La vicenda che segue è un fatto vero affrontato nella mia attività professionale.
Coppia fidanzata da anni, circa 12, che decide di convolare a nozze. Scelta la data iniziano i preparativi ed arrivano, soprattutto dai parenti più cari ed intimi, i primi regali – si legge nella nota che pubblichiamo sui regali di nozze a firma dell’Aduc (qui altre note dell’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr) –.
D’improvviso, la futura sposa cambia idea ed il matrimonio semplicemente non si celebra.
Dobbiamo, quindi, sfatare un falso mito: le pubblicazioni non comportano l’obbligo di sposarsi!
Le pubblicazioni non comportano l’obbligo di sposarsi perché i nubendi sono liberi di cambiare idea.
Cosa succede se il fidanzamento viene rotto?
Il codice civile prevede all’art. 79 che la promessa di matrimonio non vincola alle nozze e – art. 80 – e che, nel caso in cui il matrimonio non venga contratto, la parte che subisce la decisione, entro un anno, può legittimamente domandare la restituzione dei doni ricevuti a causa della promessa.
Ed ancora, se la promessa viene rotta senza un giustificato motivo, il promittente che si rifiuta di onorarla è tenuto a risarcire il danno causato all’ex per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa.
Anche in questo caso la domanda deve essere avanzata entro un anno.
I regali, quindi, devono essere restituiti ma ….
Quali regali possono essere restituiti?
Entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio si può chiedere la restituzione dei regali fatti in vista delle nozze.
Deve, inoltre, essere restituito l’anello di fidanzamento che si considera il primo passo verso le nozze.
Perché si può chiedere la restituzione di questi doni?
La ragione è semplice: tali doni vengono fatti a condizione che il matrimonio venga celebrato.
Per quali doni e/o spese può essere richiesto il risarcimento del danno?
Il risarcimento può essere chiesto, sempre nel limite temporale di un anno, per tutte le spese sostenute per organizzare la cerimonia o per le spese connesse all’organizzazione del viaggio di nozze.
Quali doni, invece, non devono essere restituiti?
Tutti i doni ricevuti nel corso del fidanzamento, eccetto l’anello di fidanzamento.
Tutti i doni ricevuti per feste di compleanno, laurea e San Valentino non devono essere restituiti e una eventuale pretesa di restituzione sarebbe infondata.
La Legge – art. 79 e 80 codice civile – prevede che possano essere oggetto di pretesa di restituzione solo quelli fatti in vista delle future nozze.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc