Incostituzionale la formulazione “allargata” dell’art. 38 capo III legge di bilancio per le vittime di BPVi, di Veneto Banca ecc.? Rocca: il rischio è che sia azzerato come i… soci

295

Egr. direttore Coviello, circa la bozza del testo, da lei subito resa nota e che dovrebbe sostituire al senato l’art. 38 della legge finanziaria approvata dalla Camera, devo dire che da un punto di vista personale sono peraltro sconcertato, poiché il testo dell’art. 38 approvato dalla Camera era a mio avviso ottimo, mentre i capataz di alcune associazioni, invece di ringraziare, volevano stupidamente giocare al rialzo (100.00 euro è troppo poco, il 30% deve essere un acconto, l’arbitrato Consob è troppo impegnativo (?), il costo di carico deve essere sostituito dal valore massimo, ancorché basato su un bilancio falso ecc…). Ma la morale è sempre quella: chi gioca col fuoco finisce per bruciarsi, e nel caso di specie nessuno riceverà alcunché. Il perché è presto detto.

 


Se la nuova stesura non è una  fake news ci troveremmo, infatti, di fronte al peggiore tradimento delle ragioni dei risparmiatori truffati sul serio: infatti, un provvedimento fondato su tale base non supererebbe neppure il primo scalino di un giudizio di legittimità costituzionale in Italia ed è certo in contrasto con la normativa europea (dubbi da noi espressi già ieri sera a caldo nella nostra nota, ndr). E nessuno dei politici coinvolti nella relativa stesura potrebbe in alcun modo rivendicare la propria buona fede, addossando la colpa della bocciatura alla congiura degli ermellini o dei burocrati di Bruxelles. La norma dispone che gli indennizzi siano destinati a risparmiatori che hanno subito un depauperamento ingiusto da parte di banche in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buonafede oggettiva e trasparenza di cui al TUF. E la misura dell’indennizzo è fissata in misura pari al 30% del valore contabile delle azioni nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 per le banche aventi sede legale in Veneto (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e per Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti (che tra l’altro non sono elencate nella premessa in maniera chiara, ndr) al 30% del valore più elevato raggiunto dalle azioni nel periodo di dieci anni anteriore alla messa in liquidazione della banca. In primis non si spiega l’esclusione – tra gli altri – dei risparmiatori che hanno investito in Banca Carige, Monte dei Paschi, Banca Popolare di Bari, le cui associazioni sono già sul piede di guerra. Il misselling ne giustificava l’esclusione, il concetto (del tutto innovativo ) di depauperamento certamente no. Pertanto, il primo passo di chi possedeva azioni, ad esempio di Banca Carige, sarà di presentare domanda di indennizzo e di impugnare il provvedimento di diniego per manifesta contrarietà ai principi fondanti il nostro ordinamento. E ciò avverrà la primavera prossima ovvero in piena campagna elettorale. Prevedere poi che l’azionista di Banca Etruria, una società quotata abbia un indennizzo calcolato sul valore più elevato raggiunto dalle azioni nel decennio anteriore alla messa in liquidazione, ovvero rapportato alla quotazione raggiunta dai titoli bancari agli inizi degli anni duemila in piena bolla speculativa, è semplicemente disarmante. Così come ancorarlo per le banche ex popolari venete al valore contabile al 31.12.2011. Quando è già stato accertato che quei bilanci erano falsi, diversamente non si comprenderebbe come BPVI possa essere stata dichiarata insolvente nel 2017 dopo avere incassato 3,3 miliardi di euro in aumenti di capitale tra il 2013 e il 2016. Incomprensibile poi la mancanza di qualsiasi criterio nell’ordine di evasione delle domande di indennizzo poiché il richiamato art. 2741 cc: “i creditori hanno eguale diritto a soddisfarsi sui beni del debitore” nulla dice in proposito. Discriminatorio, infine, imporre che l’eventuale assistenza resa agli azionisti nella presentazione della domanda debba essere gratuita, norma certo pensata dall’avvocato azionista che è in grado di fare valere da solo le proprie ragioni e intende così arrivare prima di tanti altri costretti a interpretare da soli norme comunque complesse. L’unico auspicio, se fossimo dei vignettisti, è che tale documento sia il frutto di qualche mente giocosa che intende attribuirlo al genio di Toninelli.