Su richiesta del Collegio fallimentare del Tribunale Civile e Penale di Vicenza (procedimento n. 66/2018 Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.c.a.) composto dal presidente dott. Giuseppe Limitone e dai giudici dott. Giulio Borella e dott. Luca Ricci il consulente tecnico d’ufficio (Ctu) prof. avv. Bruno Inzitari con l’ausiliario tecnico prof. dott. Luciano Matteo Quattrocchio hanno predisposto e sottoscritto in data 31 ottobre 2018 la Bozza della relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui abbiamo visionato il testo e da cui, in attesa di illustrare il documento completo di oltre 150 pagine, estraiamo i passaggi finali in merito al quesito posto “se e quando la Banca abbia perduto le necessarie condizioni di liquidità e di credito per l’esercizio dell’attività bancaria“.
«Alla data del 25 giugno 2017, BPVi si trovava “già in una condizione di deficit di liquidità (endogena), attuale e prospettica, di natura irreversibile” e aveva “perso le necessarie condizioni di liquidità e di credito per l’esercizio dell’attività bancaria; tali accertate circostanze, oltretutto verificatesi in un momento antecedente l’avvio della liquidazione coatta amministrativa (l’irreversibilità del deficit di liquidità endogena e della perdita della condizioni di liquidità e di credito per l’esercizio dell’attività bancaria è da far risalire alla data del 23 giugno 2017*), sono, tenuto a mente quanto stabilito dalla Suprema Corte, senza dubbio indicative della sussistenza in capo a BPVi… dello stato di insolvenza alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa…».
* Nota estratta dalle premesse delle richiesta di CTU
In data 23 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione di BPVi inviava alla BCE missiva contenente la notifica di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015, comunicando di considerare la Banca a rischio dissesto ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 180/2015, condizionatamente alla notifica formale da parte del MEF e/o dalla DG Comp del rifiuto alla concessione della ricapitalizzazione precauzionale, e chiedendo alla BCE di determinare se la Banca fosse a rischio dissesto e al Consiglio Unico di Risoluzione di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’avvio della procedura di risoluzione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 180/2015.
In pari data, la BCE dichiarava BPVi “prossima al dissesto” (“is deemed to be failing in the near future”), rilevando la ripetuta violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza e la mancanza di piani patrimoniali e di soluzioni credibili per il futuro. Nel Parere di Banca d’Italia del 12 giugno 2018, si legge come la BCE abbia rilevato la «violazione, da parte dell’intermediario, delle condizioni richieste per il prosieguo dell’attività in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione; Ciò in base al mancato rispetto dei requisiti patrimoniali» e che «il patrimonio regolamentare dell’intermediario, ancorché positivo negli ultimi 3 periodi di valutazione è risultato inferiore al livello minimo stabilito dalla Vigilanza in relazione allo specifico profilo di rischio della banca stabilito dalla BCE (il cd. “Secondo Pilastro”) e che entro la fine del 2017 sarebbe stato inferiore anche al livello minimo regolamentare fissato dalla normativa per tutti gli intermediari (c.d. “Primo Pilastro”)».
Nella Nota di Banca d’Italia del 13 novembre 2017, si legge che «Al momento della dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto […] da parte della BCE (23 giugno 2017) e della successiva messa in liquidazione della banca, l’indicatore a 1 mese della Popolare di Vicenza era pari a circa 500 milioni, pari all’1,4% del totale attivo».
Nel medesimo giorno (23 giugno 2017), il Comitato di Risoluzione Unico (CRU) decideva per la non ricorrenza dei presupposti per l’avvio – per BPVi – di una procedura di risoluzione: nella Decisione, il CRU, confermava l’avveramento delle condizioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 806/2014 (lo stato di dissesto o a rischio di dissesto di BPVi e l’assenza di prospettive circa l’esistenza di misure alternative, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, che consentano il superamento, in tempi ragionevoli, del suddetto stato), mentre rilevava come la condizione di cui alla lett. c), ovvero la presenza di un interesse pubblico all’apertura della procedura di risoluzione, non sussistesse. Nella Decisione espressamente si legge che «The SRB concludes that the conditions of Article 18(1)(a) and (b) of the SRMR are met, whereas the condition of Article 18(1)(c) of the SRMR is not met. Therefore, the SRB decides not to place Banca Popolare di Vicenza S.p.A. […] under resolution»…