Dal 1° gennaio 1999 l’euro è stato introdotto in diciannove Stati membri dell’Unione europea (UE). Questo rapporto prende in esame sette dei nove paesi dell’UE che non hanno ancora adottato la moneta unica. Due di questi nove paesi, la Danimarca e il Regno Unito, hanno notificato la volontà di non aderire alla Terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM). L’elaborazione di rapporti sulla convergenza con riferimento a questi due paesi è pertanto soggetta a richiesta da parte degli stessi.Non essendosi realizzata tale condizione, questo rapporto prende in esame sette paesi: Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. In base al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “Trattato”) ognuno di essi è tenuto ad adottare l’euro e, a tal fine, deve compiere ogni sforzo per soddisfare tutti i criteri di convergenza.
Nel predisporre questo rapporto (clicca qui per il rapporto sulla convergenza 2018) la Banca centrale europea (BCE) assolve l’obbligo sancito all’articolo 140 del Trattato, il quale prevede che, almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro con deroga, la BCE e la Commissione europea riferiscano al Consiglio dell’Unione europea (Consiglio dell’UE) “sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria.” La presente analisi sui sette paesi menzionati viene effettuata nel quadro del regolare esercizio biennale. Il rapporto stilato dalla BCE e quello elaborato dalla Commissione europea sono sottoposti al Consiglio dell’UE in parallelo.
Nel presente rapporto la BCE applica il medesimo schema di valutazione dei precedenti rapporti sulla convergenza, al fine di esaminare, con riferimento ai sette paesi interessati, se sia stato conseguito un grado di convergenza elevato e sostenibile in ambito economico, se la legislazione nazionale risulti compatibile con il Trattato e con lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (Statuto) e se siano soddisfatti i requisiti di natura giuridica affinché le rispettive banche centrali nazionali (BCN) possano divenire parte integrante dell’Eurosistema.
La valutazione del processo di convergenza economica dipende in misura considerevole dalla qualità e dall’integrità delle statistiche su cui si fonda. La compilazione e la segnalazione dei dati, specie di quelli sui conti pubblici, non devono essere influenzate da considerazioni o interferenze politiche. Agli Stati membri dell’UE è stato chiesto di attribuire elevata priorità alla qualità e all’integrità delle loro statistiche, di predisporre un adeguato sistema di controlli incrociati in sede di compilazione e di applicare requisiti minimi di qualità. Tali requisiti sono della massima importanza per rafforzare l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità di dar conto del proprio operato degli istituti nazionali di statistica, nonché per sostenere la fiducia nella qualità dei dati sulle finanze pubbliche (cfr. capitolo 6).
Va inoltre ricordato che, a partire dal 4 novembre 2014, ogni paese soggetto ad abrogazione della deroga deve partecipare al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) al più tardi dalla data di adozione dell’euro. Poiché a detto paese si applicano da quel momento tutti i diritti e gli obblighi connessi all’MVU, è della massima importanza che siano compiuti i preparativi necessari. In particolare, per ogni Stato membro che aderisca all’area dell’euro, e quindi all’MVU, si condurrà una valutazione approfondita del sistema bancario.
Il rapporto si articola nel modo seguente: il capitolo 2 descrive lo schema di valutazione adottato per l’esame della convergenza economica e legale; il capitolo 3 fornisce un’analisi orizzontale degli aspetti principali della convergenza economica; il capitolo 4 presenta una sintesi per paese corredata dei principali risultati ottenuti sulla base di tale esame; il capitolo 5 approfondisce l’analisi dello stato della convergenza economica in ciascuno dei sette Stati membri dell’UE; il capitolo 6 delinea gli indicatori di convergenza e la metodologia statistica applicata per la loro costruzione; infine, il capitolo 7 verte sulla compatibilità delle legislazioni nazionali, compresi gli statuti delle banche centrali, con gli articoli 130 e 131 del Trattato. […]