FIR per vittime banche, nuova complicazione di legge rompicapo: il rischio del doppio controllo sulle domande dei risparmiatori

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Mal di testa da FIR. una legge rompicapo
Mal di testa da FIR. una legge rompicapo

In attesa di notizie più dettagliate sul numero di bonifici in arrivo ai risparmiatori e quindi sul quantum effettivamente liquidato, leggendo le determinazioni della Commissione Tecnica del 15/09/2020 riscontriamo quanto segue : Provvedimento ministeriale di verifica del patrimonio mobiliare per l’indennizzo forfettario FIR

Il Fir secondo l'avv. Fulvio Cavallari, presidente Adusbef del Veneto
Il Fir secondo l’avv. Fulvio Cavallari, presidente Adusbef del Veneto

La Commissione Tecnica nella seduta del 15 settembre 2020 rileva che “è in corso di definizione il provvedimento ministeriale volto ad individuare le voci di composizione del patrimonio mobiliare ai fini dei controlli dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 6 comma 2 del D.M. 10.05.2019 come modificato dall’art. 3 comma 3 del D.M. 08.08.2019 per l’accesso alle prestazioni del FIR.

Quanto alle pratiche contenenti la dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale sottoposte – ad oggi – alla Commissione tecnica, e dalla stessa approvate con esito positivo, esse saranno nuovamente sottoposte alla Commissione nell’ipotesi in cui l’esito del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate risulterà negativo.“.

FIR (Fondo indennizzo Risparmiatori) su Gazzetta Ufficiale n. 165 dell'11 giugno 2019
FIR (Fondo indennizzo Risparmiatori) su Gazzetta Ufficiale n. 165 dell’11 giugno 2019

Come è noto uno dei requisiti per accedere alla modalità per così dire semplificata per fare domanda al fondo è il possesso di un “patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della legge n.145/2018 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita “.

Ma da cosa è composto il patrimonio mobiliare? Esiste un DPCM del 05.12.2013. n. 159 che indica un elenco dettagliato (Patrimonio mobiliare DPCM vigente 159 2013 voci composizione).

Allora la prima domanda che viene da porsi è la seguente: che bisogno c’è di un provvedimento ministeriale che individui le voci che compongono il patrimonio mobiliare, se esiste già un DPCM del 05.12.2013.?

Senza contare che, ovviamente, i risparmiatori all’epoca della domanda avevano fatto affidamento sulla normativa vigente per indicare il quantum del loro patrimonio mobiliare.

La risposta la troviamo nella previsione legislativa che segue : “Art 175 bis decreto rilancio Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo Risparmiatori 1… (Omissis). Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

Dunque la commissione tecnica ha posto in essere un atto imposto da una precisa norma contenuta nel D.L. 19.05.2020. n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” e il controllo del requisito patrimoniale dichiarato dovrà sottostare a quanto disporrà il provvedimento richiamato.

Ci si può chiedere quali sono le conseguenze pratiche. Eccole: tutte le domande già valutate dalla Commissione Tecnica e non liquidate saranno sottoposte al controllo dell’Agenzia delle entrate che dovrà attenersi ai nuovi parametri.

Non solo, la determinazione del 15.09.2020. è chiarissima nel dire che “quanto alle pratiche contenenti la dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale sottoposte – ad oggi – alla Commissione tecnica, e dalla stessa approvate con esito positivo, esse saranno nuovamente sottoposte alla Commissione nell’ipotesi in cui l’esito del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate risulterà negativo.”.

Il rischio di un doppio controllo risulta per “tabulas”, come si suol dire la determinazione è chiarissima.

Ovviamente l’augurio è che nella stesura del provvedimento ministeriale non si creino parametri diversi da quelli esistenti e di conseguenza non si debba procedere ad una duplicazione dell’esame delle domande, così come diventa inevitabile affidarsi al buon senso e alla competenza di chi sarà chiamato ad applicare la normativa, cosa di cui non si dubita.