Colpisce per linearità ed immediatezza una recente pronuncia del Tribunale di Verona in merito ad un ricorso per dichiarazione di fallimento, poche righe che segnano un radicale cambiamento sfuggito a molti che ignorano o poco conoscono il nuovo Codice della crisi di impresa.
Vediamo di che si tratta: “Il Tribunale di Verona riunito in Camera di consiglio sul ricorso per dichiarazione di fallimento n. (omissis) proposto da (omissis) avverso (omissis) rilevato che il ricorso è stato depositato in data 22 luglio 2022; considerato che in data 15 luglio è entrato in vigore il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, di talché la legge fallimentare non è più in vigore; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento n. (omissis) proposto da (omissis) avverso (omissis). Così deciso in Verona il 26 luglio 2022”
In altre parole la richiesta di fallimento è stata respinta per il semplice motivo che il fallimento non c’è più.
Al posto della vecchia legge fallimentare c’è invece il nuovo Codice della Crisi di impresa, per la precisione il Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza istituito con il Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n°14 ed entrato in vigore nella sua interezza il 15 luglio 2022.
La novità principale introdotta dal neonato codice è la Composizione negoziata della crisi d’impresa, che vediamo di capire come funziona ricorrendo alla spiegazione del portale di Unioncamere: “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’ impresa.“.
Senza entrare nei dettagli tecnici il codice prevede un percorso a tappe che parte dal monitoraggio costante degli assetti organizzativi amministrativi e contabili dell’impresa, con precisi indicatori e soglie di debito da non superare, che servono all’imprenditore per capire che direzione sta prendendo l’impresa e quindi intervenire prima che si verifichi la situazione di insolvenza irreversibile.
Nel caso in cui si superino i citati paletti e per rimettere a posto le cose, si può proporre domanda volontariamente alla camera di commercio la quale tramite un’apposita commissione nomina un esperto che funge da mediatore e guida l’imprenditore nel percorso di risanamento. Possibile in questa fase chiedere ed ottenere misure protettive.
Funzionerà questo meccanismo? Si adatterà a una realtà come quella veneta e italiana composta in prevalenza di un tessuto di microimprese?
La risposta la fornisce Unioncamere che monitora costantemente la situazione ed eccone i dati aggiornati al 2 settembre 2022: “Al 2 settembre, le istanze di composizione negoziata risultano essere 358. Il maggior numero di istanze inviate si riscontra in Lombardia (67), seguita dal Lazio (45), dall’Emilia Romagna (31) dalla Campania (30) e dalla Toscana (29), rappresentanti il 56,42% del totale. Non si registrano ancora istanze presentate in Molise, provincia Aut. di Bolzano e Val d’Aosta.
Analizzando le istanze risulta che 243 imprese (il 67,88% del totale) hanno richiesto le misure protettive, ex art. 18 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Hanno poi fatto ricorso alla composizione negoziata 27 imprese sottosoglia (il 7,54%) e 30 aziende (circa il 8,38%) appartenenti a gruppi d’imprese.
In totale, le istanze chiuse sono circa il 21% delle istanze totali. Le principali motivazioni per cui le istanze vengono chiuse sono l’assenza di prospettive di risanamento (in 28 casi su 57), condizione necessaria per l’accesso all’istituto, la conclusione negativa della fase di trattazione (10 su 57) oppure la rinuncia da parte dell’imprenditore (5 casi su 57).
Al momento, solo in due casi, la procedura di composizione negoziata ha portato alla conclusione di un accordo con i creditori, di cui all’art. 23, comma 1, lett. a), Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Invece, per quanto riguarda le istanze rifiutate, queste vengono respinte dal Segretario Generale per decorrenza dei termini. In media, la durata delle trattative è di 89 giorni.
Dopo il 15 novembre 2021 (data di introduzione dell’istituto), si denota un andamento piuttosto stabile delle istanze che vengono inviate ogni 15 giorni. Fatta eccezione per il periodo iniziale, in cui l’utilizzo dello strumento è stato sicuramente inferiore a causa della novità dello strumento, è possibile notare un trend crescente.
Il picco massimo si ha in corrispondenza del 13 maggio, a circa sei mesi dall’introduzione dell’istituto, con un quantitativo di istanze inviate pari a 31. In media, ogni quindici giorni vengono inviate 19 istanze di composizione negoziata. In data 2 settembre, figurano 3524 esperti iscritti agli elenchi regionali.
Il maggior numero di esperti proviene dalla Lombardia, dalla Toscana, dall’Emilia-Romagna, dal Veneto e dal Lazio e rappresentano il 60% del totale. Si ricorda che, a partire dal 16 maggio scorso, gli ordini professionali possono inviare una sola volta, in un anno, gli elenchi degli esperti alle rispettive CCIAA.
Questo spiega perché il numero degli esperti negli elenchi regionali, sia cresciuto in misura inferiore nelle ultime settimane. La quasi totalità degli esperti (81,19%) è rappresentata da commercialisti. Al 2 settembre, risulta che solo il 6,03% degli esperti ha ricevuto un incarico (solo 0,23% ne ha ricevuti 2).”
Insomma i primi risultati non paiono confortanti: certo la novità e la scarsa conoscenza del nuovo istituto giocano la loro parte, in ogni caso il mutamento di rotta che il legislatore chiede all’imprenditore e ai suoi professionisti è radicale.
Non va dimenticato poi che i c.d. “creditori qualificati” fra cui l’Agenzia delle entrate a breve cominceranno ad inviare Pec agli imprenditori con IVA dichiarata e non versata superiore ad euro 20.000 per spronarli o a rateizzare oppure a recarsi in Camera di Commercio per proporre l’istanza di composizione negoziata, pertanto prima o dopo il mondo imprenditoriale (non certo entusiasta), piccolo o grande che sia, dovrà adattarsi.
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