Firmata l’ordinanza con il “Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell’attività mercatale” nel territorio comunale: il mancato rispetto comporterà la chiusura immediata

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Comune di Venezia
Comune di Venezia

Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato domenica 5 aprile, l’ordinanza con cui viene approvato il “Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell’attività mercatale ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020”. L’attività mercatale, oggetto di divieto generale ai sensi della richiamata Ordinanza regionale, potrà essere svolta in tutti i mercati all’aperto e al chiuso che rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano approvato. Nel documento viene messo nero su bianco un decalogo di misure cui gli operatori dovranno attenersi, e che verranno ulteriormente dettagliate attraverso normative applicative firmate dal comandante della Polizia locale, di concerto con la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese del Comune. Il mancato rispetto del piano comporterà “la sospensione immediata dell’attività”.

Questa ordinanza consentirà, nel rispetto delle regole, il mantenimento di mercati giornalieri e settimanali nel territorio comunale, che servono quale punto di approvvigionamento per molti cittadini, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l’attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell’ambito della comunità veneziana e in considerazione delle peculiarità territoriale della Città e degli usi della popolazione in relazione alle misure di contenimento indotte dall’emergenza. E’ necessario, tuttavia, seguire scrupolosamente le regole, prima tra tutti l’obbligatorietà, sia per operatori che per clienti, di mascherina e guanti monouso.

Nell’allegato A dell’ordinanza, si indicano le dieci condizioni minime per l’esercizio dell’attività nei mercati all’aperto e al chiuso:

  1. L’area mercatale sia completamente delimitata con transenne o nastri in modo da identificare esattamente l’area interessata, l’accesso e l’uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
  2. Sia previsto un unico accesso all’area mercatale con l’individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo, che consenta il formarsi di un’eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
  3. L’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti. Al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al mercato e delle associazioni di categoria e del Settore Protezione Civile del Comune di Venezia;
  4. Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente all’area mercatale sia pari al numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita dei singoli posteggi;
  5. Sia consentito l’accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14;
  6. Il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura e onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli operatori di organizzarsi, la Polizia locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l’ausilio dei volontari della Protezione civile;
  7. In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
  8. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali con l’ausilio della Polizia locale, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l’obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
  9. Ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell’inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
  10. All’uscita di ogni area mercatale sia collocato, a cura di Veritas, un cestone per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine.

Per garantire l’effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza il comandante della Polizia locale, di concerto con la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, potrà:

  • Disporre il trasferimento di posteggi in modo di garantire l’efficace rispetto delle misure di sicurezza, nonché disponendo il numero massimo di posteggi all’interno di ciascuna area mercatale;
  • Limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia locale.

e stabilirà:

  • l’esatta conformazione dell’area mercatale con l’individuazione del numero massimo di posteggi;
  • le modalità di perimetrazione dell’area mercatale;
  • il numero e la tipologia di addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
  • la capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all’interno dell’area mercatale;
  • eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi;

Nei prossimi giorni la Polizia locale rafforzerà i servizi dedicati alle attività commerciali, per garantire la corretta applicazione dell’Ordinanza.