Energia e bollette, Aduc: diritto rateizzazione fatture insolute emesse tra gennaio e aprile 2022

429
Energia e bollette, Arera autorità per regolazione tariffe
Energia e bollette, Arera autorità per regolazione tariffe

Considerato il vertiginoso aumento del prezzo dell’energia, che già grava sui consumatori, oltre ad una parziale defiscalizzazione, la legge di Bilancio 2022 concede a tutti i clienti finali domestici il diritto ad ottenere la rateizzazione senza interessi delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 30 aprile  2022 (art. 1, comma 509, legge 234/2022) – si legge nel comunicato che pubblichiamo di Aduc (qui altre note dell’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr).

In questo modo, il legislatore spera di poter evitare che centinaia di migliaia di famiglie si ritrovino con gas o luce staccati per morosità durante il periodo invernale.
In assenza di questa previsione di legge, infatti, il cliente non avrebbe diritto ad alcuna rateizzazione, salvo i casi in cui sia previsto espressamente nel contratto di fornitura.
L’Autorità garante dell’energia (ARERA) ha già emanato il provvedimento attuativo, che prevede quanto segue:
1. il venditore di energia dovrà indicare al cliente la possibilità di rateizzare le fatture nelle sue diffide o solleciti di pagamento inviati ai clienti che non hanno pagato le fatture dal 1 gennaio al 30 aprile 2022;
2. le rate avranno la stessa periodicità della fatturazione (es., se la fattura è bimestrale, anche la rateizzazione prevederà rate bimestrali);
3. il numero delle rate sarà pari al numero di bollette che vengono emesse ordinariamente in 10 mesi (es., se la fatturazione è mensile, il piano di rientro dovrà includere dieci rate mensili);
4. la prima rata dovrà avere un valore pari ad almeno il 50% delle fatture insolute, mentre il resto sarà dovuto con le rate successive di  importo costante;
5. se le rate risultano essere di importo non inferiore a 50 Euro, il venditore potrà diminuire il numero delle rate;
6. in caso di cambio di fornitore di energia, il fornitore uscente dovrà continuare ad dare esecuzione alla rateizzazione (in breve, non potrà far decadere la rateizzazione per il solo fatto che il cliente ha scelto una diversa compagnia);
7. se il cliente non rispetta la rateizzazione, il venditore potrà sospendere le utenze.

Fonti:
Legge di bilancio 2022 (l. 234/2022), art. 1, comma 509: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:LEGGE:2021-12-30;234!vig=
Deliberazione Arera n. 636/2021/R/COM del 30/12/2021: https://www.arera.it/it/docs/21/636-21.htm