Dentix, ufficiale il fallimento: istanza di ammissione al passivo entro il 18 gennaio 2021

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La sede di Vicenza della Dentix
La sede di Vicenza della Dentix

Lo scorso 22 ottobre, il Tribunale di Milano ha dichiarato il Fallimento (numero 484/2020) della Dentix Italia s.r.l., nominando Giudice Delegato il Dottor Francesco Pipicelli e curatori fallimentari l’Avv. Patrizia Pietramale ed i commercialisti Beatrice Bompieri e Simone Allodi. Lo riporta in una nota Anna D’Antuono, legale, consulente dell’associazione di consumatori Aduc. La prima udienza per l’accertamento dello stato passivo della società spagnola con sede anche a Vicenza è fissata per il 17 febbraio 2021, mentre il termine per il deposito delle istanze di ammissione è trenta giorni prima, ossia lunedì 18 gennaio.

Il primo suggerimento di Aduc è quello di non contattare i Curatori fallimentari perché l’unico effetto delle centinaia di mail e telefonate è quello di ostacolarne il lavoro, ma piuttosto inviare a Dentix una diffida ad adempiere, cui seguiva una richiesta di rimborso alle finanziarie.

E’ inutile inviare adesso la diffida ad adempiere alla Dentix Italia s.r.l., perché la società è fallita. La diffida doveva essere inviata, anzi doveva pervenire, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data del fallimento. Il termine è dovuto al fatto che nella diffida si concedevano quindici giorni per adempiere, termine trascorso il quale si sarebbe ritenuto risolto il contratto stipulato.

I clienti che non hanno recapitato a Dentix Italia s.r.l. la diffida ad adempiere, oppure lo hanno fatto nei quindici giorni antecedenti il 22 ottobre devono presentare istanza di ammissione al passivo per risarcimento danni e, una volta che il Tribunale avrà accertato l’inadempimento da cui scaturisce l’ammissione al passivo, potranno richiedere il pagamento alla finanziaria.
Il fallimento di Dentix Italia s.r.l. non incide sul diritto al risarcimento da parte della finanziaria. L’articolo 72 della Legge Fallimentare, disciplinando gli effetti del fallimento sui contratti pendenti, dispone infatti: “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti” […] “rimane sospeso fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo” potendo, ai sensi del comma 2, il contraente “mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”.

I clienti che invece, hanno recapitato a Dentix Italia s.r.l. la diffida ad adempiere almeno quindici giorni prima del 22 ottobre devono (se non lo hanno già fatto, magari tramite i moduli da noi messi a disposizizone) comunicare alla finanziaria tramite raccomandata a/r oppure pec, la risoluzione del contratto di finanziamento assieme alla richiesta, ai sensi dell’art. 125-quinques del Testo Unico Bancario (D. Lgs.385/93), di rimborso delle rate e degli oneri già pagati.

Essendo la risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, le società finanziarie non potranno accampare pretesti in merito alla risoluzione del contratto di finanziamento in essere col consumatore. Dovessero ugualmente rifiutarsi, si potrà ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario confidando anche su un precedente del Collegio di Milano (Decisione numero 3709 del 22 aprile 2016) che, accogliendo le lamentele di un cliente in un caso analogo, ha giudicato irrilevante l’articolo 72 della Legge Fallimentare perché alla data del fallimento il contratto non era più pendente e ritenendo che alla risoluzione del contratto prima del fallimento consegua anche quella del contratto di finanziamento, con il conseguente obbligo della finanziaria di restituire l’intero importo delle rate fino a quel momento pagate dal cliente.

C’è però un rischio da non sottovalutare. Anche i clienti che “sono in regola” con la diffida ad adempiere faranno meglio a presentare istanza di ammissione al passivo. Ciò in quanto vi sono dei termini da rispettare e, nel malaugurato sebbene improbabile caso di rigetto del ricorso da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario, si ritroverebbero privi del proprio credito ammesso al passivo.