata ai soli immobili destinati a residenza senza finalità turistica la possibilità di deroga rispetto alla realizzazione degli impianti di trattamento qualora, a fronte di lavori di straordinaria manutenzione non ci sia la possibilità tecnica della sua realizzazione.
Deroghe
Sono previste varie deroghe
– per gli immobili del centro storico che, per vari motivi, non possono rispondere a tutte le indicazioni contenute nel regolamento (per esempio per l’altezza dei vani)
– per l’abbattimento di barriere architettoniche dove sia impossibile realizzarle come la norma prevede (specialmente in centro storico)
– per consentire di evitare il parcheggio in strada delle auto (favorendo per esempio l’installazione di cancelli che favoriscano il parcheggio delle auto in aree private anche se non pienamente rispondenti ai requisiti richiesti).
Gestori telefonici
– Dovranno presentare il programma di installazione di nuove antenne ogni sei mesi (31/3 e 30/09)
– Sarà favorito il co-siting, più operatori in un unico sito
– E’ prevista la mappaturadelle localizzazioni a livello comunale per avere un quadro d’insieme a livello territoriale.
Principali novità del Regolamento d’igiene (in linea di massima solo per le attività di nuova apertura)
– Semplificazione: da 63 articoli a 28, un unico regolamento sia per Venezia e isole che per la terraferma:
– Superfici minime per locali di cottura dei cibi da 12 a 25 mq;
– Obbligo di canna fumaria nei locali in cui si cucinano cibi;
– Previsione di servizio igienico anche nei negozi che offrono somministrazione non assistita (intesi nella normativa regionale quali esercizi di vicinato e panifici);
– Obbligo, anche per attività già esistenti, di usare contenitori biodegradabili per la vendita di cibo e bevande per asporto. Le imprese dovranno adeguarsi entro i termini di legge e comunque dall’1 gennaio 2021;
– Obbligo di esposizione delle merci su scaffalature/ripiani/contenitori idonei, lisci, lavabili e sanificabili posizionati a non meno di 70 cm. da terra.
Venezia, 13 dicembre 2019