FIR, verifiche Agenzia Entrate per indennizzi a risparmiatori banche: on. Zanettin teme tempi biblici, Cavallari (Adusbef) lo ringrazia per intervento

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Forza Italia con Zanettin incontra i risparmiatori per gli indennizzi FIR anche degli obbligazionisti convertiti in azionisti
Forza Italia con Zanettin incontra i risparmiatori per gli indennizzi anche degli obbligazionisti convertiti in azionisti

Gentile direttore, ci scrive l’avv. Fulvio Cavallari (presidente Adusbef Veneto, a sinistra nella foto) mi permetta di ringraziare pubblicamente l’On. le Pierantonio Zanettin (a destra nella foto dietro il tavolo alla cui sx c’è l’on. Renato Brunetta con al centro il sen. Lucio Malan, ndr) che con il gruppo di Forza Italia si è sempre prodigato per i risparmiatori che rappresento e ora per tutti coloro che condividono le preoccupazioni espresse nell’interpellanza da lui presentata (che riportiamo di seguito) sull’ulteriore allungamento dei tempi per erogare gli indennizzi del FIR.

Adusbef e FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori): l'avv. Fulvio Cavallari interviene su VicenzaPiuTv
Adusbef e FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori): l’avv. Fulvio Cavallari interviene su VicenzaPiuTv

Non sono poche le associazioni che si sono battute per ottenere un risultato in tempi celeri, tuttavia ora siamo di fronte al rischio che gli sforzi sin qui fatti sfumino di fronte alle tempistiche imposte dalla normativa sui controlli e accertamenti dei paletti di reddito e patrimonio previsti dalla legge sul FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori).

Occorre certamente una verifica e sappiamo bene che l’Agenzia Entrate è preparata a svolgere questo compito, però l’attesa prevista secondo legge, che può arrivare sino a cinque anni, non è conforme  alle esigenze di celerità imposte dal periodo e dal lungo percorso che i risparmiatori hanno fatto .
Mi auguro sinceramente possa essere trovata una soluzione.
Un saluto.
Avv. Fulvio Cavallari (presidente Adusbef Veneto)

INTERPELLANZA presentata dall’On. PIERANTONIO ZANETTIN il 27/05/2020

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell’Economia e delle finanze – Per sapere – premesso che:
Con riferimento alle domande di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori l’Art 6 comma 2 del Decreto 10 maggio 2019 stabiliva quanto segue :

“2. La Commissione tecnica acquisisce dalle Banche, dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ndr) e dal FGD.BCC (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, ndr) nonché dagli enti pubblici rispettivamente interessati i dati, le informazioni e i documenti inerenti alla richiesta da parte degli istanti. I soggetti di cui al presente comma collaborano secondo diligenza entro sessanta giorni con la Commissione tecnica, la quale, scaduto detto termine, procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti ad errori o omissioni imputabili ad altri soggetti.”

Successivamente il decreto 8 Agosto 2019 ha modificato il disposto normativo nei seguenti termini: L’articolo 6 del decreto del Ministero dell’economia e finanze è stato modificato come segue:

1. a)Al comma 2, le parole “ inerenti alla” sono sostituite dalle parole “necessari a riscontrare quanto dichiarato nella“. Alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo : “A richiesta della Commissione tecnica, l’Agenzia delle Entrate conferma, sulla base dei dati di cui dispone, il rispetto o meno del requisito previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a), del presente decreto, dichiarato nella istanza di indennizzo previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, con le modalità concordate con la Commissione stessa”

l’Art. 4 comma 3 lettera a) stabilisce a sua volta che “Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502 -bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del medesimo comma 2. All’istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante: a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro,… oppure l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018”;

In buona sostanza, la verifica dei dati reddituali e patrimoniali per gli indennizzi forfettari può, su richiesta della commissione tecnica, essere demandata all’Agenzia Entrate.
Il 22 maggio scorso il Sottosegretario On. Villarosa ha testualmente dichiarato alle agenzie di stampa: “ – “La commissione tecnica per il FIR ha deliberato all’unanimità l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate. Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 il ministero dell’Economia ha stabilito che l’ADE dovrà confermare il rispetto o meno dei requisiti di reddito e patrimonio previsti dalla normativa”.

Per quanto consta all’interpellante, finora non risultano essere state raggiunte “modalità concordate” fra Commissione Tecnica e Agenzia Entrate in ordine ai tempi e ai contenuti delle verifiche sui presupposti reddituali e patrimoniali.
In assenza di un preciso disposto normativo si deve concludere che il termine finale per tali adempimenti risulta quello ordinario previsto per gli accertamentI tributari (cinque anni).

I risparmiatori sono giustamente preoccupati per il dilatarsi dei tempi delle procedure di indennizzo, che alla luce di quanto sopra esposto rischiano di diventare biblici.
Peraltro lo stesso sottosegretario on Villarosa con dichiarazione del 22 maggio scorso non ha escluso una ulteriore proroga del termine del 18 giugno per la presentazione delle domande al FIR.

Per sapere

Quali iniziative di propria competenza intenda assumere per garantire tempi certi e celeri nella erogazione degli indennizzi ai risparmiatori, che ne hanno fatto domanda.

Presentatore
On. PIERANTONIO ZANETTIN