Energia, novità sulle aste alla fine della ‘tutela consapevole’

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Le pmi che al 1° gennaio prossimo non avranno scelto un fornitore di energia sul mercato libero saranno fornite attraverso il servizio a tutele graduali disciplinato dall’Arera attraverso un’azienda scelta dopo gara svolta da Acquirente unico. La fornitura con questa modalità non potrà superare i 3 anni.

Lo prevede il dm Mise inviato al Parlamento su ‘modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell’energia’. Il decreto attua la legge Concorrenza 2017 che aveva stabilito la fine del mercato tutelato dell’energia fissata, dopo alcuni rinvii, al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e i clienti domestici gas.

Il provvedimento prevede, inoltre, campagne informative istituzionali per i clienti in tutela “per incrementare la consapevolezza del mercato dell’energia e promuovere il ruolo attivo nella transizione energetica; iniziative informative ad hoc per le piccole imprese per favorirne l’entrata autonoma nel mercato libero e l’esercizio deldiritto di scelta del fornitore, nonché i criteri per il passaggio al mercato di quelle imprese che non avessero esercitato una scelta a tale data; il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni di Arera e Agcm, finalizzati all’informativa sull’apertura dei mercati finali dell’energia elettrica e del gas e sugli strumenti di capacitazione e tutela”.

Tornando alla transizione al mercato libero, come detto, le piccole imprese che al 1° gennaio 2021 non avranno stipulato un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero saranno fomite attraverso il servizio a tutele graduali disciplinato dall’Arera. Per questo passaggio dovranno essere tenuti presenti di alcuni criteri e indirizzi: l’individuazione dei fornitori del servizio a tutele graduali avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente unico, disciplinate con modalità per favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e ad evitare la concentrazione dell’offerta, mediante l’individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e prevedendo, in un’ottica concorrenziale, la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore; quest’ultimo limite è da applicare sull’intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo. E ancora, il periodo di esercizio del servizio a tutele graduali da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è di durata definita e non superiore a tre anni, in modo da seguire l’evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio in termini di condizioni del servizio.

E ancora: dovranno essere adottati specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese e non gravano sui clienti domestici; sono previste garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare; sono previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati, secondo un formato omogeneo e chiaro, in particolare sulle condizioni economiche della fornitura e sull’andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti.

Nell’espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione dell’esercente il servizio a tutele graduali e del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi esercenti individuati in esito alle procedure concorsuali, che dovrà completarsi entro il 30 giugno 2021, Arera dovrà assicurare che non ci siano soluzioni di continuità per i clienti interessati e “ingiustificate alterazioni” delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie di fornitura per il tempo strettamente necessario all’avvio a regime del servizio non oltre il 1° luglio 2021.

Inoltre, si stabilisce che “ciascun esercente il servizio a tutele graduali è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia. È fatto divieto ali’ esercente di inserire nel contratto del servizio a tutele graduali qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall’Arera”.

Fonte Public Policy