FIR: auspici di Gabanelli & c. di stop ai risarcimenti ai risparmiatori soci di banche in Lca sono contro tutela costituzionale del risparmio tradito

1669
Fir: una manifestazione a Roma dei risparmiatori traditi dalla banche risolte tre incontri
Fir: una manifestazione a Roma dei risparmiatori traditi dalla banche risolte

Ha fatto scalpore fra i risparmiatori e le associazioni che li rappresentano un articolo apparso sul Corriere della Sera di mercoledì 28 Febbraio 2024 (Crac bancari, ecco come soci e speculatori si sono spartiti 1,5 miliardi di soldi pubblici a firma di Milena Gabanelli e Andrea Priante).

Gabanelli e Priante su CorSera e caso risparmiatori soci per crac bancari
Gabanelli e Priante su CorSera e caso risparmiatori soci per crac bancari

Ciò per due ordine di ragioni (leggi anche su ViPiu.it «Risparmiatori: attacco a Gabanelli (CorSera) per articolo crac bancari “Ecco come soci e speculatori si sono spartiti 1,5 miliardi di soldi pubblici”», ndr):

1)  Finalmente sono usciti i dati dell’operazione Fondo indennizzi risparmiatori.

2) I giornalisti, autori dell’articolo, auspicano che cessi sostanzialmente qualsiasi forma di aiuto agli azzerati dei crack bancari .

Vediamo i passaggi più interessanti: “Tra la fine del 2020 e le scorse settimane quel denaro è servito per restituire a 129.412 investitori (su140mila richieste) il 40% di quanto speso per le azioni, e il 95% del valore delle obbligazioni, fino a un massimo per entrambi di 100milaeuro, e sempre al netto di quanto eventualmente ottenuto in passato, a partire dall’offerta transattiva del 2017.

In tutto l’operazione è quindi costata 1.353.832.529 euro. Significa che del miliardo e mezzo avanzano ancora circa 150 milioni. Gli azionisti vorrebbero prendersi pure quelli. Ci auguriamo che lo Stato decida di tenerseli per aiutare magari qualcun altro.”

Tuttavia la tesi non convince, perché lo Stato non dovrebbe destinare ai risparmiatori quei fondi quando gli stessi due giornalisti ci dicono che: “Un miliardo e mezzo di euro pescato dai depositi dormienti, cioè quei conti correnti fermi da 10 anni perché gli intestatari sono defunti e non ci sono eredi a reclamarli, e che per legge dovrebbero finire nelle casse dello Stato”.

Infatti se è pur vero che i soldi dei conti dormienti finiscono nelle casse dello Stato quei denari non cadono a caso in un bacino indeterminato, bensì hanno una destinazione ben precisa : “Con l’art. 1, comma 343, della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 23 dicembre 2005) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo con il fine di indennizzare i risparmiatori che, rimasti vittime di frodi finanziarie, abbiano subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito.

Il fondo è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari, definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario (art.1, comma 345, della legge finanziaria 2006), nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, delle polizze vite prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi (art.1, commi 345-ter, 345-quater 345-quinquies, della legge finanziaria 2006).”.

Il fatto che quel fondo non sia operativo non sta a significare nulla, perché, come spesso accade in Italia, manca un banale Decreto attuativo del MEF, ma ciò non muta la destinazione di quei denari, che peraltro non provengono dalle tasse versate dai cittadini ma dallo stesso sistema bancario.

La legge istitutiva del FIR quindi non ha creato un salvagente ex novo, perché vi è un precedente, ha invece confermato la volontà dello stato di salvaguardare il risparmio dalle frodi finanziarie usando risorse che rimarrebbero inutilizzate nei bilanci delle banche . 

Siccome però gli articolisti invocano la normativa europea (“Le regole di mercato europee fissano un principio netto: l’azionista quando compra sa di assumersi un rischio”) sarà bene chiarire che essa è stata pienamente rispettata, anche per gli azionisti, visto che i denari dei conti dormienti vengono comunque versati, sempre con le finalità predette, nel bilancio statale.

La banca d’Italia ha chiarito come segue: “Banca d’Italia : La crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.: Domande e risposte

  1. Perché è stato possibile erogare un aiuto di Stato?: In base al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, la Commissione Europea può ritenere compatibile con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati “a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”. È una valutazione discrezionale, non necessariamente coincidente con quella relativa alla sussistenza del requisito dell’interesse pubblico rilevante ai fi ni della risoluzione, rimessa al Comitato di Risoluzione Unico. La Commissione Europea ha previsto che gli Stati membri possano effettuare interventi pubblici nell’ambito delle procedure nazionali di liquidazione se ciò è necessario ad assicurarne l’ordinato svolgimento e per contenere la distruzione di valore ad esse connesse (Banking Communication del 2013). Dal punto di vista della tutela della parità concorrenziale, il sostegno pubblico a un soggetto in liquidazione, che dunque esce dal mercato, pone problemi minori rispetto al caso di un soggetto che rimane in attività e che quindi avrebbe un vantaggio rispetto ai propri concorrenti. La Commissione richiede tuttavia in questo caso che ricorrano, tra l’altro, le seguenti condizioni: azionisti e creditori subordinati devono partecipare alla condivisione degli oneri (burden sharing ); inoltre, se nella liquidazione è prevista la cessione in blocco di attività e passività della banca in crisi, l’acquirente deve essere selezionato mediante una procedura aperta, concorrenziale e non discriminatoria, in modo da individuare l’offerta più conveniente e minimizzare così l’impatto sulle finanze pubbliche.

Poiché entrambe queste condizioni sono state rispettate nel caso della liquidazione delle banche venete, la Commissione Europea ha ritenuto che sussistessero gli estremi per autorizzare l’intervento pubblico.”

Anche il MEF ha puntualizzato alcuni concetti in poche righe contenute in una nota: “Le regole europee: abbiamo violato le regole o ci siamo fatti imporre la volontà di altri? Sono state rivolte al Governo in queste ore due accuse tra di loro opposte, ed entrambe infondate:

Il Governo avrebbe violato le regole europee sul bail-in, o almeno avrebbe fatto lo slalom tra le regole, con la compiacenza delle autorità europee.

Il Governo avrebbe accettato la volontà delle autorità europee contro gli interessi nazionali, anziché sfidarle e procedere alla ricapitalizzazione precauzionale anche senza il loro consenso.

Una risposta chiara ad entrambe le accuse:

  1. Il Governo ha affrontato ogni situazione per dare la migliore risposta possibile a ogni singolo caso, alla luce delle specifiche caratteristiche. Volta per volta sono state scelte le regole più adatte a risolvere le crisi e minimizzare i danni. Nel caso delle quattro banche regionali è stata adottata la risoluzione con il burden-sharing, nel caso di Monte dei Paschi è stata fatta la ricapitalizzazione precauzionale; nel caso delle due banche venete, posta l’impossibilità di procedere con la ricapitalizzazione precauzionale si è proceduto con la liquidazione sostenuta da aiuti di Stato.
  2. Il Governo non ha proceduto “sfidando l’Europa”, come qualcuno suggerisce, con la ricapitalizzazione precauzionale fatta esclusivamente con soldi pubblici per una ragione molto semplice: una misura di aiuto senza il consenso della Commissione imporrebbe alla banca di appostare un fondo rischi per un ammontare uguale agli aiuti immessi, vanificando la misura di aiuto. “

ViPiù ha trovato conferma di quanto sostenuto dalle pubbliche autorità rinvenendo le delibere della Commissione UE.

Ma perché in definitiva gli azionisti e obbligazionisti del FIR non devono essere considerati alla stregua di chi fa trading on line?

Non lo dicono soltanto i tribunali “ Ma qui, hanno stabilito i tribunali, per molti di loro il tavolo era truccato” (così l’articolo citato ).             

La realtà dei fatti è scolpita nella legge istitutiva del FIR dove si dice: “Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il fondo paga le vittime di illeciti di massa, il concetto di nuovo conio e di non semplice applicazione, ha fotografato per le banche in LCA dal 16 novembre 2015 sino al gennaio 2018, una situazione che va molto al di là del rischio tipico dell’azionista che perde in borsa investendo, riconoscendo che in certi casi chi ha comperato titoli azionari o obbligazionari lo ha fatto in buona fede e sulla scorta di informative fasulle diffuse sistematicamente a tappeto su interi territori, colpendo il risparmio di centinaia di migliaia di famiglie.

Negare a questa gente le ultime risorse del FIR per destinarle altrove significa negare la tutela del risparmio garantita dalla nostra costituzione.