Covid: Veneto giallo dal 20 dicembre ma Zaia firma ordinanza con misure urgenti anticipate e valide fino al 16 gennaio 2022 salvo modifiche

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Covid, Veneto e non solo in giallo
Covid, Veneto e non solo in giallo

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, preso atto che da lunedì 20 il Veneto sarà zona gialla per il covid, ha firmato oggi una nuova ordinanza dal titolo Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus, che qui si allega: Ordinanza Zaia 17 dicembre Covid

Qui di seguito l’estratto per le azioni ordinate

A. Misure relative al comportamento personale.

1. Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021, ove applicabili;

B. Misure per lo screening degli operatori sanitari delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali, in deroga al nuovo piano “Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19”.

1. Per tutti gli operatori in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali) deve essere aumentata la frequenza di testing dei programmi di screening, prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all’Azienda Sanitaria o alla Struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale;

2. è fatto obbligo di sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell’accesso alle strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi.

C. Misure per l’accesso/uscita degli ospiti, dei familiari e visitatori delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali residenziali.

  1. E’ fatto obbligo di consentire ad una sola persona l’accesso per accompagnare pazienti ed utenti all’interno delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
  2. è fatto obbligo di consentire ad una sola persona l’accesso per far visita a pazienti ed ospiti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
  3. sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da parte di minori di anni 12;
  4. sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali. Nel caso di situazioni specifiche valutate dalla Direzione della struttura, le uscite devono essere limitate ai soggetti asintomatici e in regola con il ciclo vaccinale, inclusa la somministrazione della dose booster secondo i tempi previsti dal calendario vaccinale, prevedendo al rientro in struttura un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test al rientro ed uno al 7° giorno;
  5. è fatto obbligo, per l’ingresso di nuovi ospiti all’interno della struttura socio-sanitaria o socio- assistenziale residenziale, di prevedere un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test all’ingresso ed uno al 7° giorno.

D. Scuola.

1. E’ fatto obbligo, nei contesti per cui il protocollo nazionale prevede la “sorveglianza con testing”, di quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo.

Mod. B – copia Opgr n. 172 del 17 dicembre 2021 pag. 5 di 6

E. Raccomandazioni.

  1. Auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
  2. adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazioneincompleta;
  3. adesione, nell’intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster)per tutti i soggetti per i quali è prevista;
  4. adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gliassembramenti nei luoghi pubblici;
  5. rispetto di tutte le misure di prevenzione quali: utilizzo della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanza interpersonale, aerazione frequente degli ambienti chiusi;
  6. sottoporsi all’effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di incontrare amici e familiari in particolare nei luoghi chiusi, soprattutto in presenza di persone anziane e/o fragili;
  7. promozione dello smart working in tutti i contesti lavorativi, ove possibile;
  8. limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti.

F. Disposizioni finali.

  1. La presente ordinanza ha effetto dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione fino al 16 gennaio 2022, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;
  2. la violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e all’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
  3. l’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’articolo 13 della legge 689/1981. Le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della legge regionale n. 10/1977;
  4. la presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti, alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e ai Sindaci;
  5. è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente;
  6. il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.Firmato Dott. Luca Zaia