Fine vita, Finco (Lega-LV): “Avvocatura Generale ha chiarito che non è di competenza regionale, fermare la discussione”

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Dichiarazioni anticipate di fine vita
Dichiarazioni anticipate di fine vita

“’L’eventuale approvazione della proposta in questione potrebbe esporre la Regione Veneto a rilievi di non conformità al quadro costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. A dirlo non è un esponente di un comitato o di un’associazione pro-life o di un organismo terzo. Queste sono le parole dell’Avvocatura Generale dello Stato che nelle scorse ore si è pronunciata sul Pdl Coscioni/Cappato in materia di fine vita.

Non ci sono mezzi termini, farraginosità, o equilibri dialettici precari e instabili all’insegna del politicamente corretto e del pensiero unico radicaleggiante: sono parole definitive, sufficienti a fermare tutto. A questo punto, non vale la pena perdere ulteriore tempo e proseguire con la discussione in Commissione, ma si dovrà certificare il non passaggio degli articoli di un progetto di legge, questo, che aveva già un destino incerto e che rischia di essere senza futuro”.

Sono le parole del vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Nicola Finco (Lega-LV) che spiega: “Il parere dell’Avvocatura dello Stato è stato reso su richiesta del Veneto e di altre regioni, come il Friuli Venezia Giulia, ed è la stessa Avvocatura dello Stato ad entrare ancora più nel dettaglio della questione: ‘Dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire’.

E ancora: ‘La disciplina relativa alla titolarità e all’esercizio dei diritti fondamentali rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.’. Inoltre, ‘Anche recentemente la Corte ha riaffermato, con le sentenze n. 75 del 2021 e n. 228 del 2021, che “l’attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia «ordinamento civile» trova fondamento nell’esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati”, escludendo che ‘La materia possa ritenersi rientrante nella legislazione concorrente di cui all’articolo 117, terzo comma, Cost.’. Credo possa bastare, non ci sono più dubbi: la discussione va fermata”.


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