Esame avvocati: stop prove scritte, due orali

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Avvocati e commercialisti
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Le prove della sessione 2020 dell’esame di abilitazione forense si svolgeranno solo in forma orale. Questa la novità più importante contenuta nel dl avvocati approvato venerdì 12 marzo in Consiglio dei ministri.

Per la prima volta dal dopoguerra, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di avvocato, che inizialmente sono state differite al 13, 14 e 15 aprile 2021. Tenendo conto dell’attale aumento dei contagi, e del parere del Comitato tecnico scientifico, il Governo ha deciso di non procedere con le prove scritte in presenza e, solo per questa volta, ha deciso di cambiare il meccanismo di selezione dell’esame di Stato.

Lo svolgimento delle prove scritte richiederebbe, infatti, di riunire nello stesso momento migliaia di candidati nei tre giorni d’esame (oltre 3 mila a Milano e a Roma; oltre 4 mila a Napoli). Dunque si procederà con due prove orali, una pre-selettiva (che sostituisce lo scritto) e una ordinaria. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

La prima prova, di natura pubblica, potrà durare massimo un’ora. E avrà per oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, in cui il candidato dovrà presentare una soluzione di un caso dando prova di conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una di queste tre materie: codice civile, codice penale, diritto amministrativo. Ciascun candidato dovrà esprimere la materia in cui vorrà essere interrogato. La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta che saranno collocati all’interno di una busta distinta e numerata.

Una volta scelta la busta, ci saranno 30 minuti per l’esame preliminare del quesito e 30 minuti per la discussione. Durante l’esame preliminare il candidato potrà consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi dovranno essere controllati e vistati prima dell’inizio della prova da un delegato della sottocommissione. Ultimata la prova, i fogli stessi, ove utilizzati, restano nella disponibilità del candidato. Come di consueto, i candidati non potranno portare con sé testi o scritti, computer o cellulari.

Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio, quindi comunica al candidato l’esito della prima prova.
La bozza di decreto disciplina nel dettaglio anche la seconda prova orale. Questa dovrà durare non meno di 45 minuti e non più di 60 minuti per ciascun candidato; e dovrà svolgersi almeno un mese dopo dalla preselettiva.

La prova consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte dal candidato, di cui una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, per evitare che un candidato possa conseguire l’abilitazione alla professione forense senza aver sostenuto alcuna prova in diritto civile o in diritto penale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

Nella seconda prova, poi, ci sarà “la dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato”. Quanto alla valutazione della seconda prova orale ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame e sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Fonte: Public Policy