Eutanasia, testo base in commissioni Giustizia e Affari sociali alla Camera: cosa prevede

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eutanasia legale Vicenza
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Essere affetti da una patologia irreversibile, avere prognosi infausta o essere portatori di una condizione clinica irreversibile, vivere grazie ad un macchinario ad hoc ed essere assistiti dalla rete di cure palliative (o averle rifiutate). Una persona maggiorenne affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute “intollerabili” che si trovi in queste condizioni può fare “richiesta di morte volontaria medicalmente”, se è “capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. È quanto previsto dal testo base adottato nelle commissioni Giustizia e Affari sociali alla Camera in materia di eutanasia attiva, ossia di “morte volontaria medicalmente assistita”.

I relatori della proposta, che unisce 8 diverse pdl, sono Alfredo Bazoli (Pd) per la 2a commissione e Nicola Provenza (M5a) per la 12a.

MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA

Secondo la pdl si intende per “morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo” con cui si pone fine alla propria esistenza “in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Ssn”.

LA RICHIESTA DEL MALATO

La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere “informata, consapevole, libera ed esplicita” e può essere revocata in qualsiasi momento “senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà”.

Di norma la richiesta è scritta ma se le condizioni del malato non lo consentono “può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà”. Inoltre la richiesta va “indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia”.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra ad un comitato per l’etica nella clinina istituito nella asl territorialmente competente, che lo esamina ed esprime un parere motivato.

Se il parere è favorevole il medico richiedente lo trasmette alla direzione sanitaria dell’asl, che dovrà “attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica”.

Il medico presente all’atto del decesso deve comunque “previamente accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano le condizioni” per procedere, ovvero che il paziente sia affetto da una patologia incurabile e che sia tenuto in vita da un macchinario.

Sono chiaramente previste le esclusioni di punibilità per l’istigazione al suicidio previste dal codice penale per chi aiuti il paziente di morire, secondo le nuove disposizioni normative (con valenza anche retroattiva, nel caso fossero state rispettate le suddette condizioni anche in casi analoghi prima dell’entrata in vigore della nuova legge).

COMITATI PER L’ETICA

Gli organismi istituiti presso le Asl dovranno essere “multidisciplinari, autonomi e indipendenti, e costituiti da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l’adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita”.

PROTOCOLLI EUTANASIA

Infine, sarà compito del ministtro della Salute definire “i protocolli e le modalità dell’assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita, come anche “le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari” e le modalità “di custodia ed archiviazione” delle richieste di morte volontaeria e dei documenti correlati.