Qualche giorno fa la Consulta ha esaminato le questioni sollevate dai tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della normativa che prevedeva la pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa e, preso atto che, pur a seguito della sua ordinanza n. 132 del 2020 con la quale aveva sollecitato il legislatore ad impegnarsi in una complessiva riforma della materia, tutto era rimasto come prima, ha dichiarato incostituzionale l’art. 13 della legge sulla stampa (la n. 47 del 1948). Tale norma prevedeva, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, l’applicazione automatica e obbligatoria delle sanzioni della reclusione da uno a sei anni e di una multa. I profili di incostituzionalità sono stati ritenuti sussistenti per la violazione degli artt. 21 della Costituzione, nonché 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Consulta, invece, ha ritenuto compatibile con la Costituzione l’art. 595 c.3 CP che prevede, per le ipotesi ordinarie di diffamazione compiute a mezzo stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa; tale norma, però, consente al giudice di applicare la sanzione detentiva solo nei casi di eccezionale gravità. Resta, comunque, attuale la necessità (già segnalata dalla Corte con l’ordinanza 132 del 2020, rimasta inascoltata dal legislatore) di provvedere ad un complessivo intervento normativo “in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento – che la Corte non ha gli strumenti per compiere – tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori, connessi all’evoluzione dei mezzi di comunicazione”.
Dunque l’aspetto censurato della Consulta è, essenzialmente, il carattere automatico e obbligatorio della sanzione detentiva sul solco tracciato da ripetute sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo che hanno evidenziato l’esigenza (ritenuta espressione di civiltà e di libertà) di non dissuadere i media dall’esercitare la propria importante (per ogni Paese moderno) “funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri” e di stimolo alla sana e costruttiva critica politica.
I giudici remittenti (dei tribunali di Bari e di Salerno) avevano, giustamente, ritenuto manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionata la sanzione definitiva prevista (e applicabile in via automatica, senza alcun giudizio di particolare gravità da parte di un giudice) rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, della quale deve ritenersi espressione il diritto di cronaca giornalistica, che corrisponde a quella costituzionalmente garantita dall’art. 21.
Ora spetta, comunque, al Parlamento provvedere ad una riforma normativa della delicata materia, alla quale finora si è sempre sottratto, obbligando, quindi, la Corte Costituzionale ad intervenire.
L’intervento normativo auspicato non è, necessariamente, nella direzione dell’eliminazione della sanzione detentiva per i giornalisti, ma in quella, più conforme alla giurisprudenza CEDU, di evitare ogni forma di automatismo applicativo e di subordinarla, invece, alla prudente valutazione, volta per volta, di un giudice che rilevi una particolare gravità del reato (la Corte europea dei diritti dell’uomo, ad esempio ammette la pena detentiva soltanto nei casi più gravi di diffamazione commessa con istigazione alla violenza). Insomma, la particolare gravità deve sempre essere accertata da un giudice, caso per caso, trovando il giusto bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della sfera individuale di ciascun cittadino.
Resta, però, ancora da esplorare la gravità di un altro possibile (e subdolo) bavaglio alla stampa, di cui non si sono, finora, sottolineate le potenziali connotazioni negative per la libera manifestazione del pensiero; che è quello della crescente abitudine dei soggetti che si ritengono diffamati di promuove, anziché querele per diffamazione (che investono, quindi, il giudice penale), cause civili di risarcimento danni. Sempre più spesso vengono radicate azioni risarcitorie, anche per milioni di euro, che finiscono per avere, nei confronti dei giornalisti (soprattutto freelance) una forza deterrente ancora più pesante della minaccia di una pena detentiva (che, in realtà, è stata, fortunatamente, quasi sconosciuta nella giurisprudenza italiana).
Questa, ormai, è la vera minaccia di bavaglio alla stampa; e di questo soprattutto, il Parlamento dovrà tener conto in sede di riforma.
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