Anche il Comune di Venezia ha adottato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Si tratta di uno strumento innovativo che ha l’obiettivo di:
- favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel territorio comunale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;
- riconoscere e valorizzare le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, intesa anche come strumento per il pieno sviluppo della persona;
- favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità;
- promuovere azioni e interventi per la protezione, conservazione, manutenzione e fruizione dei beni comuni urbani.
Il regolamento, frutto di una delibera di iniziativa consiliare, è stato approvato dal Consiglio comunale ed ora, dopo la pubblicazione all’Albo pretorio, è entrato in vigore.
Con questo Regolamento Venezia si aggiunge ai circa 200 Comuni che in tutta Italia hanno adottato il Regolamento per i Beni Comuni.
Cosa sono i Beni comuni urbani?
- beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio di diritti fondamentali della persona, al benessere individuale, generale o di specifiche categorie di cittadini, attivandosi di conseguenza nei loro confronti per garantirne e migliorarnela fruizione collettiva;
- spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico
La struttura del regolamento
Tra i principi alla base del Regolamento ci sono la trasparenza, la fiducia reciproca tra Amministrazione e cittadini, la responsabilità, la sostenibilità, l’adeguatezza e la differenziazione.
Nel dettaglio, nelle “Disposizioni generali” del Capo I, sono definiti l’oggetto e l’ambito di applicazione del Regolamento, del quale vengono esposti finalità e principi generali, offrendo alcune definizioni come quelle di “beni comuni urbani”, “cittadini attivi” e “patto di collaborazione”.
Il capo II, “La disciplina degli interventi (di) cura gestione condivisa e rigenerazione dei beni”, è suddiviso in due sezioni: nella prima vengono definiti i rapporti tra l’Amministrazione e i “cittadini attivi”, approfondendo modalità, condizioni, strumenti e forme del patto di collaborazione, mentre la seconda illustra tipologie, presupposti e caratteristiche degli interventi.
Nel capo III “Le disposizioni di carattere procedurale”, sono definite le modalità con cui i cittadini possono presentare proposte di collaborazione e quelle con cui vengono vagliate da una struttura appositamente individuata che interagisce con gli uffici comunali competenti per istruire le proposte di collaborazione assicurando il corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati.
Vengono inoltre previste, nel capo IV, “Forme di sostegno” e riconoscimento per le azioni realizzate (capo IV), modalità di “Comunicazione e rendicontazione”, tra cui la realizzazione di un portale web dedicato per favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini (capo V) e di “Responsabilità e vigilanza” (capo VI).
Il Regolamento si chiude con le Disposizioni finali del Capo VII.