Fisco amico? – esordisce in una nota Flavio Lorenzin Presidente di Apindustria Confimi Vicenza e Vicepresidente Confimi Industria – Prevalenza della sostanza sulla forma? Certezza del diritto? Non c?è che rimanere attoniti nel leggere un passaggio della nuova circolare n. 13/E dell?Agenzia delle Entrate (AdE) con cui, il 2 luglio, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.
Il nodo riguarda la principale delle possibili (alquanto probabili e diffuse) asincronie che si verificheranno fra emissione (data indicata nella fattura) e trasmissione (quella verso il SdI da parte del fornitore) della fattura elettronica delineata dal Provvedimento del 30 aprile ultimo scorso.
La nuova circolare sembra, infatti, circoscrivere la ?tolleranza? nei riguardi di ritardi minimi (nella trasmissione), e comunque tali da non pregiudicare la corretta liquidazione dell?imposta, alla sola?fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerando anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea dei soggetti coinvolti?.
Non solo: pare si voglia sostenere come l?iter di emissione lecitamente concluso oltre le ore 24 del medesimo giorno delle operazioni sia solo quello che dipende dai tecnicismi di recapito dello SdI. Viene precisato, infatti, che ?i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente)? diventano marginali per il documento ?inviato tempestivamente al SdI?. Via libera in sostanza all?asincronica di cui è causa il SdI in fase di recapito, ma che intenzioni ci sono sulle asincronie che più interessano agli operatori? Cosa accade a chi non riesce a fare la trasmissione contestuale? Cosa accade quindi per le asincronie fra il giorno di effettuazione (ad esempio il 31 del mese) e la trasmissione asincrona (ad esempio 2 o il 3 del mese successivo), le cui ragioni possono essere diverse: festività, impedimenti di salute oppure perché semplicemente non si hanno tutti i dati a disposizione?
Il passaggio, con cui la circolare 13 fa salva la (non meglio definita) ?fase di prima applicazione?, a nostro giudizio non convince non solo per questioni di opportunità ma anche per una serie di motivi interpretativi fra i quali:
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il Provvedimento del 30 aprile, § 4.1, sempre a firma della medesima direzione generale dell?Agenzia, non fa distinzioni fra ?prima applicazione? e ?applicazione a regime? (cosa prevale quindi ?);
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il Provvedimento dice che la data di emissione (in via convenzionale se vogliamo, nda) ?è la data riportata nel campo <data>? altrimenti avrebbe dovuto ribadire (con tutti i problemi che ne sarebbero scaturiti) che la fattura non può dirsi emessa fino a quando rimane nel cassetto (rectius, nel pc) ossia fino a quando non è ??. trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente? come direbbe l?articolo 21 comma 1 del DPR 633/72;
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anche volendo convenire che ? ai sensi del citato articolo 21 – la fattura andrebbe trasmessa nel rispetto dei canoni dell?articolo 6 (momento di effettuazione), si sarebbe invece dovuto ribadire, come peraltro fu sostenuto in una risposta ufficiosa dell?AdE dello scorso 24 maggio in occasione di un evento formativo, che ?qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa? e che ?pertanto, sarà rispettato il dettato normativo dell?articolo 6 del Dpr 633/72?.
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detta risposta (ancorché foriera di interpretazioni non omogenee) lasciava chiaramente intendere due cose:
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l?asincronia fra data di emissione e data di trasmissione dovrebbe avere il compito, in altri termini, da una parte, di garantire all?Erario la riscossione tempestiva dell?imposta e, dall?altra, di non ?infierire? (altrimenti l?asincronia non sarebbe stata regolamenta con il provvedimento) su violazioni solo potenzialmente sostanziali ma di fatto formali;
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sarebbero tali (e non sanzionabili) quelle riconducibili a ?una fattura afferente un?operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza? (C.M. 180/E/98) oppure, in termini più attuali, (ricordati anche nella circolare 13 ma inspiegabilmente solo per la non meglio nota ?prima fase di applicazione?) non è sanzionabile, ai sensi dell?articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs 472/97, la violazione meramente formale che non arreca pregiudizio alle attività di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, dell?imposta e sul versamento del tributo.
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La fattura immediata trasmessa in via asincrona non avrebbe quindi dovuto preoccupare per i ritardi esigui, che non compromettono il tempestivo versamento dell?Iva entro i termini di liquidazione. Ora pare che questa impostazione valga solo in una prima fase, creando sconcerto e preoccupazione in un contesto in cui la proroga parziale, disposta dal D.L. 79 dello scorso 28 giugno, avrebbe dovuto consentire agli operatori di capire, valutare e scegliere.
Ci si chiede ora quale sia il punto di partenza per ?provare a capire? se, a distanza di pochi mesi, in seno alla medesima Amministrazione finanziaria, vengono rilasciate posizioni di senso sostanzialmente opposto. La rivoluzione alle porte è ?copernicana?, ma le regole interpretative già vacillano.
Infine, nel tentativo di ridimensionare la problematica in questione (lo precisa fra le righe anche la circolare), non ci resta che evidenziare come le problematiche di cui sopra riguardano la fatturazione immediata (quella cioè da emettere entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell?operazione) mentre la criticità ?sfuma?, invece, per la casistica della differita (entro il 15 del mese successivo) ai sensi dell?articolo 21 comma 4 (ad esempio per le cessioni documentate da d.d.t. oppure, se vogliamo, anche per servizi supportati da idonea documentazione commerciale come precisato nella C.M. 18/E/2014).
Tutto ciò premesso, auspichiamo un cambio di orientamento (meglio a questo punto se stabilito per legge) che sancisca inequivocabilmente che, anche a regime, la fattura immediata trasmessa in tempo asincrono rappresenta pur sempre una violazione meramente formale in tutti i casi in cui il ritardo non determina, a sua volta, ritardi negli altri adempimenti indotti (a partire dal versamento dell?Iva). E? bene ricordare che:
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oltre il 99,4% delle imprese sono PMI;
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di queste oltre il 95 è pure micro impresa con meno di 10 addetti (la maggior parte dei quali si occupa di produrre beni e/o servizi e non di fatturazione);
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il 92% (dato 2016) dei file inviati all?Agenzia delle Entrate avviene tramite intermediari;
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non solo nella prima fase ma per sempre il problema della trasmissione asincrona interesserà gli operatori, tanto nelle aziende quanto negli studi.