Coronavirus, decreto legge 17 marzo 2020 n.18 “CURA ITALIA”: sintesi delle misure fiscali, note e FAQ

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Decreto Cura Italia
Decreto Cura Italia

Il maxi decreto legge “Cura Italia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 70 del 17 marzo 2020 (Dl 17 marzo 2020, n. 18) prevede, come già scritto il 18 marzo, alcuni, iniziali sostegni all’economia per circa 25 miliardi per far fronte all’emergenza coronavirus  (qui la situazione ora per ora sul Coronavirusqui tutte le nostre notizie sull’argomento, ndr).

Nel testo varato lunedì dal Consiglio dei ministri sono entrate delle novità: l’estensione del perimetro delle filiere produttive più colpite all’aumento di risorse del Fondo di garanzia per le Pmi, stop alle ritenute d’acconto per società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400mila euro, più tempo ai risparmiatori per richiedere l’indennizzo al Fir e la norma per rispondere al sovraffollamento delle carceri.

Di seguito condividiamo con i nostri lettori alcune considerazioni che ci ha trasferito, con evidente beneficio di inventario, l’amministratore del nostro editore che aveva incontrato il suo consulente dr. Robert Gugliemi di Vicenza, e che vi trasferiamo così come le abbiamo recepite noi come pure vi rendiamo note le FAQ (Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente con relative risposte) al 19 marzo di Commercialista Telematico con alcune puntualizzazioni sul decreto:

Mentre, restando a casa chi deve, può essere utile leggere tutto con attenzione, specialmente le FAQ, evidenziamo:

–          art. 65 per il credito d’imposta per gli affitti di marzo 2020, nella circolare;

–          L’articolo 27 del decreto riconosce un’indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (la stessa indennità viene prevista anche perlavoratori dello spettacolo (all’articolo 38) e agli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30).

Non rientrano in questa agevolazione i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, Agronomi, Chimici, Agrotecnici, Biologi, Farmacisti, Geometri, Giornalisti, Infermieri professionali, Ingegneri ed architetti, Medici ed odontoiatri, Notai, Periti industriali, Psicologi, Veterinari). Il Ministro ha comunicato una possibile estensione anche a tali soggetti, per il tramite della partecipazione delle Casse private.

–          per mutui, finanziamenti, contratti di locazione ,leasing ecc., dovete rivolgervi direttamente a banche e fornitori, per concordare con loro come procedere;

–          Il ministro Gualtieri ha ribadito che le procedure per le istanze ecc. saranno oggetto di provvedimenti a parte.

Morale: anche nell’emergenza, il Governo se la prende comoda

Chiarimenti

Art.37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria relativi al lavoro domestico.

Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi possono essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

Art. 60 Proroga generale dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020

È disposta la proroga generalizzata dei versamenti di imposte di qualsiasi tipo, contributi e premi Inail in scadenza il 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020, per qualsiasi soggetto.

Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Sospensione per particolari categorie

Viene estesa la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e dei premi Inail scadenti dal 2 marzo e fino alla data del 30 aprile 2020, prevista inizialmente per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, ai seguenti soggetti:

  • ?  associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (beneficiano di proroga estesa, si veda più oltre);
  • ?  soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • ?  soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • ?  soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • ?  soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • ?  soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • ?  soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • ?  soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • ?  aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • ?  soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • ?  soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • ?  soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • ?  soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • ?  soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • ?  soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.Per i soggetti di cui sopra sono inoltre sospesi i versamenti dell’iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta al 01 giungo 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
    Fanno eccezione le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori per i quali la proroga è estesa al 30 aprile 2020 ed il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Stante il tenore letterale del comma 4 dell’art.61 lo slittamento al 30 giungo 2020 non è previsto per i versamenti iva che pertanto dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020.Art.62 co.1 – Rinvio dei termini per gli adempimenti

    Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Fanno eccezione gli adempimenti legati alla dichiarazione precompilata (trasmissione delle spese mediche, Certificazioni Uniche, trasmissione spese mediche, ecc..) per i quali il termine di scadenza è quello del 31 marzo 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9. Tenuto conto che non vi è alcuna proroga, ad esempio, per i versamenti iva in scadenza dopo il mese di marzo si ritiene che la sospensione non operi relativamente agli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica, alla trasmissione dei corrispettivi telematici ed alla registrazione delle fatture emesse e ricevute.

    art. 62 co.2 – Sospensione dei versamenti in autoliquidazione

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

? iva

  • ?  ritenute per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73)
  • ?  contributi previdenziali e assistenziali
  • ?  premi InailQuesti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. La stessa scadenza è prevista per gli adempimenti sospesi nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (ex zona rossa).art. 62 co.3 – Persone fisiche e imprese che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto della c.d. “zona rossa”

    Restano ferme le disposizioni previste dall’art.1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 per i soggetti persone fisiche, imprese ed esercenti arti o professioni aventi residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni della “ex zona rossa”. La norma in questione prevede che per i soggetti da essa indicati sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché’ dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate. Nulla si dice per gli altri tipi di accertamento (es: atti di recupero ai fini dell’imposta di registro).

    È previsto altresì l’esonero dall’effettuazione delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilatati (art.23 e 24 DPR 600/73) e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (art. 29 DPR 600/73).
    La particolare sospensione opera dal 21 febbraio 2020 al 30 marzo 2020 ed i relativi adempimenti e versamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine della stessa. Oggi pertanto, per questa particolare categoria di soggetti, non vi è alcun termine di scadenza.

    art.62 co.7 – Esonero dall’effettuazione delle ritenute

    Per gli agenti e professionisti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono aversare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

    Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

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Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il

page3image29509120Art.65 – Credito d’imposta per botteghe e negozi

periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno stabilite le disposizioni applicative dell’agevolazione.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività escluse dalla serrata imposta dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si attendono i codici tributo.
È da chiarire se il credito d’imposta spetti anche a coloro che hanno sospeso volontariamente l’attività.

Art. 66 – Incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19, effettuate dalle imprese spetta la deducibilità dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai fini iva.
Ai fini dell’IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento in base al criterio per cassa.

Le donazioni di beni in natura, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, devono rispettare, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019. Sono previsti specifici oneri documentali e, per talune donazioni di beni del valore superiore ad euro 30.000, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene, da consegnare al donatario.

Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini per fornire riscontro alle istanze di interpello.

Art. 67 co.4 – Estensione di due anni dei termini di accertamento

 

Il decreto-legge prevede l’estensione di due anni dei termini di accertamento che scadono nel 2020. È così prorogato al 2022 l’anno 2015 e, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di compilazione del quadro RW, il 2014.

Art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Comma1 – Sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle e avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e avvisi di addebito emessi dall’INPS. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 al termine del periodo di sospensione.

Comma1 – Divieto di notifica delle cartelle di pagamento

Nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 l’agente della riscossione non potrà notificare alcuna cartella di pagamento.

Comma2 – Sospensione dei termini di versamento derivanti da accertamenti in materia doganale, per tributi locali

Quando previsto in tema di sospensione dei versamenti dovuti in base alle cartelle di pagamento si applica anche agli accertamenti in materia doganale e alle somme dovute in base alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali.

Comma3 – Sospensione dei termini versamento delle somme derivanti dalla rottamazione delle cartelle e saldo e stralcio

Il termine di versamento delle somme dovute in base alla rottamazione delle cartelle scaduto il 28 febbraio 2020 è prorogato al 31 maggio 2020. Identica scadenza per le somme in scadenza il 31 marzo 2020 derivanti dalla rateizzazione di quanto dovuto in base al saldo e stralcio.

Art.69 – Proroga versamenti nel settore dei giochi

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, non è dovuto il canone concessorio a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

Art.83 – Termini processuali del rito tributario

Comma1 – Rinvio delle udienze

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei ricorsi pendenti presso le commissioni tributarie sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Comma2 – Sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti tributari.
Genera però dubbi l’inciso contenuto nello stesso secondo comma, ultimo periodo, per il quale:
“Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

La specifica menzione parrebbe concedere la sospensione dei termini relativi alla sola notifica del ricorso di primo grado e al decorso dei novanta giorni per l’esperimento della procedura di reclamo- mediazione. Ne rimarrebbero così esclusi le costituzioni in giudizio per i ricorsi non soggetti a reclamo e gli appelli innanzi alle commissioni tributarie regionali.

Ulteriormente contraddittorio appare il comma 21 che invece sembra estendere “in quanto compatibili” tutte le disposizioni dell’art. 8e ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.
Si rende necessario un chiarimento ufficiale.

FAQ di Commercialista Telematico

La pubblicazione del Decreto Cura Italia ha generato tanti dubbi: in queste FAQ semplici e chiare cerchiamo di offrire le risposte alle domande dei nostri lettori:

A chi spetta l’indennità di 600 euro? Qual è il termine per le certificazioni uniche? Aono sospese le scadenze degli avvisi bonari? Quali sono i termini di invio di fatture elettroniche e corrispettivi telematici?….

Dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, Decreto Cura Italia, le nostre Faq fanno luce su alcuni punti salienti delle nuove misure introdotte per affrontare l’emergenza da Covid-19.

Domanda: Il termine del 9.3 già spostato al 31.3 per la consegna delle certificazioni dei compensi ai percipienti è stata ulteriormente procrastinata? Se sì a quale data?

Risposta: Il termine per la consegna al sostituito è rimasta al 31/3, salve precisazioni dell’AdE che al momento non possiamo escludere.

Domanda: L’indennità di 600 euro è prevista a favore degli artigiani e commercianti iscritti all’Ago?

Risposta: La risposta è positiva, a condizione che non percepiscano pensione e che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, esclusa la gestione separata.

Domanda: L’indennità di 600 euro è prevista anche a favore dei soci di snc o dei collaboratori di impresa familiare?

Risposta: La risposta è negativa, in quanto la norma richiede il possesso di partita iva.

Domanda: L’indennità di 600 euro spetta agli agenti che pagano enasarco?

Risposta: La risposta è negativa, proprio perché gli agenti sono iscritti ad altra forma

pensionistica obbligatoria.

Domanda: Sono sospese le scadenze degli avvisi bonari?

Risposta: Tali scadenze non sono sospese, ivi comprese la relative rateizzazioni.

Domanda: Le rateizzazioni amministrative inps e inail sono sospese? Risposta: Tali rateizzazioni non sono sospese.

Domanda: Gli importi contenuti delle cartelle esattoriali, nonché le relative rateizzazioni, compresa ad esempio quella della rottamazione, sono sospese?

Risposta: Tali pagamenti sono sospesi fino al 30/6, con pagamento in un’unica soluzione. La rata di febbraio della rottamazione-ter è invece differita al 31/5.

Domanda: La tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (codice tributo 7085) quando va pagata?

Risposta: Va pagata in ogni caso entro il 20/3.

Domanda: I termini per l’emissione delle Fatture elettroniche rientrano nel differimento?

Risposta: Dal tenore letterale della norma, si evince che anche tali termini rientrano nel differimento al 30/6. Non si può escludere tuttavia, un intervento al riguardo da parte dell’Agenzia delle Entrate in senso opposto.

Domanda: Il termine per l’invio dei corrispettivi telematici è anche esso oggetto di rinvio?

Risposta: Dalla lettura della norma si evince che anche tali termini rientrano nel differimento al 30/6. Non si può escludere tuttavia, un intervento al riguardo da parte dell’Agenzia delle Entrate in senso opposto.

Domanda: Il termine per l’invio del modello Intrastat è rinviato?

Risposta: La norma non prevede tale esclusione, sicché è da ritenersi che anche esso sia

rinviato al 30/6.

Domanda: L’emergenza da coronavirus è valida come causa di differimento a 180 giorni per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio?

Risposta: Sì; tale fattispecie è prevista espressamente dalla norma del Decreto Legge 18 in commento.

A cura di Danilo Sciuto e Debora Graziano

Giovedì 19 marzo 2020