Gentile direttore, dopo l’interpellanza da lei pubblicato a firma dell’on. Pierantonio Zanettin “FIR, verifiche Agenzia Entrate per indennizzi a risparmiatori banche: on. Zanettin teme tempi biblici, Cavallari (Adusbef) lo ringrazia per intervento” torno sui possibili ritardi che i risparmiatori azzerati dalle banche, in assenza di interventi legislativi o amministrativi, potrebbero accusare quasi certamente dopo le novità degli ultimi giorni.
L’On. Zanettin, sempre molto attento alle nostre vicissitudini, ha espresso preoccupazioni condivise da molti, per cui, caro direttore, spero che oltre a noi e al suo giornale anche altri comincino a parlarne in altre sedi.
La breve disamina che segue credo rappresenti efficacemente le maggiori criticità della normativa oramai comunemente denominata FIR.
La base di partenza è costituita dall’ Art 6 comma 2 del Decreto 10 maggio 2019 che stabiliva quanto segue :
“2. La Commissione tecnica acquisisce dalle Banche, dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ndr) e dal FGD.BCC (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, ndr) nonché dagli enti pubblici rispettivamente interessati i dati, le informazioni e i documenti inerenti alla richiesta da parte degli istanti. I soggetti di cui al presente comma collaborano secondo diligenza entro sessanta giorni con la Commissione tecnica, la quale, scaduto detto termine, procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti ad errori o omissioni imputabili ad altri soggetti.”
Successivamente il decreto 8 Agosto 2019 modificava il disposto normativo nei seguenti termini :
L’articolo 6 del decreto del Ministero dell’economia e finanze è modificato come segue:
- Al comma 1 dopo le parole “apposita richiesta che” sono inserite le parole “ nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento “;
- Al comma 2, le parole “ inerenti alla” sono sostituite dalle parole “ necessari a riscontrare quanto dichiarato nella “. Alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo : “ A richiesta della Commissione tecnica, l’Agenzia delle Entrate conferma, sulla base dei dati di cui dispone, il rispetto o meno del requisito previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a), del presente decreto, dichiarato nella istanza di indennizzo previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, con le modalità concordate con la Commissione stessa, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, nonché integrità e riservatezza.
Di cosa tratta l’Art. 4 comma 3 lettera a) del “presente decreto“ è presto detto : “3. Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502 -bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del medesimo comma 2. All’istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante: a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138 , recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018;
In definitiva la verifica dei dati reddituali e patrimoniali può, su richiesta della commissione tecnica , essere demandata all’Agenzia Entrate.
Anzi di recente il Sottosegretario Villarosa ha reso la seguente dichiarazione : “FIR, VILLAROSA: COMMISSIONE AVVIA ITER CON AGENZIA ENTRATE* (Public Policy) – Roma, 22 mag – “La commissione tecnica per il FIR ha deliberato all’unanimità l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate. Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 il ministero dell’Economia ha stabilito che l’ADE dovrà confermare il rispetto o meno dei requisiti di reddito e patrimonio previsti dalla normativa. Sono certo che il direttore Ruffini procederà ad un rapido riscontro dei dati, senza ulteriori lungaggini burocratiche, consentendo finalmente ai risparmiatori di ricevere l’indennizzo per i pregiudizi economici ricevuti dalle procedure di risoluzione delle crisi delle banche”. Lo annuncia in una nota il sottosegretario all’Economia, Alessio VILLAROSA. “Il Movimento 5 stelle al Governo ha assunto tutte le opportune misure per una corretta ed adeguata tutela del risparmio dei cittadini e questo argomento rappresenta la priorità del mio mandato da sottosegretario di Stato”, conclude l’esponente M5s. (Public Policy) @PPolicy_News RED 221130 mag 2020”
Ora se è vero che di tale determina non vi è traccia, al momento, sul sito della Consap credo che difficilmente un’esponente politico si esponga senza riscontri, il che sta a significare che i controlli sono stati demandati all’Agenzia.
Nè vi è notizia di “modalità concordate” fra Consap e Agenzia entrate che disciplinino dette verifiche, per cui il tutto lascia spazio alla normativa nota in materia sulle modalità da applicare quando si tratta di accertamenti.
Il D.P.R 29 settembre 1973 n. 600 dice esattamente in che termini l’Agenzia Entrate procede ad accertare le dichiarazioni : ”DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Art. 43. (Termine per l’accertamento).
- Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.
- Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento puo’ essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita’, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.
In definitiva l’Agenzia entrate può impiegare sino a cinque o sette anni secondo i casi, per concludere un’accertamento.
Tale è la disciplina che si applica a chi ha fatto la domanda al FIR, IN ASSENZA DI MODALITA CONCORDATE sui controlli fra Agenzia entrate Consap.
Da qui la preoccupazione dei risparmiatori che dopo aver atteso a lungo una normativa che venisse in loro soccorso, oggi si vedono di fatto soggetti alla normale disciplina dei controlli, in assenza dei quali si dubita molto che verrà loro erogato il ristoro promesso.
Avv. Fulvio Cavallari
Adusbef
Clicca di seguito se apprezzi e vuoi supportare il network VicenzaPiù