Il presidente del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi la nuova ordinanza annunciata con rabbia venerdì 3 luglio dopo lo scoppio di un nuovo focolaio di Coronavirus, importato dall’estero, nel Basso Vicentino. La Regione ha ora divulgato il testo completo dell’ordinanza, valida fino al 31 luglio, che stabilisce delle sanzioni per chi rifiuta il ricovero e impone l’isolamento fiduciario per chi torna dal’estero (sotto l’elenco dei Paesi in cui si può andare e tornare senza sottoporsi all’isolamento).
«1) Obbligo di isolamento fiduciario
E’ stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge
n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi: 1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;
2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;
3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi
centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in
autoisolamento;
2) Isolamento in strutture extrabitative
L’Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi
dell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione al numero dei
conviventi nell’abitazione, può disporre l’effettuazione dell’isolamento presso strutture alternative individuate dall’Azienda medesima in collaborazione con la Protezione
Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell’interessato;
3) Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative
Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per
la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto
dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati
motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo
all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta
negativo.
La prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Ulss.
Il datore di lavoro provvede ad assolvere all’obbligo di cui sopra contattando
l’azienda Ulss di riferimento e riammette, temporanemente, il lavoratore se il primo
tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l’obbligo per il lavoratore di
rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni
caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere
definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo
del secondo tampone.
E’ vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del
lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario;
4) Obbligo di denuncia e segnalazione
E’ fatto obbligo per le direzioni generali delle Aziende Ulss e per ogni altro organo
accertatore delle infrazioni di cui all’articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di
presentare denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p..
E’ obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia
giudiziaria dell’elenco nominativo dei soggetti obbligati all’isolamento ai fini dei
controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di
reato;
5) Rifiuto di ricovero
I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero
opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi
di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell’esercizio dei relativi
poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli
55 e ss. del codice di procedura penale;
6) Sanzioni
Nel caso di violazione dell’articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di
un’uscita dal luogo dell’isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro
1.000.
In caso di violazione dell’articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione
di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell’azienda.
Mod. B – copia Opgr n. 64 del 6 luglio 2020 pag. 6 di 6
Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall’art. 452 c.p., con reclusione
da 1 a 12 anni, e dall’art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall’articolo 260 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad
euro 5.000.
7) Disposizioni finali
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 7 luglio 2020 al 31
luglio 2020; le disposizioni potranno essere modificare alla luce della situazione
epidemiologica;
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81,
anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni
pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale:
“Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione
Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione».
Allegato 1 all’Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020
1. Austria
2. Belgio
3. Bulgaria
4. Svizzera
5. Cipro
6. Repubblica Ceca
7. Germania
8. Danimarca
9. Estonia
10. Grecia
11. Spagna
12. Finlandia
13. Francia
14. Croazia
15. Ungheria
16. Irlanda
17. Islanda
18. Italia
19. Liechtenstein
20. Lituania
21. Lussemburgo
22. Lettonia
23. Malta
24. Paesi Bassi
25. Norvegia
26. Polonia
27. Portogallo
28. Romania
29. Svezia
30. Slovenia
31. Slovacchia
32. Regno Unito e Irlanda del Nord
33. Andorra
34. Principato di Monaco
35. Repubblica di San Marino
36. Stato della Città del Vaticano
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