Gentile direttore, ci scrive l’avv. Fulvio Cavallari (presidente di Adusbef Veneto), l’interpellanza dell’on.le Pierantonio Zanettin evidenza un’ulteriore problematica che va delineandosi in questi giorni (cfr. “Fir, difficile per risparmiatori attestare tramite Intesa prezzo azioni BPVi e Veneto Banca ante affrancamento. On Zanettin: cosa farà governo per loro?“).
Come risulta dalle istruzioni contenute nel portale Consap “ per le istanze di indennizzo carenti e/o incomplete di dati o documenti, l’utente riceverà una comunicazione sia sull’indirizzo mail indicato in fase di registrazione al Portale sia in fase di compilazione della domanda.
Con la predetta comunicazione, l’utente sarà invitato ad accedere alla propria area personale del Portale FIR, per prendere visione del contenuto della richiesta di integrazione.
Si consiglia pertanto di monitorare la propria casella di posta elettronica ed eventualmente anche la cartella Spam.
Si ricorda che, trattandosi di procedimento interamente telematico, la trasmissione di tutti i dati e/o documenti richiesti dovrà avvenire – esclusivamente tramite il Portale FIR – secondo le istruzioni ricevute, non essendo invece possibile utilizzare al medesimo scopo altri canali.
Decorso il termine di 60 giorni dall’invio dell’email di notifica, la domanda di indennizzo sarà sottoposta alla Commissione Tecnica del FIR per la relativa definizione istruttoria, sulla base dei dati e/o documenti acquisiti agli atti.”
Sempre dal portale Consap risulta quanto segue : “Si informa l’utenza che, a far data dal 25 maggio 2020, prenderanno avvio le richieste di integrazione necessarie per la definizione delle domande di indennizzo.”.
Giungono, quindi, in questi giorni richieste di integrazione documentale ove si chiede di produrre un documento bancario idoneo a dimostrare il prezzo delle azioni o degli altri strumenti finanziari ante affrancamento.
In caso contrario occorre una comunicazione sottoscritta dell’avente diritto, riguardante i soli titoli rideterminati/affrancati che attesti
a) di non disporre di documentazione riguardante il prezzo medio di carico
b) che le azioni affrancate di cui si chiede l’indennizzo, e di cui si specifica la quantità, sono riferibili a date precise di acquisto e/o dismissione.
Si tratta, com’è evidente, delle note difficoltà già segnalate di reperire la documentazione presso le banche.
Non tutti sono riusciti a raccogliere quanto necessario per presentare domanda in tempo, nonostante le proroghe concesse.
Penso, soprattutto, agli anziani e alle difficoltà che possono incontrare le persone di una certa età nel districarsi in una selva di istruzioni e pratiche burocratiche.
Queste difficoltà si ripropongono per la nota questione delle azioni affrancate: Consap chiede ulteriore documentazione da far pervenire entro e non oltre sessanta giorni, dopo di che la domanda, anche se non completa, viene posta al vaglio della commissione.
L’esito è facilmente immaginabile ma vien da chiedersi allora perché la 145/2018 al comma 501 stabilisca che:” La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. “.
Se, come sembra, non tutto è così facile ci si chiede perché lasciare senza assistenza le persone con maggiori difficoltà.
Non sarebbe invece opportuno un intervento normativo che venga in aiuto dei risparmiatori?
Se proprio dobbiamo lasciare gli avvocati fuori dalla porta almeno si intervenga sulla normativa e si chieda di produrre un documento bancario con l’indicazione del prezzo post affrancamento.
Avv. Fulvio Cavallari (presidente Adusbef Veneto)