Covid, circolare direzione prevenzione regione Veneto su documento ministeriale con ultime indicazioni di quarantena e isolamento

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Covid, lasciapassare verde (Green pass)
Lasciapassare verde (Green pass)

In relazione alle difficoltà interpretative segnalate rispetto alle ultime norme emanate dal Governo nazionale in relazione alla pandemia Covid, la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha trasmesso alle Ulss, in data 31 dicembre 2021, una circolare nella quale è fatta sintesi tecnica del documento ministeriale, che è allegato alla stessa circolare regionale. Un’attenta lettura dei due atti permette di fugare ogni dubbio.

Di seguito il documento del Veneto: Covid, circolare direzione prevenzione regione Veneto con sintesi del documento ministeriale con le ultime indicazioni di quarantena e isolamento)


Si trasmette la Circolare del Ministero della Salute in oggetto in cui vengono aggiornate le indicazioni per le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Covid VOC SARS-CoV-2 Omicron ((B.1.1.529).

Le misure previste sono distinte sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster” e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti ASINTOMATICI che:
  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ma si deve osservare il periodo di Auto-sorveglianza. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

Vi è l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 1O giorni dall’ultima esposizione al caso.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi.

  • OPERATORI SANITARI:

devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto di caso comunitario.

Contatti a BASSO RISCHIO

Non è necessaria quarantena qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2,

ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

  1. ISOLAMENTO

Soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.