Il Tribunale capitolino ha depositato il 20.04.2022 un’ordinanza (FIr e sentenza tribunale di Roma del 20 aprile 2022, ndr) che ha destato un certo interesse fra i risparmiatori, molti dei quali, infatti, si sono visti rigettare la domanda di indennizzo proposta tramite il binario c.d. “ forfettario “avendo la commissione tecnica accertato il difetto dei requisiti di legge riguardanti i paletti di reddito, 35.000 euro, e patrimonio mobiliare, 100.000 euro".
Vediamo innanzitutto di capire che tipo di procedura è stata adottata: non si tratta di una causa radicata in via ordinaria, su istanza dell'avv. Sergio Calvetti, bensì d’urgenza, lo spiega molto bene il Giudice Dr. Alberto Cianfarini, chiarendo quindi quali siano i presupposti sulla scorta dei quali ha accolto il ricorso di alcuni risparmiatori, in primo luogo l’urgenza nel decidere.
Procedura d'urgenza
“Motivi della decisione - ha scritto il giudice - La domanda ex art. 700 c.p.c deve essere accolta nei sensi e nei limiti che seguono. Fumus boni iuris e Urgenza. Sussistenza. Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
L’urgenza del provvedimento richiesto al Tribunale si rinviene nella scadenza del 1° maggio 2022, come stabilita dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15. Si legge infatti nelll’art.3-octies (Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori).
È scritto 1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il 15 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° maggio 2022"
Appare evidente che la stretta decadenza entro il 31.5.2022 rende urgente questo provvedimento che se emanato in ritardo sarebbe inutiliter dato.
Costituisce condizione necessaria e sufficiente di ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. l'enunciazione, sia pure sommaria, da parte del ricorrente, del diritto di cui intende assicurare la tutela provvisoria col ricorso, essendo per altro verso rimesso al giudice il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda sulla base del contenuto sostanziale della medesima con riferimento alla concreta situazione dedotta in giudizio.
Il blocco totale della possibilità di presentare la domanda, sopra descritta in fatto, lo stretto termine normativo rappresentano da un lato, il requisito del "fumus boni iuris" e, dall'altro, quello del "periculum" in mora, la cui presenza giustifica l'emissione dell'invocato provvedimento d'urgenza diretto ad ottenere il ripristino del diritto invocato. “.
Perchè Consap è chiamata in causa
Ma perché chiamare in causa Consap? Si è sempre detto che la segreteria non ha alcun potere di intervento, da cui sorge il problema di verificare se Consap fosse stata correttamente chiamata a rispondere come legittimata passiva.
Anche qui il Tribunale fornisce la sua motivazione dando ragione ("in urgenza" e non definitiva, ndr) ai ricorrenti: “Legittimazione passiva. Sussiste. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto 2019, ha regolato le modalità di presentazione delle domande di indennizzo al FIR - Fondo indennizzo risparmiatori.
L’odierna controversia incentra le proprie doglianze proprio sulle modalità di presentazione della domande ed il suo eventuale rigetto.
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa – è un’azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per cui la eccezione di mancanza di legittimazione appare totalmente non condivisibile".
La commissione tecnica
"Con il decreto del Mef del 10.05.2019 - prosegue il giudice - era stata istituita la Commissione tecnica, quale unico organo competente per la valutazione delle domande di indennizzo ed era individuata Consap Spa – quale società del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ai fini dello svolgimento delle funzioni di Segreteria tecnica per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica e l’esecuzione delle relative deliberazioni (art. 8, comma 5) ed erano definite le modalità di presentazione dell’istanza di accesso al fondo. Configurata come società in house, Consap spa gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico tra i quali in particolare il Fondo finanziario necessario per far fronte alle domande dei ricorrenti. Consap spa, posizionata dal legislatore quale sostanziale braccio operativo del Ministero, rappresenta – proprio alla luce delle specifiche doglianze mosse dai ricorrenti – il soggetto legittimato passivo che deve rispondere dell’attività del Collegio che opera per essa.
E’ ben vero che la Commissione tecnica è stata istituita con Decreto del Mef ma tale accadimento non svilisce il ruolo prioritario della Consap spa nel dover amministrativamente provvedere (e rispondere) circa la domanda odierna la quale è, in gran parte, finalizzata unicamente a consentire di poter presentare una domanda di indennizzo ordinario e che essa sia valutata (a prescindere dai risultati finali, positivi o negativi che siano).
Peraltro, a fortiori, la Comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145 proviene ragionevolmente su carta intestata Consap e, pertanto, appare non sostenibile oggi la teorica della mancanza di legittimazione passiva".
Tribunale di Roma e TAR del Lazio
Chiarite le ragioni della corretta instaurazione del giudizio nei confronti di Consap S.p.a., il Tribunale di Roma scende nel vivo della causa e affronta il merito e lo fa richiamando la nota pronuncia del Tar Lazio che si era già espresso in un caso analogo.
“Appare degna di menzione per la sua chiarezza la tesi esposta nella sentenza del TAR Lazio Ric. N. 02364/2022 Ric .del 25.3.2022 nella quale si legge testualmente: "il provvedimento di cui trattasi può essere sussunto nel paradigma generale dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici, a cui si applica l’art. 12, primo comma, della legge n. 241 del 1990, a rigore del quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.
L'auto-vincolo della CONSAP
"L’Amministrazione titolare del potere di concedere contributi ed ausili finanziari ben può auto-vincolarsi, quindi, al rispetto di determinati criteri e modalità operative. E ciò è quanto è stato fatto dalla Commissione Tecnica di Consap con le plurime determinazioni versate in atti ……del fascicolo di parte ricorrente. Risulta per tabulas, in particolare, che nella seduta pubblica del 6 agosto 2020 la Commissione Tecnica preposta all’erogazione dell’indennizzo de quo abbia autovincolato il proprio modus agendi nel seguente modo: “quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d’impresa o di attività professionali svolte dall’istante.
Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario – la documentazione relativa alle violazioni massive del T.U.F.”.
Procedura forfettaria e quella relativa a violazioni massive
"In base a tale autovincolo, quindi - argomenta il giudice -, se da un lato il difetto dei requisiti reddituali/patrimoniali consente all’Amministrazione di impedire l’ammissione alla procedura “forfettaria”, dall’altro lato esso non è sufficiente a negare in radice l’accesso all’indennizzo de quo, posto che l’Amministrazione è comunque tenuta a verificare se sussistono i presupposti di tale indennizzo (id est le violazioni massive del TUF nonchè il nesso causale tra quest’ultime e il pregiudizio subito dal risparmiatore). Detto in altri termini, i requisiti patrimoniali e reddituali ex art. 1, comma 502 bis, della legge n 145 del 2018 non vanno intesi quale condizione di accesso all’indennizzo de quo, bensì unicamente quale condizione di accesso ad una sola delle due procedure (tra loro alternative) volte all’attribuzione di tale beneficio. Al summenzionato autovincolo non si è conformata Consap con il provvedimento gravato, atteso che quest’ultima ha disposto il “mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145” soltanto perché “non sono soddisfatti i requisiti reddito-patrimoniali ai fini dell’accesso alla procedura di indennizzo forfettario di cui all’art. 1, co. 502 bis, L. 30.12.2018, n. 145”.
Tale difformità rispetto all’autovincolo non può che condurre ad una declaratoria di illegittimità del provvedimento gravato per difetto di istruttoria e motivazione, essendo ormai ius receptum il “principio per il quale quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502)” (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1120)".
Le scadenze
I passaggi fondamentali andavano doverosamente evidenziati, ma in sintesi l’ordinanza è stata accolta con urgenza perché il 1° maggio scadeva un termine di legge oltre il quale qualsivoglia sentenza sarebbe stata inutile, di qua il “700“ (provvedimento di urgenza, ndr). Consap S.p.a. a sua volta doveva consentire l’accesso alla procedura c.d. Ordinaria dovendo amministrare e gestire le domande sulla scorta di una precisa determina della Commissione Tecnica.
Le conseguenze per l'indennizzo e le procedure di legge
Detto questo ora cosa potrà accadere? Potrebbe trovare applicazione l'art. 702 quater Codice di procedura civile: "l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio".
L’Ordinanza quindi è suscettibile di appello avanti il collegio del Tribunale di Roma nel termine di trenta giorni, decorsi i quali diviene definitiva, quindi al massimo si dovranno attendere altri 30 giorni entro i quali controparte potrà proporre reclamo. Il Tribunale , nel caso, fisserebbe un'altra udienza, in genere con termini ai ricorrenti per il deposito di comparse o memorie, per poi prendere una decisione definitiva.
I rischi
Che accadrebbe nel caso in cui l’ordinanza del collegio che respinge l’appello non venisse spontaneamente eseguita da Consap S.p.a.? Dovrebbe essere portata ad esecuzione con una procedura ad hoc, come conferma questa sentenza della Corte di Cassazione che richiama l’art. 669 duodecies del c.p.c. : ”L'attuazione di misure cautelari, aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, non avvia un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio), che ha emanato il provvedimento cautelare, ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e le contestazioni sorte ( Cass. Civile Sez. 3, Sentenza n.15761 del 10/07/2014 )"
Inutile dire che tutto ciò dilaterebbe ulteriormente le tempistiche dei nostri risparmiatori .
Necessità dell'intervento politico
Sta però di fatto che la Commissione tecnica ha una precisa data di scadenza, ossia il 31 luglio 2022, oltre la quale nulla potrà fare e meno che mai decidere.
Serve o servirebbe un intervento del legislatore per disporre un’ulteriore proroga della Commissione Tecnica, ma che accadrebbe nel caso di risposta negativa della politica? Saremmo di fronte alla situazione paradossale che alcuni, pur, magari, avendone diritto non potrebbero ottenere nulla.
Le carenze della legge 145/2018 istitutiva del FIR
Siamo alla seconda pronuncia che disapplica il blocco tra un binario e l’altro di una procedura voluta da una legge, la 145/2018, osannata come una benedizione piovuta dal cielo ma arrivata tardi, con tantissimi problemi interpretativi (azzeccatissimo il nomignolo “Video Game“ di conio recente) e che adesso rischia di stoppare ai nastri di partenza una folta platea dei risparmiatori vittime del concetto di “violazioni massive“ peraltro inedito.
C'è di che riflettere per tutti, risparmiatori (almeno quelli che hanno fatto richiesta di accesso al regime forfettario errando, ma in buona fede, nella dichiarazione dei loro requisiti di reddito, inferiore ai 35.000 euro, e di patrimonio mobiliare, inferiore ai 100.000 euro, ndd) e associazioni che li rappresentano.
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