Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti: cosa sono, come e a chi servono le associazioni riconosciute del CNCU. E le altre?

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CNCU, alla giornata mondiale dei diritti dei consumatori nel 2023 con Urso e Bitonci
CNCU, alla giornata mondiale dei diritti dei consumatori nel 2023 con Urso e Bitonci

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) è un organismo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), concepito per rappresentare e tutelare i diritti dei consumatori italiani a livello nazionale. Il CNCU è composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti che soddisfano specifici criteri di riconoscimento stabiliti dalla legge. Queste associazioni sono iscritte in un elenco ufficiale e operano sotto la supervisione del Ministero, contribuendo con le loro attività a garantire la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti.

In questo articolo diamo nella prima parte, a firma del direttore di ViPiu.it, una descrizione sintetica e divulgativa del CNCU, mentre nella seconda parte* l’autore tecnico, l’avv. Fulvio Cavallari, referente di Adusbef per la Regione Veneto, entra nei dettagli di legge per chi volesse approfondire l’argomento molto delicato per il proliferare di associazioni di tutela che, magari, nascono e muoiono, legittimamente ma senza i necessari controlli che per primi ne assicurino la valenza per i cittadini che vogliono rappresentare, talvolta non proprio a tutela dei loro interessi.

Prima parte

  1. Chi sono e cosa fanno le associazioni riconosciute del CNCU?

Le associazioni dei consumatori riconosciute dal CNCU svolgono un ruolo cruciale nella tutela dei diritti dei consumatori, offrendo supporto legale, informativo e di rappresentanza. Queste associazioni possono agire in vari modi, tra cui:

– Class Action e azioni rappresentative: una delle funzioni più importanti è la capacità di promuovere azioni di classe (Class Action) e azioni rappresentative a nome dei consumatori. Queste azioni permettono di aggregare le richieste di più consumatori danneggiati da una pratica commerciale scorretta o da un prodotto difettoso, portando la questione davanti a un tribunale. In tal modo, le associazioni mirano a ottenere provvedimenti compensativi o inibitori, che possono includere il risarcimento per i consumatori o l’interruzione di pratiche commerciali ingannevoli.

– Consulenza e supporto: le associazioni offrono servizi di consulenza e assistenza ai consumatori che affrontano problemi con beni o servizi acquistati, fornendo informazioni sui loro diritti e sui mezzi legali per farli valere.

– Promozione dell’educazione al consumo: Un altro importante compito è l’educazione al consumo. Le associazioni si impegnano a diffondere informazioni per sensibilizzare i consumatori sui loro diritti, promuovendo una maggiore consapevolezza e competenza nelle scelte di acquisto.

  1. Criteri di riconoscimento e funzionamento del CNCU

Per essere riconosciute e poter fare parte del CNCU, le associazioni devono soddisfare una serie di requisiti rigorosi. Devono essere costituite da almeno tre anni, avere uno statuto democratico, non perseguire fini di lucro, e disporre di un numero minimo di iscritti distribuiti su almeno cinque regioni italiane. Questo garantisce che solo le associazioni con una solida base organizzativa e una rappresentatività effettiva possano partecipare al CNCU.

Le associazioni riconosciute del CNCU si distinguono anche per la loro capacità di influenzare la legislazione e le politiche nazionali riguardanti i consumatori. Esse collaborano con enti pubblici e privati, partecipano a consultazioni legislative e promuovono iniziative per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti sul mercato.

  1. Le Associazioni non riconosciute

Esistono anche numerose associazioni di consumatori non riconosciute, che operano su scala locale o in settori specifici. Sebbene queste organizzazioni possano offrire supporto e consulenza ai consumatori, non godono dello stesso livello di riconoscimento istituzionale o delle stesse capacità di intervento legale delle associazioni del CNCU. Queste associazioni non riconosciute, pur non avendo accesso alle risorse e ai canali istituzionali del CNCU, possono comunque svolgere un ruolo importante nel sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire supporto su questioni specifiche.

  1. Il quadro normativo di riferimento

Il CNCU opera all’interno di un quadro normativo definito, che comprende la Costituzione italiana, il Codice del Consumo, e il Codice del Terzo Settore. La Costituzione italiana, all’articolo 18, garantisce il diritto alla libera associazione, purché non siano perseguite finalità contrarie alla legge penale. Il Codice del Consumo disciplina specificamente le associazioni dei consumatori, definendone gli scopi, le modalità di funzionamento e i requisiti di riconoscimento. Questo quadro normativo assicura che le associazioni operino in modo trasparente, efficiente e con un chiaro orientamento verso la tutela dei diritti dei consumatori.

  1. Ruolo e compiti del CNCU

Il CNCU non solo coordina le attività delle associazioni dei consumatori riconosciute, ma agisce anche come interlocutore principale tra queste associazioni e le istituzioni governative. È incaricato di formulare pareri su atti normativi, proporre iniziative per migliorare la tutela dei consumatori e promuovere studi e ricerche sui problemi del consumo. Il CNCU favorisce il dialogo e la cooperazione tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e sostiene iniziative volte a migliorare l’accesso alla giustizia per i consumatori.

Conclusione

In sintesi, il CNCU rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela dei diritti dei consumatori in Italia, grazie alla sua capacità di coordinare le attività delle associazioni riconosciute e di promuovere azioni concrete a difesa degli interessi dei cittadini. Le associazioni riconosciute del CNCU godono di poteri e capacità che le pongono in una posizione privilegiata per influenzare le politiche di consumo e garantire il rispetto dei diritti dei consumatori, distinguendosi così dalle associazioni non riconosciute che, sebbene importanti, operano con un impatto e una portata più limitati.

Giovanni Coviello


Seconda parte

I dettagli di legge sul Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

Quante volte abbiamo sentito parlare di associazioni, associazionismo, azioni risarcitorie di classe (Class Action) …? Molte direi. Per esempio, le recenti vicende, che hanno malauguratamente coinvolto la provincia berica, il Veneto ma anche soci in tutt’Italia, del fallimento della ormai ex Banca Popolare di Vicenza, hanno costretto azionisti ed obbligazionisti a confrontarsi con le associazioni dei risparmiatori.

Ma chi sono in definitiva queste associazioni? Cosa possono fare in concreto? Come nascono? Proviamo a spiegarlo con parole semplici.

Innanzitutto, tutti possono liberamente dar vita ad un’associazione, lo dice la Costituzione all’art 18: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Il che spiega il largo proliferare di organismi associativi che sorgono spontaneamente in ogni dove.

Chiaramente poi il Codice civile detta le regole di funzionamento interno a questi enti, siano esse associazioni riconosciute o meno: gli articoli 14 e seguenti riguardano le prime, gli articoli 36 e successivi le seconde.

Vi sono poi associazioni con finalità di carattere particolare ed ecco che nel 2017 nasce una disciplina specifica volta a regolare questa tipologia di enti. Si tratta del Codice del terzo settore che indica all’art 1 i destinatari della disciplina : “Finalità ed oggetto Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.”

Come si vede si tratta di associazioni che, perseguendo scopi tipici dei valori fondanti la Costituzione, di cui non a caso vengono richiamati alcuni articoli, beneficeranno, previo placet della Commissione Europea, di un regime fiscale a sé stante proprio per agevolare il perseguimento di quelle finalità.

È poi prevista l’iscrizione ad un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che le contraddistingue.

L’Art. 4 del Codice del Terzo settore ci dice chi sono queste associazioni: “Enti del Terzo settore. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”

Delineato il quadro normativo d’insieme, ossia la cornice nella quale operano le associazioni ora ci occuperemo di una categoria per così dire particolare di associazioni, quelle che compongono il cosiddetto Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

Alcune di queste associazioni rivestono anche la qualifica di Ente del terzo settore, se iscritte al RUNTS, ma hanno un rilievo e un peso diverso per il grado di rappresentatività di carattere nazionale.

Le troviamo agli articoli 136 e 137 del Codice del Consumo, ma è l’Art. 3 dello stesso codice che definisce “associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti”.

Cosa fa e da chi è composto il CNCU

Vediamo quindi cosa fa e da chi è composto il CNCU. L’Art 136 del codice del consumo ne indica mezzi finalità e funzioni: “Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 1. È istituito presso il Ministero (dello sviluppo economico) il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero (dello sviluppo economico), è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro (dello sviluppo economico) o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro (dello sviluppo economico), e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

  1. È compito del Consiglio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea; h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.”

L’Art 137 del Codice del consumo ci dice invece da chi è composto il CNCU: “Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale 1. Presso il Ministero (dello sviluppo economico) è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro (dello sviluppo economico), dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero (dello sviluppo economico) provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco. 5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero (dello sviluppo economico) comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.”

La lunga premessa normativa era essenziale per evidenziare che si tratta di associazioni con un elevato numero di associati, diffuse sul territorio nazionale, con funzioni e compiti praticamente di supporto alle istituzioni in materia consumeristica.

In alcuni casi, ma non tutti sia chiaro, sono di derivazione sindacale: ad esempio Federconsumatori – Cgil, Adiconsum- Cisl, Adoc – Uil), il che spiega anche l’altissimo numero di iscritti e la loro forza in seno allo stesso Consiglio Nazionale.

I poteri del CNCU

Di un certo rilievo la previsione del codice del consumo che attribuisce a queste associazioni poteri diciamo particolari: “Art. 140-quater ((Legittimazione ad agire) 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall’articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano. 2. Gli enti previsti dall’articolo 140-quinquies, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall’articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri.”

Art. 140-ter Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) consumatore: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; c) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies; d) ente legittimato: gli enti disciplinati dall’articolo 140-quater, nonché gli enti iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020; e) azione rappresentativa: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo; f) azione rappresentativa nazionale: un’azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da un’associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell’elenco di cui all’articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali; g) azione rappresentativa transfrontaliera: un’azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un’azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell’articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri; h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’allegato II-septies; i) provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni di cui all’allegato II-septies, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. Nel caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono agire con l’azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori. 3. L’azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate. 4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell’azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.”

Si tratta delle oramai arcinote Class Action, le conosciamo “verbalmente” tutti, ma i più ne hanno una cognizione dai contorni sfumati, non ben delineati, tanto da confondere facilmente concetti, principi e, soprattutto, soggetti che sono veramente legittimati a proporle. In realtà come si è visto non tutte le associazioni possono promuovere un’azione di classe bensì’ solo quelle facenti parte del CNCU e fra queste non tutte possono promuovere azioni fuori dai confini, ma solo quelle iscritte in un apposito elenco.

Sempre le stesse associazioni possono promuovere le azioni inibitorie e quelle compensative disciplinate dagli articoli 140 Octies e Novies del Codice del consumo.

Art. 140-octies (Provvedimenti inibitori) “1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l’adozione di provvedimenti inibitori. 2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero. 3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell’articolo 840-quinquies del codice di procedura civile. 4. L’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati. 5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 140-ter, comma 2. Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto comma, 669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma, 669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile. 6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile, anche se avverso l’ordinanza è stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato. 7. Si applicano il settimo e l’ottavo comma dell’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile. 8. In ogni caso l’azione di cui al presente articolo può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. ))”

Art. 140-novies “(Provvedimenti compensativi) 1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies, al fine di ottenere l’adozione di provvedimenti compensativi. 2. Fermo quanto previsto dall’articolo 140-septies, si applicano gli articoli da 840-quater a 840- terdecies e l’articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell’articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. È esclusa l’applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies. 3. In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.”

In definitiva e senza nulla togliere alle associazioni che meritoriamente operano nei diversi ambiti del sociale con impegni e dedizione, possiamo dire che la parte del leone, regolamentata dalle leggi e dai criteri di ammissione, la fanno le cosiddette “CNCU” di cui forniamo un elenco aggiornato alal data di pubblicazione di questo articolo.

Avv. Fulvio Cavallari

(Ha pubblicato molti articoli sulla nostra testata, è stato protagonista come Adusbef di storici e sempre equilibrati interventi, anche su ViPiu.it, a tutela dei risparmiatori e degli indennizzi per quelli “traditi” dalle banche venete e del centro nord dell’Italia ed è anche co-autore di vari nostri libri su BPVi e Veneto Banca)

Elenco delle Associazioni di consumatori e utenti ai sensi dell’art. 5 del DM n. 260/2012)

Per l’anno 2023 risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti Associazioni di consumatori ed utenti:

1) ACU – Associazione Consumatori Utenti, con sede legale in Milano, via M. Macchi n. 42;

2) ADICONSUM – Associazione Difesa consumatori APS, con sede legale in Roma, via G.M. Lancisi n. 25;

3) ADOC – Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori APS, con sede legale in Roma, via Castelfidardo n. 43/45;

4) ADUSBEF APS – Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, con sede legale in Roma, via Bachelet n. 12;

5) ALTROCONSUMO – Associazione Indipendente di Consumatori, con sede legale in Milano, via Valassina n. 22;

6) ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE, con sede legale in Via San Francesco d’Assisi, 17, 10122, Torino

7) ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI APS – ETS, con sede legale in Roma, via Andreoli n. 2;

8) APS ASSOUTENTI – Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici, con sede legale in Roma, via Barberini n. 68;

9) CITTADINANZATTIVA APS, con sede legale in Roma, via Cereate n. 6;

10) CODACONS – Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori – APS, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 73;

11) CODICI – Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, via Giuseppe Belluzzo n. 1;

12) CONFCONSUMATORI APS, con sede legale in Parma, via Mazzini n. 43;

13) CTCU – Centro Tutela Consumatori Utenti Verbraucherzentrale Südtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville n. 2;

14) FEDERCONSUMATORI APS – Federazione Nazionale di consumatori e Utenti, con sede legale in Roma, via Palestro n. 11;

Via Molise, 2 – 00187 Roma dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it

15) LA CASA DEL CONSUMATORE APS, con sede legale in Milano, via Bobbio n. 6;

16) LEGA CONSUMATORI, con sede legale in Milano, via Orchidee n. 4/A;

17) MOVIMENTO CONSUMATORI APS, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 39/A;

18) MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO APS, con sede legale in Roma, via Casilina n. 3/T;

19) U.DI.CON – Unione per la Difesa dei Consumatori APS, con sede legale in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 63;

20) UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI APS, con sede legale in Roma, via Duilio n. 13.