La Consob ha pubblicato una serie di sentenze della Corte di Appello di Venezia riguardanti sanzioni pecuniarie, sia pur minime, comminate dalla stessa Commissione nazionale per le Società e la Borsa per eventi della gestione della Banca Popolare di Vicenza. Nel suo ultimo bollettino la Consob rende noto che Venezia in data 26 aprile con pubblicazione il 31 maggio ha bocciato tutte le opposizioni contro le suddette sanzioni da parte di ex membri di riferimento del Cda e del presidente per il periodo interessato del collegio sindacale della BPVi.
Per la precisione la Corte d’appello ha “rigettato” come da dettagli di seguito riportati dal Bollettino le opposizioni alle sanzioni pecuniarie Consob di Giuseppe Zigliotto (a dx nella foto l’ex presidente di Confindustria Vicenza e suo referente con la direzione del Giornale di Vicenza era nel cda dal 2003), Giovanni Zamberlan (era presidente del collegio sindacale BPVi il partner dello studio Zamberlan, Poggi, anche lui ex sindaco che consigliava acquisto azioni BPVi, Simonetto, socio al 24% e ai vertici della Maltauro), Andrea Monorchio (il presidente tra le altre società di Micoperi, fruitrice di baciate milionarie, era vicepresidente di Gianni Zonin) e Roberto Zuccato (a sx nella foto l’anche lui ex presidente di Confindustria Vicenza e fino a pochi mesi fa di Confindustria Vicenza era nel cda della Banca).
La stessa Corte di Appello ha, invece, cancellato la sanzione di tre milioni di euro alla BPVi ora in Lca.
Ecco i singoli provvendimenti della Corte di appello di Venezia
Giuseppe Zigliotto
– Con la delibera n. 19934/2017, emessa dalla Consob all’esito del procedimento disciplinato dall’art 195 d.lgs. n. 58/98 (t.u.f.), sono state applicate ai sensi dell’art. 191 t.u.f. a Giuseppe Zigliotto, componente del CdA della Banca Popolare di Vicenza dal 10.5.2003 all’1.12.2015, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000 e la sanzione accessoria della perdita per la durata di due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e l’incapacità, per il medesimo periodo, ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. Nella motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, reso all’esito delle verifiche ispettive condotte dalla Divisione Ispettorato della Consob presso la Banca Popolare di Vicenza dal 22.4.2015 al 24.2.2016, si premette che:
“- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 la Banca ha venduto sistematicamente ai clienti, in contropartita diretta, rilevanti quantitativi di azioni proprie detenute nel “Fondo acquisto Azioni Proprie” (in seguito anche “azioni BPVi”);
– la suddetta attività è stata svolta in modo continuativo e sistematico, attraverso quella che è risultata essere una vera e propria campagna promozionale e sollecitatoria volta ad incentivare i clienti ad acquistare detti titoli azionari sul mercato secondario;
– l’attività di vendita è risultata rivolta ad una pluralità di persone non individuabili ex ante: in particolare, essa ha coinvolto non solo i clienti della Banca già soci/azionisti, ma anche i clienti che non facevano ancora parte della compagine azionaria;
– infine, la vendita nel mercato secondario delle azioni già emesse, presenti nel “Fondo Acquisto Azioni Proprie”, è avvenuta a condizioni di prezzo uniformi;
– l’attività di vendita di titoli azionari svolta nei termini sopra descritti configura un’ipotesi di “offerta al pubblico di “prodotti finanziari” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), TUF;
– lo svolgimento della suddetta attività di offerta è avvenuto senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall’art. 94 comma 1, del TUF;” (pagine 1 e 2 della delibera impugnata).[…omissis…]
PQM (per questi motivi)
definitivamente provvedendo sull’opposizione proposta da Giuseppe Zigliotto avverso la deliberazione della Consob n. 19934 del 30.3.2017 la respinge
Giovanni Zamberlan
1. Con ricorso depositato il 20.6.2017 Giovanni Zamberlan, presidente del collegio sindacale della Banca Popolare di Vicenza dall’11.7.1987, ha proposto opposizione ex art. 195 t.u.f. avverso la delibera n. 19934 emessa dalla Consob il 30.3.2017, notificatagli in data 27.4.2017 con il relativo atto di accertamento, con la quale gli è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 100.000 e la sanzione interdittiva accessoria della perdita per la durata di due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e l’incapacità, per il medesimo periodo, ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo.
2. Nella motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, reso all’esito delle verifiche ispettive condotte dalla Divisione Ispettorato della Consob presso la Banca Popolare di Vicenza dal 22.4.2015 al 24.2.2016, si premette che:
“- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 la Banca ha venduto sistematicamente ai clienti, in contropartita diretta, rilevanti quantitativi di azioni proprie detenute nel “Fondo acquisto Azioni Proprie” (in seguito anche “azioni BPVi”);
– la suddetta attività è stata svolta in modo continuativo e sistematico, attraverso quella che è risultata essere una vera e propria campagna promozionale e sollecitatoria volta ad incentivare i clienti ad acquistare detti titoli azionari sul mercato secondario;
– l’attività di vendita è risultata rivolta ad una pluralità di persone non individuabili ex ante: in particolare, essa ha coinvolto non solo i clienti della Banca già soci/azionisti, ma anche i clienti che non facevano ancora parte della compagine azionaria;
– infine, la vendita nel mercato secondario delle azioni già emesse, presenti nel “Fondo Acquisto Azioni Proprie”, è avvenuta a condizioni di prezzo uniformi;
– l’attività di vendita di titoli azionari svolta nei termini sopra descritti configura un’ipotesi di “offerta al pubblico di “prodotti finanziari” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), TUF;
– lo svolgimento della suddetta attività di offerta è avvenuto senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall’art. 94 comma 1, del TUF;” (pagine 1 e 2 della delibera impugnata).
[…omissis…]PQM
definitivamente provvedendo sull’opposizione proposta da Giovanni Zamberlan avverso la deliberazione della Consob n. 19934 del 30.3.2017 la respinge
Andrea Monorchio
Nella motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, reso all’esito delle verifiche ispettive condotte dalla Divisione Ispettorato della Consob presso la Banca Popolare di Vicenza dal 22.4.2015 al 24.2.2016, si premette che:
“- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 la Banca ha venduto sistematicamente ai clienti, in contropartita diretta, rilevanti quantitativi di azioni proprie detenute nel “Fondo acquisto Azioni Proprie” (in seguito anche “azioni BPVi”);
– la suddetta attività è stata svolta in modo continuativo e sistematico, attraverso quella che è risultata essere una vera e propria campagna promozionale e sollecitatoria volta ad incentivare i clienti ad acquistare detti titoli azionari sul mercato secondario;
– l’attività di vendita è risultata rivolta ad una pluralità di persone non individuabili ex ante: in particolare, essa ha coinvolto non solo i clienti della Banca già soci/azionisti, ma anche i clienti che non facevano ancora parte della compagine azionaria;
– infine, la vendita nel mercato secondario delle azioni già emesse, presenti nel “Fondo Acquisto Azioni Proprie”, è avvenuta a condizioni di prezzo uniformi;
– l’attività di vendita di titoli azionari svolta nei termini sopra descritti configura un’ipotesi di “offerta al pubblico di “prodotti finanziari” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), TUF;
– lo svolgimento della suddetta attività di offerta è avvenuto senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall’art. 94 comma 1, del TUF;” (pagine 1 e 2 della delibera impugnata).
[…omissis…]PQM
definitivamente provvedendo sull’opposizione proposta da Andrea Monorchio avverso la deliberazione della Consob n. 19934 del 30.3.2017 la respinge
Roberto Zuccato 1. Con la delibera n. 19934/2017, emessa dalla Consob all’esito del procedimento disciplinato dall’art 195 d.lgs. n. 58/98 (t.u.f.), sono state applicate ai sensi dell’art. 191 t.u.f. a Roberto Zuccato, componente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza dal giorno 1.1.2014 al 28.2.2015, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000 e la sanzione accessoria della perdita per la durata di quattro mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e l’incapacità, per il medesimo periodo, ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo.
2. Nella motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, reso all’esito delle verifiche ispettive condotte dalla Divisione Ispettorato della Consob presso la Banca Popolare di Vicenza dal 22.4.2015 al 24.2.2016, si premette che:
“- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 la Banca ha venduto sistematicamente ai clienti, in contropartita diretta, rilevanti quantitativi di azioni proprie detenute nel “Fondo acquisto Azioni Proprie” (in seguito anche “azioni BPVi”);
– la suddetta attività è stata svolta in modo continuativo e sistematico, attraverso quella che è risultata essere una vera e propria campagna promozionale e sollecitatoria volta ad incentivare i clienti ad acquistare detti titoli azionari sul mercato secondario;
– l’attività di vendita è risultata rivolta ad una pluralità di persone non individuabili ex ante: in particolare, essa ha coinvolto non solo i clienti della Banca già soci/azionisti, ma anche i clienti che non facevano ancora parte della compagine azionaria;
– infine, la vendita nel mercato secondario delle azioni già emesse, presenti nel “Fondo Acquisto Azioni Proprie”, è avvenuta a condizioni di prezzo uniformi;
– l’attività di vendita di titoli azionari svolta nei termini sopra descritti configura un’ipotesi di “offerta al pubblico di “prodotti finanziari” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), TUF;
– lo svolgimento della suddetta attività di offerta è avvenuto senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall’art. 94 comma 1, del TUF;” (pagine 1 e 2 della delibera impugnata).
[…omissis…]PQM
definitivamente provvedendo sull’opposizione proposta da Roberto Zuccato avverso la deliberazione della Consob n. 19934 del 30.3.2017 la respinge
Banca Popolare di Vicenza in Lca
Con ricorso depositato il 12.06.2017, Banca Popolare di Vicenza spa ha proposto opposizione avverso la delibera n. 19934 del 30 marzo 2017, con cui CONSOB, all’esito del procedimento disciplinato dall’art 195 d.lgs. n. 58/98, ha applicato a suo carico, ai sensi 195, comma 9 del D.Lgs. n. 58/1998, la sanzione di Euro 3.000.000 per la violazione dell’art. 94, comma 1 del medesimo decreto legislativo per avere nel periodo 1° gennaio 2014 – 28 febbraio 2015 pianificato e realizzato una campagna promozionale con le caratteristiche di offerta al pubblico “attraverso iniziative volte, di fatto, ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, la vendita di azioni BPVi – di tempo in tempo – presenti nel “Fondo Azioni Proprie” facendo figurare le operazioni sulle azioni come singole negoziazioni in conto proprio effettuate in esecuzione di ordini impartiti dai clienti su loro iniziativa”.
[…omissis…]PQM
Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1 – dichiara l’improcedibilità della domanda proposta dalla Consob nei confronti della Banca Popolare di Vicenza spa in liquidazione coatta amministrativa, avente ad oggetto la pretesa sanzionatoria di cui alla delibera n. 19934/2017;