È risaputo che, non fosse altro che per le sue origini di estrema destra, mai rinnegate e anzi spesso rinverdite, ama aggredire sempre gli avversari Elena Donazzan, assessore regionale del Veneto alla formazione ecc. fin dai tempi di Giancarlo Galan alla cui condanna è sopravvissuta tra le “braccia” politiche di Luca Zaia, il vice dell’ex doge del Veneto poi suo naturale successore come presidente della regione del Veneto.
Ma sembrano diventare parossistici i suoi tentativi di zittire non con risposte convincenti, epperò mai date alle sue domande, ma con continui attacchi giudiziari il nostro direttore Giovanni Coviello.
Per “lei” lui è colpevole di pubblicare non solo le centinaia di suoi esternazioni ufficiali celebrative, a cui pure Vicenzapiu.com nella sua tradizione di libera informazione, dà ampio spazio, ma anche
- un articolo di critica al suo linguaggio non proprio da assessore anche all’istruzione quando dette del “magrebino di merda ecc…” a un ladruncolo di bici (che è costato al direttore di VicenzaPiu.com nel 2015 un decreto penale non opposto di 750 euro e, soprattutto, ha convinto il Got Giglio a comminare a lui e alla precedente società editrice di VicenzaPiu.com una pena dell’inaffrontabile costo complessivo di 100.000 euro);
- una decina di articoli in cui alcuni collaboratori e Coviello hanno riferito, di un dossier a carico di Donazzan & c. sulla gestione dei fondi per la formazione da tempo all’esame della Polizia giudiziaria e delle Procura di Venezia (per inciso il 21 gennaio prossimo davanti al giudice Veronica Salvadori il direttore non si sottrarrà, come farà invece Zonin nel processo BPVi, all’interrogatorio da imputato per la relativa denuncia presentata dall’assessore insieme a una decina di dirigenti e consulenti del suo assessorato e sosterrà di aver scritto e/o approvato quegli articoli nel pieno esercizio, secondo il direttore, del diritto di cronaca e in base al cosiddetto decalogo della Cassazione: “il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell’art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell’informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma “civile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione…“, Corte cass. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259);
- più o meno un’altra decina di articoli di critica politica all’operato della Donazzan e di esponenti a lei vicini in particolare nell’ambito dell’amministrazione comunale di Vicenza (nuova denuncia con decreto penale a cui l’avv. prof. Rodolfo Bettiol ha dato seguito per noi con un’ovvia opposizione.
A questi attacchi si aggiunge una richiesta di fallimento del precedente editore così improponibile che il tribunale di Vicenza ha condannato Donazzan ex art. 96 (lite temeraria aggravata)” dopo un pignoramento” senza esito perché la società è in liquidazione (anche e soprattutto per i continui attacchi subiti dai “potenti” come Donazzan, Zonin & c.) e perché il nostro direttore è colpevole di essere “nullatenente“.
Se questa è una delle ultime accuse (offese?) rivoltegli pubblicamente in una chat indirizzata a maggiorenti del partito che l’ha accolta (Fratelli d’Italia) dall’assessore anche al lavoro, non si capisce, però, perché costei ora ha fatto riemettere a suo carico un nuovo decreto di “pignoramento”. Di cosa se è nullatenente? Per generargli nuove spese legali lei che può pagarsele senza problemi, anche quelle sanzionate a suo carico dal tribunale di Vicenza per lite temeraria aggravata, visto che da decenni fa la politica di mestiere?…
Ma se alla qualifica di “nullatenente” Donazzan ha aggiunto quella, secondo gran parte dei nostri lettori, “infamante” di essere un “pluricondannato…“, gli consentirà un giudice di Vicenza, senza attenderne uno di Berlino o un nuovo, significativo attestato di solidarietà di Ossigeno per l’Informazione con tanto di denuncia di certa giustizia vicentina, di valutare in un’aula di tribunale se 2.500 euro di decreti penali non opposti più la mega sanzione economica del Got Giglio giustificano l’appellativo di pluricondannato (per corruzione, furti, interessi privati…?) da parte di una politica, anch’essa ora condannata civilmente?
Tipicamente a denunce di chi esercita il potere a Vicenza e nel Veneto contro Giovanni Coviello fanno seguito decreti penali o rinvii a giudizio, ma a nessuna delle sue querele a difesa della libertà di stampa, ad oggi, è stato dato seguito.
Insieme, ne siamo certi, ai lettori nostri ma che di altri media, uniti dal desiderio che sopravviva almeno un avamposto di stampa indipendente, ci auguriamo, quindi, che abbia esito positivo l’opposizione del nostro direttore alla richiesta di archiviazione da parte del pm Gianni Pipeschi per la querela da lui presentata per gli epiteti di “nullatenente” e “pluricondannato” a lui rivolti dall’assessore con scopo, secondo lui e noi, non di certo cronachistico ma “offendendo il decoro e la reputazione del dott. Coviello”, come scrive l’avv. Marco Ellero nel suo atto di opposizione che pubblichiamo in fondo.
Sia un giudice di Vicenza in un pubblico dibattimento a decidere se Coviello nulla può scrivere ma Donazzan può anche insultare, oltre che perseguitare, un giornalista libero!
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Giovanni Coviello
*TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI
Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari,
il sottoscritto Avv. Marco Ellero, con Studio in Vicenza, Via Lussemburgo 35, difensore della persona offesa dal reato nel procedimento penale n. 5618/19 RGNR / Mod. U a carico di Donazzan Elena come da mandato allegato alla querela del 25 luglio 2019, fa presente quanto segue.
La persona offesa ha presentato querela avverso Donazzan Elena, poiché la stessa aveva inviato, sul gruppo “whatsapp” del Cordinamento Regionale (Veneto) di Fratelli d’Italia, il seguente mesaggio:
“Il sig Coviello è pluricondannato e in particolare nei miei confronti con una sentenza di condanna in via definitiva in sede penale ed una condanna in sede civile per diffamazione con risarcimento danni di 30 mila euro che devolverò in beneficienza quando li otterrò se lo otterrò visto che risulta nullatenente. Se il coordinatore regionale personalmente vuole schierarsi con un condannato contro un esponente di partito, chiedo le dovute spiegazioni”,
offendendo il decoro e la reputazione del dott. Coviello.
Il procedimento veniva rubricato al R.G. notizie di reato n. 5618/19 e veniva assegnato al Dott. Gianni Pipeschi.
Con atto notificato alla persona offesa il 14 ottobre 2019 il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione. Poiché tale richiesta appare ingiusta, ingiustificata e illegittima, con la presente si propone formale
OPPOSIZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 CPP PER I SEGUENTI
MOTIVI
Il pubblico ministero ha formulato nel presente procedimento richiesta di archiviazione nei confronti dell’indagato sulla base della motivazione che il denunciante non avrebbe negato di “essere stato condannato più volte in ragione di condotte tenute nel contesto della sua attività lavorativa” e del fatto che l’espressione “nullatenente” non rappresenti in concreto un’offesa alla sua reputazione. Tale conclusione così come motivata, appare censurabile sia per ciò che attiene alle questioni processuali, sia per quelle di merito.
Come già esposto in querela, in relazione a quanto scritto dall’ indagata, per pacifica giurisprudenza – si veda ad esempio Cass. Pen. 475/2015 – non rileva né l’esimente di cui all’art. 596 c.p. (esclusione della prova liberatoria) né si può invocare l’esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero in forma di critica e/o asserzione di verità ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, qualora si agisca con “scopo puramente denigratorio di evidenziare la pochezza giuridica e umana” della persona oggetto delle affermazioni diffamatorie.
E’ esattamente quanto accaduto con il messaggio scritto dalla signora Donazzan (definisce il Coviello “pluricondannato” senza specificare che le condanne riportate sono tutte minimali, in un ambito lavorativo in cui certe censure sono tipiche di chi fa giornalismo di inchiesta. Non sussistono condanne in altri ambiti, a cui tuttavia l’aggettivazione generica “pluricondannato” può far pensare i destinatari della chat) , con l’ulteriore aggravio nel definire, con disprezzo, il dott. Coviello nullatentente, soltanto perché la Donazzan non è riuscita a soddisfarsi sulle sue sostanze e quindi con chiaro intento spregiativo e ritorsivo.
Il termine “nullatenente”, in particolare, veicolato con le modalità descritte in querela, nel contesto di una chat di un gruppo politico, di cui la Donazzan è esponente e che aveva appena espresso tramite il suo coordinatore regionale la sua solidarietà ufficiale nei confronti del Coviello in quanto stimato professionista dell’informazione, rappresenta non eventualmente la costatazione di una condizione economica dell’esponente, ma un chiaro insulto, al pari di definire “cornuto” un marito la cui moglie ha avuto una relazione extraconiugale, o “frocio” una persona omosessuale.
E’ necessario pertanto che il Pubblico ministero integri le indagini svolte, sentendo in primo luogo il querelante, che potrà fornire informazioni circa gli esiti di quel messaggio, proprio in relazione al contesto, sopra citato. Necessaria inoltre l’acquisizione della chat in cui il messaggio è stato veicolato, al fine di individuare la diffusione dello stesso, in termini quantitativi e qualitativi, e quindi chi sono e quante sono le persone raggiunte dallo stesso e con quali effetti.
Alla luce di queste ulteriori indagini emergerebbe un quadro probatorio inequivocabile dell’accaduto, che già al momento, comunque, è sufficientemente indicativo della penale responsabilità dell’indagata. Sta di fatto che la Procura ha svolto indagini solo parziali essendosi limitata a qualificare i fatti indicati in querela come non di reato.
Nel caso di specie è necessaria la prosecuzione delle indagini preliminari per il compimento di una indagine suppletiva che dovrebbe orientarsi su quanto già supra indicato.
Per quanto sopra esposto, quindi
SI CHIEDE
che il Giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire ed il termine per il compimento di esse.
In particolare si chiede che al Pubblico Ministero venga indicato di svolgere una investigazione suppletiva anche attraverso:
a) l’aquisizione della chat del gruppo whatsapp del Cordinamento Regione Veneto di Frateli d’Italia, in relazione al giorno in cui la signora Donazzan ha scritto il messaggio contestato e ai 5 giorni successivi ;
b) L’audizione della persona offesa Giovanni Coviello;
Si chiede infine che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di consiglio per la discussione.
Si produce copia richiesta di archiviazione notificata tramite pec
Vicenza lì, 29 ott. 2019
Avv. Marco Ellero