Mettersi alla guida di un veicolo (auto, moto, bicicletta, …) in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è un reato di competenza del Tribunale.
Lo stabilisce l’articolo 187 del Codice della strada, che prevede in via generale:
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ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00)
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l’arresto da 6 mesi ad 1 anno
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sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la perdita di 10 punti.
Per i conducenti minori di 21 anni e/o professionali e/o neopatentati, è previsto :
La patente viene revocata quando la violazione è commessa:
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più volte nel corso di un triennio
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dal conducente di un autobus
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alla guida di un veicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli
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da conducenti minori di 21 anni
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da neopatentati (patente di guida conseguita da meno di 3 anni).
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.
Se il conducente che guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti causa un incidente stradale le pene vengono raddoppiate.
Il rifiuto dell’accertamento è un reato, punito con:
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ammenda da euro 1.500 a euro 6.000
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arresto da 6 mesi a 1 anno
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sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni
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la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Per la costituzione di un fondo contro l’incidentalità notturna, l’art. 6 bis del Decreto Legge n. 117/2007 e modificato dalla legge n. 160 del 2/10/2007, ha introdotto un’ulteriore sanzione amministrativa di 200 euro per le violazioni commesse dopo le ore 20 e prima delle ore 7 ( cosidette ore notturne ).