Covid 19 in Veneto, con l’ordinanza n. 141 Zaia tiene aperte le attività: tutte le misure urgenti per contenimento e gestione dell‘emergenza

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Luca Zaia
Luca Zaia

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi l’ordinanza N. 141 dal titolo “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell‘emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. L’ordinanza, contiene anche l’allegato  “Linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive”.

Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

IL PRESIDENTE

Visti …Premesso…  Rilevato… Ritenuto… Evidenziato… Acquisito… Dato atto…

ORDINA

  1. SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

E’ autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:

  1. ristorazione;
  2. attivita’ turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
  3. attivita’ ricettive;
  4. servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
  5. commercio al dettaglio;
  6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
  7. uffici aperti al pubblico;
  8. piscine;
  9. palestre;
  10. manutenzione del verde;
  11. musei, archivi e biblioteche;
  12. attivita’ fisica all’aperto;
  13. noleggio veicoli e altre attrezzature;
  14. informatori scientifici del farmaco;
  15. aree giochi per bambini;
  16. circoli culturali e ricreativi;
  17. formazione professionale;
  18. cinema e spettacoli dal vivo;
  19. parchi tematici e di divertimento;
  20. sagre e fiere locali;
  21. strutture termali e centri benessere;
  22. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
  23. congressi e grandi eventi fieristici;
  24. sale slot, sale giochi, sale bingo e sale

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche e in altri  spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda “Cinema  e spettacoli dal vivo” delle suddette linee guida di cui all’allegato 9 del DPCM  13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.

Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all’aperto.

Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra,  riconosciuti  dal  Comitato   olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all’art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell’impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto, e, per gli eventi  e  le  competizioni sportive non all’aperto, nei limiti del 15% della capienza dell’impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l’osservanza delle linee guida di cui all’allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.

Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020.

B)  MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del  24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

C)  Misure riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta

  • Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri diLibera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle AziendeULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
    • le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all’evoluzione del quadroepidemiologico;
    • i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l’attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell’Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
    • Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l’utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
    • In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato della necessità di rispettare la misura dell’isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenticonseguenti;
    • Si applicano le disposizioni del documento “Test di laboratorio per SARS-CoV- 2 e loro uso in Sanità Pubblica” oggetto del parere favorevole del 16.10.2020 della Conferenza delle Regioni, il quale ridefinisce l’utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione.

     

    A)   Accesso alle residenze socio-sanitarie assistenziali

    L’accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

    B)   Disposizioni finali

    Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 13 novembre 2020.

    Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

    Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali.

    Per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.

    Le modifiche alle linee guida o la rettifica di errori materiali saranno efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

    Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

    Il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unita’ abitativa, nonche’ tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.

    La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

    L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

    La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile- Unità Organizzativa Polizia Locale.

    Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    Firmato     Dott. Luca Zaia