Droga alla guida: sanzioni

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Mettersi alla guida di un veicolo (auto, moto, bicicletta, …) in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è un reato di competenza del Tribunale.

Lo stabilisce l’articolo 187 del Codice della strada, che prevede in via generale:

  • ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00)
  • l’arresto da 6 mesi ad 1 anno

  • sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la perdita di 10 punti.

Per i conducenti minori di 21 anni e/o professionali e/o neopatentati, è previsto :

La patente viene revocata quando la violazione è commessa:

  • più volte nel corso di un triennio

  • dal conducente di un autobus

  • alla guida di un veicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli

  • da conducenti minori di 21 anni

  • da neopatentati (patente di guida conseguita da meno di 3 anni).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

Se il conducente che guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti causa un incidente stradale le pene vengono raddoppiate.

Il rifiuto dell’accertamento è un reato, punito con:

  • ammenda da euro 1.500 a euro 6.000

  • arresto da 6 mesi a 1 anno

  • sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni

  • la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Per la costituzione di un fondo contro l’incidentalità notturna, l’art. 6 bis del Decreto Legge n. 117/2007 e modificato dalla legge n. 160 del 2/10/2007, ha introdotto un’ulteriore sanzione amministrativa di 200 euro per le violazioni commesse dopo le ore 20 e prima delle ore 7 ( cosidette ore notturne ).