Fallimento Miteni, la Regione si oppone alla mancata ammissione davanti al Tribunale di Vicenza

234
Tribunale di Vicenza
Tribunale di Vicenza

La Regione del Veneto – informa un comunicato – intende opporsi alla mancata ammissione davanti al Tribunale fallimentare di Vicenza di una parte delle proprie istanze di riconoscimento dei crediti al passivo del fallimento Miteni. Lo rende noto oggi, l’Avvocatura regionale. I termini per la notifica del ricorso in opposizione scadono il prossimo 17 maggio.

“Con un atto attualmente in corso di istruttoria e di redazione – spiega l’Avvocatura – la Regione Veneto sta predisponendo l’opposizione al provvedimento con cui la sezione fallimentare del Tribunale di Vicenza ha in parte escluso per euro 4.825.000,00 le richieste di riconoscimento nel passivo della Miteni s.p.a. delle spese sostenute dalla Regione stessa in relazione all’inquinamento ambientale causato dai ‘Pfas’ prodotti nello stabilimento di Trissino. Le richieste della Regione saranno dirette a contestare il diniego manifestato dal fallimento nel riconoscere il nesso di causalità e la colpa della società fallita nel provocare lo stato di inquinamento, che al momento non sono state accertate da nessun diverso Giudice”.

“La Regione – prosegue – intende poter dimostrare che anche la Miteni s.p.a. in anni recenti ha concorso, con le precedenti proprietà dell’impianto, a creare l’inquinamento dell’area e della falda idrica sottostante, pur tenendo conto di ogni altro possibile contributo all’inquinamento alle varie matrici ambientali ad opera arrecato da eventuali soggetti diversi dalla società fallita. In corso di causa la Regione intende altresì dimostrare la congruità e la pertinenza delle somme fin qui spese per la messa in sicurezza della falda”.

“Per quanto riguarda la pretesa risarcitoria riferita al danno ambientale, inoltre – conclude l’Avvocatura – l’amministrazione regionale intende poter affermare la propria legittimazione sia per gli episodi di inquinamento accertabili prima del 2006, in quanto ai sensi dell’art. 311 del D. Lgs. 152/2006 dall’entrata in vigore dello stesso spetta solo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ad agire per il risarcimento del danno ambientale, sia per ogni specifica ipotesi di danno per la quale c’è stato un danno direttamente arrecato alla Regione, o un intervento di questa, anche in surroga rispetto ad altri soggetti, pubblici e privati, prioritariamente obbligati”.