Dimenticati gli obbligazionisti subordinati di BPVi e Veneto Banca: la proposta dell’avv. Fabrizio Di Rella Tomasi di Lampedusa

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Dopo la conversione del decreto 99/17, che ha posto in liquidazione le banche venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), il governo dichiarava che tutti gli obbligazionisti subordinati non avrebbero perso il loro investimento in quanto sarebbero stati risarciti all’80% dal fondo di garanzia, similmente a quanto avvenuto per le 4 banche del centro, e per un 20% grazie alla liberalità di Intesa che si impegnava a mettere a disposizione 60 milioni Tutto sembrava corretto, in quanto secondo la Consob i risparmiatori retail detenevano 300 milioni di euro di controvalore obbligazionario e l’importo messo a disposizione da Intesa era proprio il 20% del totale.

In realtà i paletti previsti per poter accedere da obbligazionisti al fondo di ristoro (acquisti effettuati prima del 12 giugno 2014 nell’ambito di un rapporto negoziale diretto e la necessità di un reddito per le persone fisiche inferiore per l’anno 2014 ad euro 35 mila) hanno ridotto la platea dei risarcibili a circa 40 milioni di euro, poco meno del 15% del totale.

Quanto affermato dal governo non si è quindi rivelato corretto e tutti gli obbligazionisti che hanno acquistato tramite home banking, tramite altro istituto di credito sono stati esclusi da ogni ristoro.
Questi obbligazionisti sono stati oggetto di frode e truffa come gli azionisti.
Infatti, le obbligazioni subordinate delle banche venete non erano tra i prodotti ritenuti a rischio, non avevano rendimenti tali da indurre a ritenere pericoloso l’investimento; la loro emissione era stata autorizzata da Consob e Banca di Italia, per cui non vi è motivo alcuno per cui dovrebbero essere esclusi di risarcimenti, come sarà se venisse attuata (da ultime conferme, ndr) la legge 205.

Con le attuali proposte sarebbero esclusi ad esempio da ogni risarcimento:
1) obbligazione 2007/2017, soggetto che ha comprato sul mercato nel 2009 tramite altro intermediario, prima che qualunque regola sul bail in entrasse in vigore… oggi non può richiedere nulla nonostante abbia comprato a 100 un titolo con cedola dello 0.72 annuo (di certo non speculava!)
2) soggetto che ha comprato l’obbligazione nel 2007 allo sportello della banca e nel 2015 ha avuto una dichiarazione dei redditi superiore ai 35 mila euro, magari a causa di una liquidazione (anche questo non è uno speculatore) e che oggi invece ha un reddito inferiore, anche lui non riceverà nulla
3) soggetto che ha comprato nel 2015, l’obbligazione appena emessa che quotava oltre 100 e non può chiedere nulla perché emissione successiva alla data limite, nonostante l’emissione sia stata autorizzata da Consob
4) Soggetti che nel 2016 a seguito delle dichiarazioni di Penati, che sosteneva che la banca sarebbe diventata la prima in Italia, hanno comprato obbligazioni in area 100, anche loro esclusi.
Tutti questi sono soggetti che pur non avendo speculato oggi non hanno alcun diritto al rimborso, perché non possono provare il misseling previsto dal cd. Baretta e dalle sue modifiche .
Non dimentichiamo, inoltre, un unicum nella storia della finanza, rappresentato dal decreto del 16 giugno 2017 con cui venivano spostati di sei mesi i termini di un rimborso obbligazionario (di Veneto Banca), già praticamente scaduto. Decreto che è andato ad incidere su rapporti privatistici, modificando le regole del gioco, quando ormai le posizioni si erano consolidate provocando ingenti perdite agli investitori che avevano correttamente investito seguendo la normativa vigente
Sarebbe quindi auspicabile trovare anche per gli obbligazionisti subordinati che, pur se hanno comprato online o da altro istituto, sono sempre risparmiatori, una soluzione che porti ad un risarcimento totale o parziale dell’investimento effettuato in quanto anche molti di essi si trovano in difficoltà economiche 
La soluzione da noi proposta potrebbe essere questa:
gli obbligazionisti retail, intendendosi per retail le persone fisiche, che prima dell’apertura della liquidazione coatta hanno acquistato obbligazioni subordinate di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, potranno, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa e previa cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell’Economia, ricevere per un importo pari al 70% dell’investito un btp zero coupon con durata identica all’obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni.
Per i possessori dell’obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017 l’importo dei btp da richiedere è rapportato al 70% del nominale

Le obbligazioni cedute allo Stato dovranno godere poi di un privilegio speciale in lca.
In questo modo per lo Stato potrebbe anche esserci una plusvalenza tra quello pagato agli obbligazionisti (70% del prezzo di acquisto) e quello incassato dalla Lca (100% nominale), guadagno che potrebbe anche essere maggiore se si recuperassero anche la restante parte dei 60 milioni già messi a disposizione da Intesa messi per il fondo ristoro e usati solo in parte.
Fabrizio Di Rella Tomasi di Lampedusa

Studio Avvocati Di Rella
Genova