Criminalità organizzata, Movimento 5 Stelle: “porta il nostro simbolo il primo Pdl esaminato e approvato dal Consiglio regionale nel 2018”

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Porta il simbolo del Movimento 5 Stelle il primo progetto di legge esaminato e approvato dal consiglio regionale veneto nel 2018. Oggi 16 gennaio l’assemblea ha approvato la proposta del gruppo consiliare M5S a prima firma del capogruppo, Jacopo Berti, che va a modificare la legge regionale sulle politiche di prevenzione del crimine organizzato e mafioso. Il progetto di legge approvato va infatti a rafforzare in modo deciso la legge “antimafia” vigente in Veneto e impone in sostanza al governo regionale di costituirsi parte civile nei processi di mafia celebrati per reati avvenuti sul territorio regionale.

 

 


Leggi simili, negli intenti e anche nei testi, sono state presentate ed approvate in molte altre regioni italiane, a riprova che i fenomeni di infiltrazione mafiosa non riguardano solo ambiti territoriali circoscritti ma sono diffusi ovunque.

In Veneto la crisi economica ha dimostrato quanto il tessuto delle piccole aziende sia a rischio di attacco da parte dei clan – spiega Berti – negli ultimi anni sono aumentati i reati di estorsione ed usura, reati che hanno trovato terreno fertile nella difficoltà di accesso al credito e negli stati di insolvenza dei piccoli imprenditori.”

La modifica proposta e approvata rafforza la previsione dell’articolo 16, che riguarda la costituzione in giudizio. Nel testo votato dal consiglio regionale nella scorsa legislatura si dava alla giunta regionale la potestà di valutare la costituzione di parte civile nei processi riguardanti la criminalità organizzata e mafiosa, con obbligo di motivazione nei confronti del consiglio regionale per l’eventuale scelta di non costituzione.

La variazione a firma M5S prevede che la Regione debba obbligatoriamente costituirsi parte civile e che possa farlo anche prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio. L’ambito riguarda tutti i processi e i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416 bis e ter del codice penale, o per i delitti consumati o tentati avvalendosi delle condizioni del 416 bis.

La proposta è stata esaminata e approvata all’unanimità dalla Prima commissione consiliare nell’ottobre scorso, ed è stata dotata di una norma finanziaria. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente e Movimento 5 Stelle.

Si tratta di un intervento normativo che rende la disposizione più efficace – rivela il capogruppo M5S – in questo modo la Regione adotterà un metodo uniforme in occasione dei processi contro la malavita organizzata, ma anche un segnale politico importante.”

Di seguito il testo integrale approvato oggi 16 gennaio dal consiglio regionale del Veneto

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48 “MISURE PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE”

Art. 1 – Modifica dell’articolo 16 “Costituzione in giudizio” della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

1. All’articolo 16 “Costituzione in giudizio” della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. É fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416- bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.

1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui all’articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.

1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”

Art. 2 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 11 “Altri servizi generali” – Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 01 “Fondo di riserva” – Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.