
(Adnkronos) – Ergastolo per chi uccide una donna come atto di discriminazione o d'odio. Con la bozza del ddl, visionata dall'Adnkronos, che introduce il reato di femminicidio, il governo prepara una stretta sui reati, legati alla violenza di genere. Il provvedimento, costituito da sette articoli, arriverà in Consiglio dei ministri oggi pomeriggio. Previste aggravanti e aumenti di pena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e stalking, quando il reato è motivato da odio o discriminazione di genere. Nel testo viene ampliato il diritto della vittima a essere informata sul procedimento e sulla richiesta di patteggiamento dell'imputato. Viene inoltre introdotta una maggiore tutela delle vittime nei procedimenti per femminicidio, tentato femminicidio e altri reati di violenza di genere. "Chiunque cagiona la morte di una donna – si legge nel primo articolo della bozza – quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575". Quando ricorre una sola circostanza attenuante "la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro", si legge ancora al primo comma dell'articolo uno del testo. E ancora: "Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici". L'articolo 2, per esempio, apporta alcune modifiche al codice di procedura penale: all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)