Tornano le ordinanze del presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alla gestione della pandemia Covid. In particolare, in vista della stagione turistica, l’ordinanza n.61 del 7 maggio in vigore dal 15 maggio riguarda le spiagge.
Le attività di attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:
“Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
I Comuni possono derogare ai limiti di superficie minima ad ombreggio di cui sopra, prevedendo in apposita ordinanza straordinaria comunale la possibilità di ridurre tale superficie, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi ivi individuate, garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio”.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti sostituiscono il punto della scheda delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 28.4.2021 che recita: “Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)”.
2. Per tutto quanto non regolato dal punto 1), valgono le disposizioni di cui alla scheda relativa alle attività recettive contenuta nelle linee guida approvate in data 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni.
B) DISPOSIZIONI FINALI
1. Le disposizioni di cui alla lett. A) hanno effetto dal 15 maggio 2021 al 30.9.2021, salva modifica o revoca ad opera di apposita ordinanza in relazione all’andamento epidemiologico e delle esigenze operative.
2. La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto
Mod. B – copia Opgr n. 61 del 7 maggio 2021 pag. 4 di 4
legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
3. L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
4. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai comuni interessati.
5. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
6. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.