Corte dei Conti: “dopo emergenza Covid attuare federalismo fiscale”

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“È necessario procedere con l’attuazione della legge delega del 2009, che resta in gran parte inattuata, principalmente per la sua coincidenza temporale con la grande crisi finanziaria del 2008, per dare nuovo impulso al percorso del federalismo fiscale. Superato il periodo emergenziale nel quale sono stati attivati importanti interventi di sostegno agli enti mediante trasferimenti, il percorso attuativo del federalismo fiscale dovrebbe ricevere una nuova spinta. Tuttavia, anche durante il biennio della crisi si sono registrati significativi sviluppi per gli enti locali, mentre il modello per le Regioni ha segnato il passo”.

Lo hanno detto i rappresentanti della Corte dei conti, in audizione in commissione Federalismo fiscale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Resta ancora da completare il processo di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni – hanno aggiunto – e attivare adeguate risorse statali per rendere possibile la perequazione. Tali azioni sono propedeutiche a una distribuzione delle risorse basata sui fabbisogni standard. In questo contesto, il criterio pro capite utilizzato nella ripartizione delle risorse potrebbe necessitare di correttivi con particolare riferimento alle aree interne (a causa del processo di spopolamento) e alla quantificazione dei fabbisogni monetari insoddisfatti, come è stato già realizzato per gli asili nido dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard”.

“È auspicabile, inoltre, il parziale superamento del meccanismo della perequazione orizzontale utilizzato all’interno del comparto comunale per la redistribuzione di quote significative del tributo immobiliare. Un meccanismo di perequazione verticale con interventi statali potrebbe fornire un ulteriore sostegno, in particolare, per le funzioni fondamentali, di cui la riforma prevede l’integrale compensazione, lasciando inalterato il meccanismo di perequazione orizzontale per le funzioni facoltative, dove è prevista – hanno concluso – la riduzione parziale della differenza della capacità fiscale standard”.

Fonte Public Policy