Costruzione scuola materna “Ada Mancassola” di Lonigo, carte in Tribunale  

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Richieste dall’Amministrazione comunale la risoluzione dei contratti di ditta appaltatrice e progettista e la restituzione dei corrispettivi percepiti 

Finisce in Tribunale la vicenda della costruzione dell’edificio sede della scuola materna “Ada Mancassola” di Lonigo. L’Amministrazione comunale, per il tramite dall’avv. Dario Meneguzzo del Foro di Vicenza, ha trasmesso un atto di citazione nei confronti della ditta appaltatrice Costruzioni Bellè Srl di Verona e dell’arch. Giorgio Giuliari, di Vicenza, progettista e direttore dei lavori. L’Amministrazione leonicena chiede al giudice, “accertato il grave inadempimento contrattuale”, di dichiarare la risoluzione dei rispettivi contratti di appalto e di incarico professionale, con conseguente condanna alla restituzione al Comune di Lonigo da parte della Costruzioni Bellè e dell’arch. Giuliari di quanto percepito quale corrispettivo contrattuale, pari rispettivamente a 988.481,04 euro e a 146.880,00 euro. La questione sarà affrontata dal Tribunale di Vicenza nell’udienza convocata per il prossimo 6 novembre.

Si tratta della coda giudiziaria di una vicenda iniziata nel 2004, anno dell’affidamento della progettazione dell’intervento. Nel 2009 veniva siglato il contratto di appalto, i lavori conclusi nel luglio 2011 e il collaudo depositato nel febbraio 2012. Già a distanza di qualche mese dal collaudo, come riferito dall’atto di citazione, si manifestavano infiltrazioni d’acqua meteorica dalla copertura che provocavano danneggiamenti in alcuni punti dello stabile. Il problema ha continuato a persistere nonostante le riparazioni apportate dalla ditta appaltatrice, finché nel marzo 2017 il Comune presentava al Tribunale un ricorso per accertamento tecnico preventivo. La C.T.U. (Consulenza Tecnica d’Ufficio) veniva depositata il 18 giugno 2018, ma non è stato possibile reperire alcuna ditta disposta ad eseguire i lavori migliorativi suggeriti dall’accertamento. Di fronte alla sempre più grave situazione determinatasi nei locali della scuola il Comune conferiva l’incarico ad un consulente di fiducia, ing. Alessandro Zilio, di effettuare una nuova perizia sull’edificio.

L’indagine del perito ha potuto appurare che “la problematica delle infiltrazioni d’acqua è solo una tra le molteplici carenze della scuola e, forse, neppure la più grave”. La perizia disposta dall’Amministrazione ha evidenziato ulteriori problematiche nella copertura piana del blocco D, nel cappotto esterno e nella prestazione energetica. Il Comune ha avviato l’azione legale per “la grave e, per certi versi inaspettata rivelazione dei numerosi difetti esistenti nella scuola dell’infanzia” e di fronte “alla possibilità che l’edificio risulti addirittura inagibile e quindi non idoneo allo scopo cui era destinato”. In attesa che una nuova C.T.U. “chiarisca e definisca l’entità di tutti i difetti che gravano sulla scuola”, l’Amministrazione chiede pertanto al Tribunale di dichiarare la risoluzione dei contratti con le parti convenute, con restituzione delle somme percepite, sul presupposto “del grave inadempimento e della gravità dei difetti, tali da non poter considerare l’opera ultimata”.

Sempre secondo l’atto di citazione, sia in caso di accoglimento che di non accoglimento della domanda di risoluzione del contratto “il Comune ha in ogni caso diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai gravi difetti esistenti nella scuola”, quantificati dal perito di parte in almeno 400.000 euro con la richiesta accolta (conseguenti alla necessità di demolire o rimuovere le parti non a norma, di dover nuovamente appaltare i lavori e di trovare una sistemazione per i bambini nel tempo necessario al ripristino dell’agibilità dell’edificio) e in almeno circa 250.000 euro qualora la richiesta venisse respinta.