Il decreto Semplificazioni prevede una serie di norme derogatorie del codice dei contratti pubblici, con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto e sopra soglia europea, il cosiddetto ‘Sblocca appalti’. La disciplina speciale, che mira a sbloccare le opere, resterà in piedi per tutto il 2021 e non solo fino a luglio del prossimo anno come previsto dal testo originario. Quindi per 17 mesi il tetto per gli affidamenti diretti sarà pari a 150 mila euro (tranne per l’affidamento in caso di servizi di ingegneria e architettura che rimane a 75 mila).
La corsia preferenziale riguarda anche le aree di crisi industriale complessa, come Piombino e Taranto. La pubblicazione dei bandi diventa poi obbligatoria sia per gli appalti sopra che sotto soglia. Nel caso di procedure ristrette potranno partecipare anche i raggruppamenti temporanei di impresa. Si stabilisce l’obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori pari o superiori alle soglie di rilevanza europea.
Con un intervento del Senato vengono sburocratizzati gli interventi di demolizione e ricostruzione, che vengono equiparati alle ristrutturazioni edilizie. Restano vincoli solo per le cosiddette “Zone omogenee A”, che solo per lo più i centri storici.
Basterà la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, per l’avvio di interventi edilizi che riguardino scuole, università, residenze per studenti, ospedali, strutture sportive ed edilizia sociale. Il regime semplificato sarà valido per i lavori che iniziano entro il 2022 e sarà riservato agli investitori pubblici e istituzionali.
Si mira poi a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie per la P.a. Ospedali e strutture del Servizio sanitario nazionale potranno recedere i contratti di pulizia o di lavanderia se diventati più onerosi del 20% dopo l’avvio dell’emergenza Covid. La modifica prevede due canali differenti. Uno che riguarda i contratti in corso e l’altro le procedure di appalto. “In considerazione dell’incremento dei costi derivanti dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto” al Covid, si legge, “nel caso si determini un incremento di spesa di importo superiore al 20% del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto, alla revoca dell’aggiudicazione.
Nel decreto è prevista anche una novità per quanto riguarda le banche popolari: avranno più tempo per conformarsi al tetto degli attivi, fissato in 8 miliardi, superato il quale gli istituti sono obbligati a trasformarsi in Spa.
Fonte Public Policy